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30/01/2024Nei casi di malasanità in cui un paziente muore, può capitare che, a seguito della denuncia dei familiari del paziente, il giudice penale disponga l’archiviazione del procedimento a carico del medico indagato. Ma questo non significa automaticamente che non si possa comunque procedere con una causa civile per richiedere il risarcimento dei danni.
Con questo articolo ti spieghiamo la differenza tra un procedimento penale ed una causa civile in materia di responsabilità medica per decesso o lesioni derivate al paziente.
Quindi, se hai fatto una denuncia ed il procedimento penale è stato archiviato, non pensare che ti sia precluso fare una causa civile per richiedere il risarcimento dei danni subiti per malasanità.
- Cosa può succedere dopo la denuncia contro il medico?
- I presupposti per l’archiviazione del procedimento penale
- Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio nel giudizio penale
- Il diverso principio della probabilità della colpa medica nel giudizio civile
- Affidati ad avvocati e consulenti medici legali per malasanità
Cosa può succedere dopo la denuncia contro il medico?
Se un tuo familiare è morto e ritieni che il decesso sia addebitabile al medico o ai medici che lo hanno avuto in cura, puoi sporgere personalmente o tramite un avvocato, e senza limiti di tempo, una denuncia per l’ipotesi di reato di omicidio colposo previsto dagli articoli 589 e 590sexies del codice penale.
A seguito della denuncia, il Pubblico Ministero (detto anche P. M.) normalmente provvederà al sequestro della cartella clinica presso l’ospedale o la clinica ove sono avvenute le cure, sentirà le persone informate sui fatti ed incaricherà uno o più consulenti medici legali affinchè svolgano l’autopsia sul cadavere del paziente (a meno che non sia già stato cremato) e comunque verifichino le cause del decesso ed eventuali responsabilità dei medici che avavano in cura il paziente.
Se dalle indagini emergeranno chiare responsabilità, il Pubblico Ministero chiederà il rinvio a giudizio del medico e verrà fissata una udienza preliminare davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare (detto anche G. U. P.). All’udienza potrai costituirti parte civile tramite un avvocato per chiedere il risarcimento dei danni morali subiti per perdita del congiunto. Il processo potrà poi essere definito dall’imputato direttamente all’udienza preliminare o in un successivo giudizio davanti al Tribunale.
Viceversa, se dalle indagini non emergessero chiare responsabilità penali, il Pubblico Ministero chiederà l’archiviazione del procedimento al Giudice per le Indagini Preliminari (detto anche G. I. P.), e tu potrai opporti alla richiesta di archiviazione tramite formale opposizione entro 20 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione. A seguito dell’opposizione si terrà una udienza davanti al G. I. P. che deciderà se archiviare il procedimento o rimandare gli atti al Pubblico Ministero affinchè svolga ulteriori indagini o proceda direttamente con una imputazione coatta contro il medico.
I presupposti per l’archiviazione del procedimento penale
Come abbiamo visto, il Pubblico Ministero può chiedere l’archiviazione del procedimento penale scaturito dalla denuncia dei familiari del paziente morto, o avviato d’ufficio, quando ritiene che il medico o i medici che hanno avuto in cura il paziente non siano meritevoli di essere processati dal giudice penale.
Esattamente, l’articolo 408 comma 1 del codice di procedura penale prevede che, quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una “ragionevole previsione di condanna”, il Pubblico Ministero presenti al Giudice per le Indagini Preliminari una richiesta di archiviazione.
Quindi, il P. M. potrà chiedere l’archiviazione se ritiene che dalle indagini svolte non emergano elementi per prevedere che, davanti al giudice penale, il medico potrà ragionevolmente essere condannato perché ritenuto dal giudice penale colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio nel giudizio penale
Il Pubblico Ministero chiederà l’archiviazione e il G. I. P. potrà accogliere la richiesta di archiviazione quando, in sostanza, si riterrà che in base agli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sussistano elementi tali da ipotizzare che nel corso di un giudizio davanti al Tribunale il medico potrà essere condannato.
