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16/01/2026Con questo articolo parliamo della residenza anagrafica del figlio minorenne di due genitori che si sono separati o divorziati.
Cosa succede se il genitore con cui il figlio ha la residenza intende trasferirsi? L’altro genitore può opporsi al trasferimento di residenza del figlio minorenne?
Continua a leggere questo articolo per sapere come tutelarti in caso di trasferimento della residenza del figlio minorenne di coppie separate o divorziate.
- La Residenza del Figlio Minorenne in caso di Separazione o Divorzio
- In Caso di Disaccordo sulla Residenza del Minore decide il Giudice
- Il Giudice deve Stabilire la Residenza del Minore in base al Suo Interesse
- Casi Giudiziari di Scelta della Residenza del Figlio Minore di Coppie Separate
- Avvocati a Lucca per Separazioni con Figli Minorenni
La Residenza del Figlio Minorenne in caso di Separazione o Divorzio
La residenza anagrafica è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, cioè dove vive stabilmente e dove svolge la propria vita quotidiana.
Non si tratta di una scelta puramente formale: la residenza ha importanti conseguenze giuridiche, amministrative e fiscali, influenzando, ad esempio, l’accesso ai servizi pubblici, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la competenza territoriale di uffici e tribunali e, nel caso dei minori, l’individuazione della scuola di riferimento.
Finché la famiglia è unita, il figlio minorenne ha la residenza anagrafica con entrambi i genitori.
Ma cosa succede quando i genitori si separano o, se non sposati, decidono di lasciarsi?
Ebbene, in caso di separazione tra coniugi sposati o di interruzione della convivenza tra genitori non sposati, il figlio minorenne dovrà prendere la residenza anagrafica con uno dei due genitori.
Infatti, la residenza anagrafica è quella risultante dai registri dello stato civile comunale e può essere solo una.
Quindi, quando i genitori decidono di vivere separatamente, il figlio minorenne dovrà prendere la residenza anagrafica con uno solo dei genitori.
In Caso di Disaccordo sulla Residenza del Minore decide il Giudice
Una separazione o la fine di una convivenza con figli possono avvenire di comune accordo (consensualmente) o tramite una decisione del Tribunale (giudizialmente).
Quando i genitori raggiungono un accordo sulle varie condizioni della separazione, tra cui il luogo in cui il figlio minorenne avrà la residenza anagrafica, il Tribunale normalmente si limiterà a ratificare la decisione, a meno che non la ritenga pregiudizievole per il minore.
Nel caso in cui i genitori non si trovino d’accordo sulla scelta della residenza anagrafica del minore, la scelta viene demandata al giudice del Tribunale davanti al quale si svolge la causa.
Ebbene, la regola è che la residenza anagrafica del figlio minore corrisponda a quella del genitore con cui viene collocato prevalentemente, ossia con cui starà prevalentemente.
Quando invece il collocamento dei figli con i genitori è paritario, nel senso che essi staranno al 50% con il padre e con la madre, la scelta della residenza anagrafica potrà essere decisa dai genitori o demandata al giudice.
Il Giudice deve Stabilire la Residenza del Minore in base al Suo Interesse
L’articolo 145 del Codice civile prevede che in caso di disaccordo tra i genitori sulla residenza del figlio minore, il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio ed alle esigenze dell’unità e della vita familiare.
Infatti, la residenza abituale del minore è il luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei propri interessi e affetti e costituisce uno degli affari essenziali per la vita del bambino, tanto che l'assunzione della scelta di comune accordo da parte di madre e padre è necessaria anche in caso di affidamento monogenitoriale.
Nei casi in cui la scelta della residenza anagrafica del minore viene demandata al giudice, perché i genitori non hanno trovato un accordo, il Tribunale deve decidere in base all’interesse prevalente del minore.
In tema di collocamento privilegiato della prole, la scelta del genitore presso il quale il minore deve permanere abitualmente deve essere ispirata al principio del superiore interesse del minore, atteso che la stabilità affettiva ed educativa, nonché l'equilibrio psicofisico del minore va tutelato in via primaria.
Peraltro, è prevista la possibilità per il giudice di sentire l’opinione del figlio di età superiore a dodici anni, o anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento.
Casi Giudiziari di Scelta della Residenza del Figlio Minore di Coppie Separate
• Il genitore è libero di scegliere la propria residenza, tuttavia, se desidera trasferirsi insieme al figlio minore, deve concordare il cambio di residenza con l'altro genitore. In caso di disaccordo, il genitore dovrà previamente rivolgersi all'Autorità giudiziaria. In ogni caso, il genitore che si trasferisce deve assicurare al figlio il diritto di conservare un rapporto stabile e continuativo con il genitore non convivente. Tribunale Bergamo16/10/2024, n. 3493.
• Il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Cassazione civile, sez. I, 01/07/2022, n. 21054.
• Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino. Cassazione civile, sez. I, 14/02/2022, n. 4796.
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