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- L’Accollo del Mutuo in caso di Separazione o Divorzio
- L’Assegnazione della Casa Familiare
- Tradimento e Addebito della Separazione
- Mantenimento dei Figli Maggiorenni Non Autosufficienti
- Affidamento dei Figli Minorenni
- Patti Prematrimoniali in Caso di Separazione o Divorzio
- Assegno di Mantenimento in Caso di Separazione
- Assegno Divorzile al Coniuge più Debole
- Ripartizione delle Spese Straordinarie per i Figli
- Violazione degli Obblighi di Assistenza Familiare
- Pensione di Reversibilità e Divorzio
- Assegno Unico Universale per i Figli
- Determinazione del Contributo al Mantenimento dei Figli
- La Convivenza Prematrimoniale
- Trattamento di Fine Rapporto (t. f. r.)
L’Accollo del Mutuo in caso di Separazione o Divorzio
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Pertanto, La clausola con cui il coniuge si accolla 'sino a estinzione' le rate del mutuo sulla casa coniugale integra un patto patrimoniale autonomo, non riconducibile al contenuto necessario della separazione e, dunque, non modificabile in sede di divorzio. Cassazione civile, sez. I, 03/12/2025, n. 31486.
L’Assegnazione della Casa Familiare
Nel caso in cui il requisito della coabitazione dei figli con il genitore istante non sia più ravvisabile, poiché gli stessi abbiano stabilmente instaurato la propria convivenza presso l'altro genitore, non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare. In tale ipotesi, la disciplina relativa alla destinazione e all'utilizzo dell'immobile non può che essere ricondotta al regime dominicale risultante dal titolo di proprietà. Tribunale, Brescia, 03/11/2025, n. 4647.
Tradimento e Addebito della Separazione
La persistente violazione del dovere di fedeltà, anche laddove sia stata oggetto di reiterati perdoni da parte del coniuge, costituisce causa di addebito della separazione qualora le condotte, considerate nel loro complesso, si rivelino idonee a determinare o aggravare in modo significativo la crisi del rapporto matrimoniale. Il tardivo deposito della memoria istruttoria da parte del ricorrente determina la perdita del potere processuale di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio e di articolare mezzi istruttori, pertanto, ove non accompagnati da allegazioni specifiche e concrete idonee a dimostrare una crisi matrimoniale antecedente, non assumono alcuna efficacia oppositiva rispetto alla domanda di addebito le difese aventi carattere meramente formale o i riferimenti generici a presunte gelosie. Tribunale, Brescia, 03/11/2025, n. 4647.
Mantenimento dei Figli Maggiorenni Non Autosufficienti
L'obbligo dei genitori di garantire il sostegno materiale ai figli non si esaurisce al compimento della maggiore età, ma permane sino al momento in cui essi raggiungano una stabilità economica, a meno che la mancata autosufficienza non derivi da un comportamento negligente o colpevole posto in essere dal figlio stesso. Con riferimento alla disciplina dettata dall' art. 337-septies c.c., il giudice può ordinare il versamento di un contributo periodico in favore dei figli maggiorenni, gravando sul richiedente l'onere di dimostrare che la persistente mancanza di indipendenza economica non sia conseguenza di una sua negligenza. Il carico probatorio posto a carico del figlio si presenta attenuato nel periodo immediatamente successivo al compimento della maggiore età, diventando sempre più rigoroso con il trascorrere del tempo. Tribunale, Sciacca, 08/10/2025, n. 303.
Affidamento dei Figli Minorenni
In tema di regime di affidamento dei figli, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell' art. 337-ter c.c. , dall' altro, l' affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell' affidamento condiviso, trova giustificazione, per un verso, nel disinteresse (confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) morale e materiale manifestato dal padre verso la figlia, per l' altro, nelle condotte inadeguate ed irresponsabili dal medesimo. Tribunale, Vicenza, sez. II, 24/09/2025, n. 1344.
Patti Prematrimoniali in Caso di Separazione o Divorzio
Sono validi ed efficaci gli accordi stipulati tra i nubendi, o tra i coniugi, volti a regolamentare i rapporti patrimoniali interni, in caso di futura ed incerta crisi coniugale, per mezzo di reciproche ed eque concessioni, in quanto qualificabili come contratti atipici sottoposti a condizione sospensiva lecita. Il regolamento negoziale delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi in fase di separazione o divorzio, avendo natura negoziale, vincola le parti senza necessità di omologazione giudiziale, fatta eccezione per le clausole lesive di diritti tutelati o contrarie norme imperative. Diversamente, soggiacciono a controllo giudiziale le pattuizioni riguardanti i figli a meno che, queste ultime, non apportino un miglioramento rispetto alle condizioni precedentemente omologate. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la piena validità di una scrittura privata sottoscritta tra i coniugi, per mezzo della quale si prevedeva che, in caso di separazione, l’uno si obbligava al pagamento di una somma di denaro a beneficio dell’altro che, a sua volta, rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili. Cassazione civile, sez. I, 21/07/2025, n. 20415.