Ed in base all’articolo 530 del codice di procedura penale, il medico potrà essere condannato solo se verrà raggiunta la prova della sua colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Questa frase, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, rappresenta un principio fondamentale del processo penale, ossia che l’imputato può essere condannato solo se risultano prove certe della sua colpevolezza.
Infatti, l’articolo 533 del codice di procedura penale consente al giudice di condannare il medico solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Viceversa, ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale, il giudice penale assolverà il medico quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, oppure se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse.
Il diverso principio della probabilità della colpa medica nel giudizio civile
Abbiamo scritto che un procedimento penale contro il medico può essere archiviato quando il G. I. P. ritiene che, sulla base degli atti di indagine preliminare, non emergano ragionevoli previsioni di condanna, e che un medico potrebbe essere condannato solo se ritenuto colpevole di omicidio colposo tramite prove certe, ossia se non vi sia alcun dubbio sulla sua colpevolezza, secondo il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Perché, nonostante il procedimento penale contro il medico sia stato archiviato, si può comunque valutare una causa civile per il risarcimento dei danni da malasanità? La decisione del giudice penale non vale a mettere la parola fine sulla vicenda?
Ebbene, a queste domande si risponde che si può comunque valutare se andare avanti ad un giudice civile contro il medico (e l’ospedale o la clinica per cui ha agito) per chiedere il risarcimento dei danni subiti per la morte di un proprio congiunto, perché l’archiviazione del procedimento penale non esclude necessariamente che il medico possa comunque ritenersi responsabile a livello civilistico.
Infatti, se in ambito penale il medico può essere condannato solo se ritenuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, in una causa civile il medico (e l’ospedale o la clinica per cui ha agito) può essere condannato anche solo se ritenuto responsabile “più probabilmente che non”.
A differenza della responsabilità penale, infatti, quella civile per colpa medica viene ravvisata dal giudice civile se, a seguito dell’acquisizione di prove tra cui la perizia medico legale, risulta che il paziente è deceduto, più probabilmente che non, per colpa del medico che lo ha avuto in cura.
Per quanto riguarda la responsabilità civile medica, una volta che i familiari del paziente morto abbiano dimostrato l'evento lesivo, un ruolo essenziale è rappresentato dal nesso di causalità: infatti per far sorgere in capo al medico l'obbligo del risarcimento del danno è necessario che la morte sia eziologicamente riconducibile alla colpa medica, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto.
E nell'accertamento del nesso di causalità si può far ricorso al principio di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale , in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, anche in base al criterio della cosìddetta “causalità adeguata'” o del “più probabile che non”, in virtù del quale, in presenza di una serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili.
Affidati ad avvocati e consulenti medici legali per malasanità
Con questo articolo speriamo di aver dato qualche speranza a chi si è visto archiviare una denuncia penale contro il medico o i medici che hanno avuto in cura un proprio familiare, poi deceduto per asserita malasanità.
Abbiamo infatti distinto l’ipotesi della responsabilità penale medica (che sussiste quando vi è una prova schiacciante della colpa del medico) dalla responsabilità civile medica (che sussiste anche se vi è la sola probabilità della colpa del medico), facendo presente che è sicuramente meno arduo dimostrare la colpa civile rispetto a quella penale.
Detto ciò, se un tuo familiare è morto per un possibile caso di malasanità, ti invitiamo a prendere contatti con i nostri avvocati e consulenti medici legali, che hanno esperienza ventennale nel settore del risarcimento danni da malasanità, per avere un parere e valutare come procedere per ottenere giustizia.
I nostri avvocati e consulenti medici legali assistono vittime di malasanità in tutta Italia, e possono riceverti nei vari studi che abbiamo nelle principali città italiane o possono darti un parere tramite video consulenza, senza necessità che tu debba fare spostamenti.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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