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24/01/2024Con questo articolo parliamo di casi di malasanità dovuti ad errori medici in sede di sostituzione della valvola mitrale.
Si tratta in particolare di errori commessi da medici specialisti in cardiochirurgia nell'intervento di sostituzione della valvola mitrale, da cui possono derivare lesioni o il decesso del paziente.
Un caso del genere è stato recentemente trattato dal Tribunale Civile di Napoli, che con sentenza n. 9042 del 5 ottobre 2023, ha riconosciuto il risarcimento per perdita di chance agli eredi di una paziente di 66 anni che riportava il decesso dopo poche ore da un intervento di sostituzione della valvola mitrale.
Tale tipo di risarcimento viene riconosciuto quando, nel contesto della responsabilità sanitaria, la condotta del sanitario abbia provocato un evento dannoso di natura incerta, e tale incertezza eventistica è risarcibile equitativamente configurandosi quale danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Se un tuo familiare ha riportato il decesso o grandi invalidità a seguito di un intervento al cuore, ti invitiamo a contattare i nostri avvocati e consulenti medici legali per una valutazione del caso volta ad accertare eventuali responsabilità e richiedere il risarcimento.
I fatti occorsi alla paziente
I familiari di una donna convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli la Clinica dove, in data 25.09.2014, la congiunta veniva ricoverata per sottoporsi alle cure e agli accertamenti del caso, a seguito di una accentuazione di sintomatologia dispnoica, correlabile ad insufficienza valvolare mitralica.
Per i familiari, infatti, i sanitari della Clinica si erano resi colpevoli del decesso della loro congiunta perché dopo aver praticato un intervento di “sostituzione valvolare mitrale con protesi biologica Medtronic Mosaic 27 mm” in minitoracotomia, nelle ore successive le condizioni di salute della paziente precipitavano vertiginosamente; infatti si verificava uno stato di progressiva insufficienza emodinamica, che rendeva necessario l'intervento dei sanitari, per i motivi che successivamente sarebbero stati oggetto di accertamento medico-legale di parte.
La morte avveniva in data 28.09.2014 alle 00:20 nel reparto di terapia intensiva del Presidio Ospedaliero, ove la paziente era stata trasferita il giorno 26.09.2014 alle 17:00.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal ha escluso il nesso di causalità, evidenziando le incertezze che gravano sull'insorgere della sindrome da bassa gittata responsabile del decesso ed i loro innegabili riflessi sull'accertamento del nesso causale che non può essere ricondotto, neppure sulla base del più probabile che non che regola il giudizio sul nesso di causa in sede civilistica, alla non condivisibile tecnica chirurgica.
Per tali motivi, volendo procedere alla valutazione dell'incidenza della incongrua tecnica chirurgica sul determinismo del decesso, i periti non possono che esprimersi in termini di perdita di chance di sopravvivenza, potendo il decesso della paziente intervenire anche a seguito di un atto chirurgico correttamente eseguito, sia per le possibili complicanze dell'intervento, sia per le pregresse patologie cardio-vascolari che la affliggevano (ipertensione, dislipidemia, fibrillazione atriale cronica, valvulopatia mitralica con insufficienza mitralica sia pure lieve).
Pertanto, sulla base di queste osservazioni, i periti concludono la relazione tecnica sostenendo che: “nel caso in esame, accanto ai rischi insiti nella metodica chirurgica, al prolungarsi dei tempi operatori, della circolazione extracorporea, dell'arresto cardiaco e dei tempi di ischemia, in un soggetto di 66 anni, vanno, altresì considerate le preesistenti patologie cardiache (fibrillazione atriale cronica, dilatazione dell'atrio sinistro, stenosi mitralica severa ed insufficienza tricuspidalica) e l'insorgere di possibili complicanze quali la migrazione di aggregati piastrinici e di frammenti ateromasici nell'albero coronarico, sicché, non può negarsi il concorso di tutte queste patologiche condizioni nel determinismo di quella sindrome da bassa gittata, risultata poi letale”.
In sintesi, i periti affermano che la non condivisibile tecnica operatoria rilevata, condizionando un prolungamento dei tempi operatori e dell'ischemia miocardica, ha contribuito all'insorgere della sindrome da bassa gittata risultata letale.
Dovendone poi valutare l'incidenza nel determinismo del decesso, i periti ritengono in via equitativa che l'incongruo tecnicismo ha ridotto le possibilità di sopravvivenza della paziente in una misura apprezzabile che può essere valutata sul 45% circa.
Il risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza
Alla luce di tali considerazioni tecniche, pienamente condivise dal Tribunale, in quanto esaustivamente motivate e pienamente coerenti con le affermazioni fatte in premessa, deve escludersi che il decesso della paziente sia stato cagionato dalle condotte dei sanitari che la ebbero in cura, in quanto il nesso di causalità tra la condotta descritta ed il decesso della paziente non soddisfa la regola ermeneutica del c.d. “più probabile che non”.
Emerge tuttavia la ricorrenza di un danno maturatasi nella sfera della paziente prima del decesso, e trasmessa al coniuge ed ai figli iure hereditario: la perdita della chance di sopravvivenza.
Al riguardo il Tribunale di Napoli richiama la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 28993 del 11.11.2019, secondo cui: “nella responsabilità sanitaria, l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione della responsabilità civile”.
Pertanto, laddove la condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultino espresse cioè in termini di insanabile incertezza rispetto alla eventualità della maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo), tale possibilità sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta.
Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
La risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno (come erroneamente ipotizzato nella sentenza n. 21619 del 16/10/2007 di questa stessa Corte), ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva.
Ebbene, applicato il richiamato canone ermeneutico nel caso in esame, può coerentemente affermarsi che le condotte dei sanitari, benché pacificamente non abbiano cagionato il decesso, hanno tuttavia deprivato la paziente della chance di sopravvivenza determinata dai CCTTUU nel 45%.
La liquidazione del danno da perdita di chance
Venendo alla liquidazione di siffatta voce di danno, non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, del basso grado di probabilità di successo dell'intervento, nonché, a seguire, dell'età della paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbilità.
Non esistendo criteri obiettivi per monetizzare l'ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, il Tribunale di Napoli ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalle tabelle di Milano per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (donna di 66 anni), riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (45% nel caso di specie ).
Partendo dunque da un valore ipotetico di € 556.301,00, il 45% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 250.335,45 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito dalla donna in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis.
La struttura viene pertanto condannata al pagamento del suddetto importo in favore degli eredi legittimi della paziente deceduta.
Altri casi di errati interventi al cuore
- Colpa del cardiologo per morte del paziente
- Responsabilità del cardiologo che sottovaluta i sintomi del paziente
- Caso di responsabilità civile del cardiologo
- Omessa diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale
- Mancata protezione miocardica e decesso del paziente
- Paziente morto per aneurisma all’aorta
- Dissezione dell’aorta e decesso del paziente
- Impianto di pacemaker e decesso del paziente
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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