Vediamo cosa succede secondo il Codice Civile quando chi muore non ha lasciato un testamento o, se l’ha lasciato, vi sono motivi per ritenerlo inesistente, nullo, annullato, revocato, inefficace, risoluto, parziale. Ma anche in caso di mancata accettazione dell’eredità senza che operino né la sostituzione, né la rappresentazione, né l’accrescimento, o in caso di indegnità a succedere dell’erede o, ancora, in caso di non nascita del nascituro istituito.
Ai sensi dell’art. 565 del codice civile, quando non vi è un testamento (o nei così sopra indicati) l’eredità si devolve ai seguenti soggetti, detti successibili: al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole che seguono. Intanto, il rapporto di parentela con il soggetto defunto (cosìddetto de cuius) deve essere provato tramite gli atti dello stato civile.
Secondo l’art. 566 del codice civile, al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
Ai figli sono equiparati gli adottivi, ma questi ultimi restano estranei alla successione dei parenti dell’adottante.
Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’articolo 580 codice civile, ossia: ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, a norma dell’articolo 279 c. c., spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Il figlio naturale succede anche all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.
Se colui che muore non lascia figli, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Precisamente, gli succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Ai sensi dell’art. 569 del codice civile, a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se qualcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.
In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571 del codice civile, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell’eredità.
L’art. 571 del codice civile così recita: Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota(2), in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569 del codice civile , la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540 del codice civile che così recita: al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548 del codice civile, secondo cui ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
In mancanza di altri successibili, l’eredità si intende vacante ed è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
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