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26/01/2024Quando l’ambulanza ritarda i soccorsi e il paziente muore, i familiari di quest’ultimo hanno diritto al risarcimento dei danni subiti, perché il personale del 118 deve attivarsi immediatamente per inviare soccorsi alla persona che presenta sintomi di una grave patologia.
Con questo articolo riportiamo il caso trattato dal Tribunale Civile di Lecce con la sentenza n. 420 del 14 febbraio 2023, che ha condannato la ASL al risarcimento dei danni subiti da un soggetto che, avendo un infarto in corso, veniva soccorso in ritardo dall'ambulanza e decedeva dopo un periodo di coma.
I periti hanno ritenuto che il ritardo del personale medico-sanitario del 118 abbia comportato una perdita di chance di sopravvivenza del soggetto ed un periodo di danno biologico catastrofale.
- I fatti: l’ambulanza arriva con 12 minuti di ritardo
- I dati raccolti dal Tribunale
- I periti del Tribunale riconoscono la colpa del 118
- Il risarcimento del danno biologico terminale
- Il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza
- Affidati ai nostri avvocati e consulenti medici per casi analoghi
I fatti: l’ambulanza arriva con 12 minuti di ritardo
I familiari di un paziente hanno agito davanti al Tribunale di Lecce contro l’ASL per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del loro congiunto per il ritardo dell'ambulanza in occasione del soccorso eseguito la notte del 23.7.2007.
Nella notte del 23.7.2007 alle ore 01:23:42 i familiari del paziente (poi deceduto) richiesero tramite il 118 un intervento urgente perché l’uomo non si sentiva bene, presentando una specie di “collasso”; alle ore 01:25:16 la Centrale Operativa attivò la Postazione composta da medico, infermiere, soccorritore e autista, la quale partì dalla postazione alle ore 01:37:21 – ovvero con 12 minuti di ritardo - nonostante i solleciti dei familiari delle ore 01:27:46, 01:35:09 ed 01:38:16.
Nonostante la scheda di soccorso non rechi l'indicazione dell'orario di arrivo presso il domicilio del paziente, situato a distanza di km 2,1 dall'Ospedale, né di quello di partenza da quel luogo, è riscontrato dalla telefonata delle 01:44:26 che a quell'ora l'autombulanza era già ripartita con a bordo il paziente alla volta del nosocomio, ove rientrò alle ore 01:50.
A seguito dell'accesso presso il Pronto Soccorso, e del coevo ricovero dapprima in Rianimazione e poi nel Reparto di Nefrologia, il paziente vi decedeva il 18.01.2008, dopo un periodo ininterrotto di coma vegetativo.
Nel corso del giudizio penale tenutosi contro il personale medico-sanitario prima della causa civile, è stato acclarato che il ritardo fu dovuto all'indisponibilità alla partenza immediata dell'autista, allontanatosi dalla zona di settorizzazione senza giustificato motivo e rientrato 12 minuti dopo la richiesta di intervento della Centrale Operativa.
Nella causa civile davanti al Tribunale di Lecce si tratta quindi di stabilire se il paziente sarebbe sopravvissuto se l’ambulanza fosse intervenuta senza ritardo.
I dati raccolti dal Tribunale
Il Tribunale dispone una perizia medico legale volta ad accertare se, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, ossia del “più probabile che non”, il ritardo nell'intervento dei soccorsi la notte del 23.7.2007 abbia cagionato la morte del soggetto od eventualmente la perdita di mere chance di sopravvivenza, determinandone la misura, oltre al grado di invalidità che al medesimo ne sarebbe comunque derivato.
I periti devono valutare il caso anche alla luce delle annotazioni contenute nella cartella clinica, secondo il principio giuridico per cui la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.