Assegno di Mantenimento in Caso di Separazione
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato non può essere escluso automaticamente per il solo fatto dell'instaurazione di una convivenza more uxorio, occorrendo accertare la stabilità del nuovo rapporto e l'esistenza di un comune progetto di vita con comunanza economica assimilabile al matrimonio. Ai fini dell'assegno, il giudice deve valutare concretamente la capacità del coniuge richiedente di reperire un'occupazione e lo squilibrio economico rispetto al tenore di vita matrimoniale. La mancanza o inesistenza della procura alle liti nel giudizio di rinvio è sanabile mediante assegnazione di termine ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla riforma Cartabia. Cassazione civile, sez. I, 10/07/2025, n. 18955.
Assegno Divorzile al Coniuge più Debole
L'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, basata sull'inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge richiedente e sulla sua impossibilità a procurarseli per cause oggettive e non è direttamente correlato al tenore di vita durante il matrimonio, ma alla presenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, dovuto all'organizzazione della vita coniugale e ai sacrifici individuali. Il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare tale squilibrio e il suo contributo al benessere familiare. Il giudice dovrà valutare le circostanze relative alla storia coniugale e familiare, considerando anche l'autoresponsabilità individuale. Cassazione civile, sez. I, 24/06/2025, n. 16917.
Ripartizione delle Spese Straordinarie per i Figli
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio. Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n.18954.
Violazione degli Obblighi di Assistenza Familiare
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è configurabile la responsabilità penale dell'obbligato che, pur consapevole dell'obbligo stabilito in sede di separazione o divorzio, ometta il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore. La condizione di disoccupazione, in assenza della prova di una assoluta e incolpevole incapacità economica, non è idonea ad escludere l'elemento soggettivo del reato. L'imputato ha l'onere di dimostrare l'assoluta impossibilità di adempiere, non potendosi ritenere sufficiente la mera condizione di precarietà lavorativa, soprattutto se non accompagnata da iniziative concrete per modificare legalmente l'obbligazione imposta. Tribunale, Frosinone, 15/05/2025, n. 7.
Pensione di Reversibilità e Divorzio
In tema di pensione di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell' ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest' ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall' ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell' ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l' ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall' art. 2033 c.c.. Tribunale, Vicenza, sez. II, 17/09/2025, n. 1314.
Assegno Unico Universale per i Figli
L'assegno unico universale per i figli può essere integralmente attribuito al genitore collocatario della prole, in modo da consentirgli di provvedere ai bisogni e alle esigenze dei figli conviventi. Pertanto tale provvidenza non va suddivisa tra i genitori. Tribunale, Ferrara, 28/03/2025, n. 315.
Determinazione del Contributo al Mantenimento dei Figli
In tema di quantificazione del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli si deve tener conto della natura bidimensionale dell'assegno, che comporta che esso vada determinato considerando, da un lato, il rapporto tra genitori e figli, ispirato al principio di uguaglianza tra tutti i figli, che hanno pari diritto di essere mantenuti, istruiti, educati ed assistiti nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni e, dall'altro, tenendo conto del rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Corte appello, Milano, sez. V , 17/02/2025, n. 391.
La Convivenza Prematrimoniale
In materia di divorzio, per l'attribuzione e quantificazione dell'assegno di cui all' art. 5, co. 6, L. 898/1970 , avente natura sia assistenziale che perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, per la necessaria verifica del contributo offerto dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ogni coniuge, essendo necessario vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso eziologico, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. Corte appello, Milano, sez. V, 17/01/2025, n. 84.
Trattamento di Fine Rapporto (t. f. r.)
Il riconoscimento della quota del t.f.r. spettante all’ex coniuge è condizionato alla circostanza che questi sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro coniuge ha maturato il diritto alla corresponsione del trattamento. In particolare, quanto al momento in cui si può ritenere maturato il t.f.r. da parte del coniuge obbligato, va ricordato che tale diritto sussiste anche se il t.f.r. viene a maturare dopo la sentenza, per cui è attribuibile anche se il trattamento è maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda Corte appello, Firenze, sez. I, 19/02/2025, n. 317.





