
Impianto di pacemaker e decesso del paziente
21/03/2024
Cosa fare quando il notaio sbaglia?
21/03/2024La disorganizzazione dell’ospedale può provocare danni al paziente, come un aggravamento delle sue condizioni di salute o addirittura il decesso, con conseguente possibilità di richiedere un risarcimento danni.
La disorganizzazione dell’ospedale può comprendere disservizi, ritardi, macchinari difettosi, locali non igienizzati e quant’altro possa provocare danni al paziente.
Con questo articolo parliamo di malasanità legata a disorganizzazione e disservizi dell’ospedale e restiamo a disposizione per assistenza legale diretta ad ottenere il risarcimento per chi ha subito danni per carenze ospedaliere.
La responsabilità dell’ospedale per disorganizzazione
Se un paziente subisce danni alla salute o addirittura il decesso per problemi organizzativi o carenze strutturali dell’ospedale, la struttura sanitaria è responsabile dei danni ed è tenuta al risarcimento, a prescindere dalla correttezza dell’operato dei medici che hanno avuto in cura il paziente.
I medici possono anche essere stati capaci in un intervento o nelle cure del paziente, ma se quest’ultimo riporta danni per altri motivi riconducibili all’organizzazione dell’ospedale allora quest’ultimo deve risponderne.
La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che in materia di responsabilità civile per danni causati dal medico nell'esercizio dell'attività medico-chirurgica, la correttezza del comportamento tenuto dallo stesso non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, nel caso in cui il danno subito dal paziente sia causalmente riconducibile all'insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, piuttosto che al ritardo nel trasferimento del paziente presso altro presidio ospedaliero più attrezzato (Cassazione Civile Sezione III, n. 5380/2023).
Anche la clinica privata è responsabile
Ai fini dell'operatività della responsabilità della struttura sanitaria è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi.
L'accettazione del paziente in una struttura sanitaria ai fini del ricovero, sia essa pubblica o privata, comporta un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere per l’ospitalità del paziente.
Quindi anche la clinica privata è tenuta a fornire al paziente cure adeguate tramite i propri dipendenti o ausiliari, nonché ad avere una organizzazione del personale, dei locali e delle attrezzature tale da non recare alcun danno al paziente.
Alcuni casi di responsabilità per disorganizzazione
Il nostro gruppo di avvocati e consulenti medici legali ha assistito una anziana donna che veniva colpita da ictus e trasportata presso un ospedale per l’intervento di rimozione dell’ematoma, ciò che avveniva solo dopo più di dodici ore perché la sala operatoria era occupata da altro intervento. Ebbene, a causa del ritardo la donna riportava lesioni permanenti e la struttura ospedaliera veniva condannata al risarcimento (Tribunale di Firenze, ordinanza del 20.09.2023).
E’ stato riconosciuto il risarcimento dei danni neurologici riportati da un neonato in conseguenza di un parto prematuro perché, anche se era stata esclusa la responsabilità del ginecologo e dei pediatri, perché i rischi connessi al parto avrebbero reso opportuno che la gestante venisse trasferita per il parto in una struttura meglio attrezzata (Cassazione Civile Sez. III, n. 5380/2023).
Condanna della struttura sanitaria per i danni subiti da una neonata per assenza in ospedale di un reparto ortopedico infantile o un letto specializzato di tipo pediatrico per il trattamento di una displasia congenita dell’anca bilaterale (Cassazione Civile Sez. III, n. 4905/2022).
Come si chiede il risarcimento per colpa dell’ospedale?
Se tu o un tuo familiare avete subito danni per carenze organizzative dell’ospedale o della clinica privata, potete rivolgervi ai nostri avvocati esperti in malasanità dal 2004 per chiedere il risarcimento danni.
La richiesta di risarcimento danni per disorganizzazione dell’ospedale o della clinica va fatta entro 10 anni dal fatto (se si agisce per conto del paziente) o entro 5 anni dal fatto (per danni subiti dai familiari di un paziente).
Se l’ospedale o la clinica non intende risarcire a seguito di una trattativa privata, si procederà a convocare l’ospedale davanti ad un organismo di mediazione per trovare un accordo o davanti al Tribunale per un accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa.
Se nemmeno all’esito della mediazione o dell’accertamento tecnico preventivo l’ospedale o la clinica non intende risarcire il paziente e/o i suoi familiari, allora si potrà procedere con una causa civile per ottenere il giusto risarcimento.
Per casi di malasanità legati a disorganizzazione dell’ospedale o della clinica rivolgiti ad avvocati esperti in malasanità dal 2004 che si avvalgono anche di consulenti medici legali di fiducia e che sapranno darti un consiglio per ottenere il risarcimento danni per ritardi nelle cure o negli interventi, per mancanza di strutture adeguate in ospedale, per ritardo nei trasferimenti da un ospedale all’altro, per mancanza di personale medico specializzato nelle cure del caso, per macchinari non funzionanti che hanno creato problemi alle cure etc..
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
© avvocaticollegati.it