Tanto premesso, tra le annotazioni fidefacienti vengono annoverate anche quelle eseguite dai sanitari del 118 in occasione dell’intervento, in cui si legge: “Diagnosi sul luogo: Pz cianotico. Dispnoico. Il pz. è andato in arresto in arrivo al P.S.. Iniziate manovre rianimatorie. Terapia: DAE; Pa.-maschera; infusione di liquidi…1 fiala di Adrenalina; Parametri non valutabili – Richiesti rianimatore e cardiologo”; tali risultanze sono state confermate dal medico nel giudizio penale: “all'atto dell'arrivo dell'ambulanza presso la residenza dell’uomo, quest'ultimo era…seduto su una sedia a rotelle,…mi sono accorta che il paziente era andato in edema polmonare. Abbiamo messo l'ossigeno, abbiamo dato…non potevo fare terapia perché le condizioni del paziente erano quelle che erano, nel senso che i parenti mi hanno avvertita subito che aveva un'insufficienza renale; quindi, sapevo che non avrei potuto fare molto. Il tempo di mettergli l'ossigeno, lo abbiamo caricato e messo in ambulanza subito. Avevamo appena oltrepassato, credo, la portineria dell'ospedale e il paziente è andato in arresto”.
Del resto, la sofferenza respiratoria del paziente era già stata segnalata da uno dei familiari, che durante la telefonata delle ore 01:38:16 aveva risposto alla richiesta dell'operatore se il paziente respirasse: “è dalla bocca che la sta dando il fiato mio figlio”.
Il referto del pronto soccorso dell'Ospedale “Fe.” di Ca. riporta l'orario di accesso delle 02:00 del 23.07.2007; è annotato: “Trasporto con ambulanza 118. Motivazione: malattie. Località dove è avvenuto l'evento: in casa 23.7.07 ore – 0:30. Riferisce episodio sincopale (segue la firma, non decifrabile, del figlio del paziente)”; è annotata, inoltre, la terapia somministrata: “3 fl Adrenalina e.v, 2 fl Adrenalina E.T. (endotracheale, n.d.r.), 30 fl bicarbonato, massaggio cardiaco esterno, intubazione orotracheale”; all'esito della consulenza cardiologica la diagnosi fu: “Arresto cardiaco asistolico”.
Alle ore 02:30 il paziente fu ricoverato presso il centro di rianimazione dello stesso nosocomio, con diagnosi di accettazione: “Arresto cardio-respiratorio, pz. in trattamento emodialitico, grave vasculopatia polidistrettuaie, esiti di poliomelite sinistra”.
Il 17.8.2007 il paziente venne trasferito nel Reparto di Nefrologia; il 18.01.2008 sopraggiunse grave bradicardia esitata in asistolia non responsiva al trattamento rianimatorio; alle ore 13:45 del 18.01.2008 fu constatato l'exitus del paziente per: “Asistolia con arresto cardiaco, uremia cronica per nefroangiosclerosi in trattamento emodialitico periodico. Co. cerebrale post-anossico con ventilazione assistita. Insufficienza mitralica di grado severo. Cardiopatia ischemica".
I periti del Tribunale riconoscono la colpa del 118
I periti nominati dal Tribunale escludono che un tempestivo intervento avrebbe potuto scongiurare la morte del paziente, poiché persino i soggetti che manifestino un arresto cardiaco in ambiente sanitario e siano prontamente assistiti hanno solo il 22,4% di chance di sopravvivenza.
I periti ritengono che “le percentuali di sopravvivenza di pazienti con arresto cardiaco riportano il valore del 22,4% (2009) in anni più prossimi a quelli in cui si verificarono i fatti (Trends in Survival After InHospital Cardiac Arrest. Saket Girotra et All. N En. J Me.. 2012 November 15; 367(20): 1912–1920). Pertanto possiamo affermare che il ritardo nell'intervento dei sanitari del 118 comportò per il paziente una perdita di chances di sopravvivenza pari al 22,4%”.
Tuttavia, poiché è certo che l'equipe dell'autombulanza intervenne in una situazione di grave criticità con 12 minuti di ritardo, e che sino alla manifestazione dell'arresto all'arrivo in Pronto Soccorso non avviò manovre rianimatorie nemmeno di secondo livello (massaggio cardiaco esterno ed infusione di farmaci che aumentino la contrattilità cardiaca) onde favorire la risoluzione della crisi ipossica già conclamata all'arrivo al domicilio, limitandosi all'apporto di ossigeno, di certo precluse al paziente le chance di sopravvivenza di cui innanzi, e soprattutto gli procurò il grave danno anossico cerebrale che per la sua entità non è apparso proporzionato alla modesta compromissione della funzionalità cardiaca, bensì alla protratta assenza di ossigenazione.
