
Sepsi e decesso del paziente: i familiari possono essere risarciti
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24/01/2024Con questo articolo parliamo di Epatite C contratta nel corso di un intervento chirurgico. Con ordinanza numero 7388 del 16 marzo 2021, la Corte di Cassazione Civile Sezione III, ha confermato la condanna di una casa di cura di Napoli al risarcimento dei danni subiti da un paziente che, nel corso di un intervento di ernioplastica, contraeva l’epatite C.
Si tratta di un tipico caso di malasanità per infezione ospedaliera o nosocomiale, che consente al paziente leso, o ai familiari del paziente deceduto, di chiedere il risarcimento dei danni.
L’epatite C: di cosa si tratta?
L’epatite C è una infiammazione del fegato causata dal virus HCV, che si trasmette attraverso il contatto con sangue infetto, che può portare a gravi conseguenze come il tumore del fegato, la cirrosi e l’insufficienza epatica.
I casi più comuni di trasmissione del virus e di contrazione dell’epatite C sono le trasfusioni di sangue o i trapianti di organo, ma anche i contatti sessuali, lo scambio di siringhe infette etc.
Quando l’epatite C viene contratta in ambito ospedaliero dal paziente, si è di fronte a un caso di infezione ospedaliera o nosocomiale che rappresenta un grave caso di malasanità che può comportare gravi danni al paziente.
Il caso avvenuto a Napoli
Un paziente convenne in giudizio la casa di cura ove si era sottoposto ad un intervento di ernioplastica per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguiti ad infezione da HCV che assumeva di aver contratto in occasione di tale intervento.
Il Tribunale di Napoli, espletata una c.t.u. medico-legale, rigettò la domanda ritenendo che, poichè "gli anticorpi anti-HCV sono svelabili solo dopo 4-6 mesi dal contagio, il test effettuato aveva in realtà rilevato un contagio avvenuto in epoca antecedente al ricovero e all'intervento".
La Corte di Appello, disposta un'ulteriore c.t.u., riformava la sentenza, rilevando - fra l'altro - che, all'epoca dei fatti, erano già in uso i test di II generazione che prevedevano un periodo finestra convenzionale di 2-6 mesi, per cui risultava condivisibile la conclusione del c.t.u. nominato dalla Corte, secondo "i tempi di rilevamento degli anticorpi anti HCV (quindici settimane) sono da considerarsi congrui con l'assunto che causa del contagio possa essere l'intervento chirurgico", cosicchè appariva "più probabile che non il nesso causale tra il contagio da virus da epatite C e l'intervento di ernioplastica", tenuto conto che era documentata la negatività al virus prima del periodo di copertura del test, che gli interventi chirurgici sono riconosciuti nella letteratura scientifica tra le cause più probabili di infezioni da HCV e, inoltre, che non v'era prova che il paziente si fosse sottoposto a dialisi o trasfusioni ematiche o a trattamenti con emoderivati e che nulla induceva a ritenere che lo stesso fosse tossicodipendente.
La Corte ha quindi condannato la Casa di Cura al risarcimento dei danni, quantificati in 134.122,15 .
Il criterio della preponderanza dell’evidenza
La sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata oggetto di ricorso davanti alla Corte di Cassazione che, per quanto interessa in questo articolo, ha confermato la condanna della casa di cura al risarcimento dei danni ed ha individuato un importante principio nell’ambito del risarcimento danni da infezioni ospedaliere.
Tra i vari motivi di ricorso alla Corte di Cassazione, infatti, vi era quello con cui si deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e delle norme e dei principi in tema di nesso causale, con specifico riferimento alla materia delle infezioni da virus, compreso il principio di diritto vivente circa la possibilità di ricorrere a presunzioni, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che "la qui utilizzata prova presuntiva è sufficiente a dimostrare, indipendentemente dall'individuazione dello specifico comportamento che avrebbe provocato il contagio, il nesso causale tra quest'ultimo e il ricovero e il successivo intervento di ernioplastica e, per conseguenza, l'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione contrattuale di tutelare la salute del paziente".
Ebbene, la Corte di Cassazione ritiene infondato il motivo, rilevando in termini generali che, quando si assuma che l'inesattezza dell'adempimento del medico o della struttura sanitaria abbia provocato un pregiudizio al paziente, l'accertamento del rapporto causale deve essere compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria e il nesso può ben essere affermato anche se non sia possibile individuare quale specifico segmento della prestazione abbia determinato il danno, purchè risulti provato (secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza) che causa del danno sia stata proprio la prestazione sanitaria.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte di Appello sia pervenuta ad affermare la responsabilità della casa di cura escludendo che il contagio possa essersi verificato prima del ricovero, evidenziando che "gli interventi chirurgici sono riconosciuti nella letteratura scientifica tra le cause più probabili di infezione da HCV" e che i tempi di rilevamento degli anticorpi anti-HCV erano compatibili con l'ipotesi che causa del contagio fosse stato l'intervento di ernioplastica e altresì - negando concreta rilevanza probabilistica ad ipotesi alternative, in tal modo individuando un concreto nesso di causa fra la prestazione chirurgica e l'infezione, che risulta sufficiente a comportare l'accoglimento della pretesa risarcitoria, a prescindere dalla individuazione dello specifico elemento che, nell'ambito della prestazione comunque "inesatta", ha svolto il ruolo causale.
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