Dal 1° marzo 2023 è entrata in vigore la riforma del processo civile di cui al Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 (così detta Riforma Cartabia), che comporta importanti novità anche nelle procedure di diritto di famiglia, tra cui le separazioni e divorzi.
La riforma Cartabia ha comportato l’inserimento nel codice di procedura civile dell’art. 473 bis 51, che prevede quanto segue:
Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.
Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.
La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Viene quindi previsto che, nei soli casi in cui i coniugi siano d’accordo a separarsi consensualmente, le parti possono chiedere con una unica causa sia la separazione che il divorzio, e le domande connesse (affidamento figli, assegnazione casa familiare, mantenimento etc.).
In questi casi la domanda di divorzio sarà tuttavia procedibile solo dopo il decorso del termine previsto dalla legge dal passaggio in giudicato della sentenza (6 mesi).
I coniugi che si vogliono separare e/o divorziare devono presentare una domanda con ricorso che, ai sensi dell’art. 473 bis 12 c. p. c. deve contenere quanto segue:
a) l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Tenuto conto dei sopra enunciati principi giurisprudenziali, quindi, il Tribunale ha concluso che dall'esame del materiale probatorio non può dirsi acquisita prova certa a sostegno della domanda di addebito, che va pertanto respinta.
Nel concreto, la domanda di addebito proposta da parte ricorrente è stata fondata sulla dedotta reiterata violazione del dovere di fedeltà coniugale.
L'effimera riconciliazione e i successivi eventi ebbero ad intervenire, quindi, in un quadro ormai compromesso.
I dedotti mezzi istruttori, pertanto, non valgono ad introdurre indici decisivi ai fini dell'addebito, atteso il contesto familiare sopra evidenziato, connotato anche dei problemi di salute della resistente.
Detti mezzi di prova, pertanto, non possono trovare ingresso; né decisivi risultano, parimenti, i documenti versati in atti.
In definitiva, le dinamiche che hanno contrassegnato il matrimonio, nei termini sopra esaminati, appaiono, in effetti, tali da avere innescato una situazione di obiettivo disagio e di progressiva ed inarrestabile disgregazione nel corso del tempo della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Non v'e' pertanto prova che i comportamenti addebitati alla moglie abbiano avuto una forza causale esclusiva nel naufragio del matrimonio.
Il ricorso viene depositato telematicamente dall’avvocato nella cancelleria del Tribunale competente, insieme ai documenti in esso indicati.
La cancelleria del Tribunale provvede quindi ad aprire un fascicolo telematico con relativa numerazione, dopodichè il Presidente del Tribunale, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa un giudice relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza.
Resta inteso che, in caso di ricorso per separazione e/o divorzio consensuale, verrà semplicemente fissata l’udienza senza termini per la costituzione.
Il Presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.
Con lo stesso decreto il Presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, in caso di separazione o divorzio giudiziale, sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.
Il termine di 90 giorni tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza, e quello di 60 giorni tra la notifica del ricorso e la data di udienza, sono elevati rispettivamente a 120 e 90 giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.
Nei casi di separazioni o divorzi giudiziali il convenuto dovrà costituirsi nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che deve contenere anche i documenti relativi alla propria situazione reddituale e patrimoniale.
Nel caso di procedimenti contenziosi è previsto che, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il Presidente o il Giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.
Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
Nei casi di separazioni o divorzi giudiziali, prima di giungere all’udienza, è prevista la possibilità per ciascuna delle parti di replicare alle difese altrui.
Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione reddituale.
Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.
La Riforma Cartabia prevede espressamente tra le parti un “dovere di leale collaborazione”, considerato che, il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete, può comportare due conseguenze a suo sfavore.
La prima è che il giudice può desumere da tale condotta prove contro di lui/lei.
La seconda è che si può essere condannati alle spese di causa ed anche al risarcimento dei danni per c. d. responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p. c., ossia se, avendo perso la causa, risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni.
Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del Pubblico Ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.
La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c. p. c. e nella liquidazione delle spese.
All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione.
Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.
Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.
Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.
Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda.
Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.
Vi è da dire che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. Inoltre, che contro i provvedimenti temporanei si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello.
Inoltre, il giudice provvede sulle richieste istruttorie delle parti e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione.
Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.
Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.
Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.
Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate.
La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.
Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.
Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.
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2 Comments
Posso essere difesa per una separazione con gratuito patrocinio? Ho due figli piccoli e al momento non lavoro
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