Il risarcimento del danno biologico terminale
Come abbiamo visto, a causa del ritardo nei soccorsi e della mancata attività di rianimazione da parte dei sanitari, il paziente ha riportato sia una perdita di chance di sopravvivenza che un periodo di coma prima del decesso.
In merito ai giorni passati in stato vegetativo prima del decesso, il Tribunale di Lecce riconosce la risarcibilità del danno biologico terminale prescinde dalla consapevolezza del paziente, e concerne la mera compromissione della sua integrità psicofisica, in quanto lo stato d'invalidità che precede il decesso è sufficiente - ove perduri "quodam tempore" - a far sorgere il diritto al risarcimento del danno (biologico da inabilità temporanea), a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito (danno catastrofico).
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2021, stima il Tribunale di Lecce equo liquidare il danno biologico di cui innanzi nella misura di € 17.900,00, pari ad € 100,00 per ogni giorno di coma patito dal paziente. Tale somma verrà ripartita pro quota tra gli eredi che hanno proposto la causa.
Il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza
Quanto alla chance di sopravvivenza, evidenzia il Tribunale di Lecce che, alla luce dei principi espressi recentemente dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 28993/2019, trattasi di quell'ulteriore profilo di pregiudizio derivato da un evento di danno incerto.
Ciò si prospetta quando le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggiore durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
Tale possibilità – i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenso di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
A fini di liquidazione, meramente equitativa, stima il Tribunale di Lecce congruo quantificare detto pregiudizio nella misura di complessivi € 50.000,00, anch'essa da dividere pro quota a favore degli eredi del paziente deceduto.
Affidati ai nostri avvocati e consulenti medici per casi analoghi
Se un tuo familiare non è stato tempestivamente soccorso dall’ambulanza del 118 ed ha subito gravi invalidità o il decesso, puoi far valutare il tuo caso dai nostri avvocati e consulenti medici legali esperti in malasanità da venti anni.
I nostri avvocati esperti in malasanità sapranno subito dirti se ci sono i presupposti di legge per sporgere una denuncia penale contro i medici e/o se ci sono i requisiti giuridici per procedere con una richiesta di risarcimento danni in sede civile.
Saranno poi i nostri consulenti medici legali a valutare se, anche sotto il profilo clinico, ci sono i presupposti per far valere la domanda risarcitoria.
In questi casi è fondamentale che venga fatta una denuncia affinchè il Pubblico Ministero disponga una autopsia volta ad accertare le cause del decesso del paziente o delle gravi invalidità riportate a seguito del ritardo dell’ambulanza.
Ma anche senza una denuncia ed una autopsia, quindi sulla base della cartella clinica, i nostri professionisti sapranno dirti se ci sono i presupposti per procedere con una richiesta di risarcimento danni.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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3 Comments
Nel 2021 il mio compagno era solo a casa e ha chiamato il 118 perchè sentiva dolore al petto. Purtroppo non c’è stato un intervento rapido e quando l’ambulanza è arrivata a casa l’hanno trovato morto. Abbiamo fatto una denuncia penale ma il caso è stato archiviato. Potete valutare il caso dal punto di vista civilistico? Attendo una risposta grazie!
Cara Sara, il fatto che il giudice penale abbia archiviato il caso non significa che non si possa valutare una responsabilità civile dei sanitari, e quindi procedere con una richiesta risarcitoria davanti al giudice civile. Infatti, nel giudizio penale vige la regola della condanna del medico solo se viene raggiunta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” sulla sua colpevolezza. Viceversa, nel giudizio civile vige la regola meno stringente del “più probabile che non” che dalla condotta medica sia derivato il decesso del paziente. Quindi ci contatti pure per una valutazione del caso
Può contattare il nostro Studio.