
Compensation for Medical Malpractice in Italy: a Guide for Foreign Citizens
23/09/2025
Herpes Zoster: possibili Errori Medici e Risarcimento
25/09/2025Anche i casi di decesso di un detenuto in carcere possono derivare da errori del personale medico sanitario penitenziario, che hanno sottovalutato certe patologie o le hanno mal curate.
In altri casi possono verificarsi tardivi trasferimenti del detenuto malato in idonee strutture sanitarie esterne.
Altresì, un caso di malasanità può verificarsi quando il detenuto, seppur tempestivamente affidato dall’amministrazione penitenziaria ad un ospedale, riporti lesioni o il decesso per errori dei medici di quest’ultima struttura sanitaria.
Se ritieni di aver subito danni per errate cure in carcere o che un tuo familiare sia rimasto gravemente leso o morto per colpa dell’amministrazione penitenziaria, contattaci per chiedere il giusto risarcimento.
La Responsabilità dell’Amministrazione Penitenziaria
Circa la natura della responsabilità giuridica dell'amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti nel periodo di permanenza nella struttura carceraria in giurisprudenza si registrano sostanzialmente due indirizzi:
1. un primo che inquadra la responsabilità come extracontrattuale (condotta omissiva colposa, da ricondurre al disposto dell'art. 2043 c.c. ovvero art. 2049 c.c.);
2. un secondo, più recente, che qualifica detta responsabilità come da "contatto sociale", ossia come un tertium genus tra la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale.
In particolare, secondo tale ultima opzione interpretativa, l'amministrazione penitenziaria ha, nei confronti dei detenuti, un obbligo di protezione scaturente dal contatto sociale qualificato, che si verifica appena i detenuti fanno il proprio ingresso nella struttura carceraria.
Invero, da quel momento, l'amministrazione e il ristretto cessano di essere due estranei e fra loro si instaura un rapporto funzionale a realizzare una finalità costituzionalmente rilevante, precisamente la rieducazione del detenuto di cui all'art. 27 comma 3 della nostra Costituzione.
Le fonti giuridiche degli obblighi di protezione e garanzia gravanti sull'amministrazione penitenziaria risiedono, oltre che nell'articolo della Carta Costituzionale da ultimo citata, nelle norme dell'Ordinamento penitenziario, in particolare gli artt. 2, 23, 27 del regolamento attuativo (D.P.R. n. 230 del 2000), dai quali si desume a carico dell'Amministrazione penitenziaria un obbligo di tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei detenuti che si attua attraverso una individualizzazione del trattamento, l'osservazione della personalità, diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun internato connessi alle eventuali carenze psico- fisiche manifestate.
Concludendo sul punto, possiamo affermare che l’amministrazione penitenziaria è responsabile nei confronti del detenuto a titolo di responsabilità contrattuale.
Viceversa, l’amministrazione risponde a titolo extracontrattuale nei confronti dei familiari di un detenuto rimasto lesionato o deceduto.
Responsabilità anche in caso di Suicidio del Detenuto
Oltre ad essere responsabile della salute del detenuto per tutto il tempo di permanenza in carcere, l’amministrazione penitenziaria è responsabile anche per suicidi di detenuti che potevano essere previsti ed evitati dal personale del carcere.
Numerosissime sono le circolari in cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha affrontato il tema dei suicidi in carcere, dettando linee guida per ridurne l'entità.
Tra queste si segnala la Circolare Ministero della Giustizia - 25/11/2011 - n. 445330 che chiarisce in modo univoco (sulla scorta delle precedenti disposizioni già vigenti) quali siano i protocolli da osservare per prevenire il rischio suicidario in carcere, con particolare attenzione per i nuovi giunti, e quindi per il momento dell'accoglienza, prevedendosi ad esempio, fin dal 2010, l'istituzione delle unità di ascolto composte "da personale di Polizia penitenziaria e dell'area educativa, ed integrato da appartenenti al volontariato".
La suddetta circolare affronta il tema della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario, a seguito dell'adozione del nuovo modello di erogazione dei servizi sanitari all'interno degli istituti penitenziari contenuto nel D.P.C.M. del 1° aprile 2008.
All'interno della nuova normativa di riforma della sanità penitenziaria, infatti, è espressamente previsto che i presidi sanitari presenti in ogni istituto penitenziario e servizio minorile debbano adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà e mettere in atto gli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo.
Nell'Allegato A del già menzionato D.P.C.M., nel paragrafo relativo alla "prevenzione cura e riabilitazione nel campo della salute mentale", tra le azioni da compiere è espressamente indicata, tra le altre, la realizzazione di specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio.
Tra gli Obiettivi di salute e i Livelli essenziali di assistenza infine è presente "la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso una individuazione dei fattori di rischio".
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato delle linee guida, tra cui l’implementazione delle procedure di screening sistematico dei detenuti sia all'ingresso che durante la detenzione, per identificare gli individui con un rischio suicidario elevato, e la comunicazione e le informazioni tra il personale sanitario e penitenziario sui soggetti a rischio.
Anche la Corte Europea dei Diritti Umani, con sentenza del 16 ottobre 2008, ha sostenuto che la condizione detentiva rende più pregnante un obbligo dello stato nazionale di adottare misure effettive per proteggere il diritto alla vita, a maggior ragione ove si tratti di soggetto ritenuto a rischio di pratiche autolesionistiche.
Il Risarcimento per i Familiari del Detenuto Morto in Carcere
Quando una persona detenuta in carcere muore per colpa del personale penitenziario, i familiari del detenuto possono chiedere all’amministrazione penitenziaria un risarcimento.
Il risarcimento spetta per la sofferenza interiore dovuta alla mancanza di un familiare, a titolo di perdita del rapporto parentale.
Si tratta di un risarcimento che può essere richiesto entro cinque anni dal decesso del detenuto o da quando si è avuta conoscenza delle condotte del personale penitenziario da cui è derivato il decesso.
La domanda risarcitoria può essere proposta tramite i nostri avvocati e medici legali, che sulla base di eventuali atti di indagine della magistratura, tra cui una possibile autopsia, e sulla base della cartella clinica, sapranno fare gli interessi dei familiari del detenuto morto in carcere.
Affidandoti al nostro gruppo di avvocati e medici legali avrai a disposizione professionisti con oltre 20 anni di esperienza nel settore del risarcimento danni per morti dovute ad errori del personale carcerario.
Chiamaci subito al Numero Verde 800912301 per un parere sul tuo diritto al risarcimento per perdita di un familiare morto in carcere, o chatta con noi tramite l’icona WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito.
Altri Articoli e Video dell’Avvocato Nicola Barsotti
- [ Video ] Avvocato per Malasanità: risarcimento per colpa medica per suicidio di paziente con disturbi mentali
- [ Video ] Avvocato per Malasanità: disorganizzazione dell’ospedale e danni al paziente
- Violazione di Linee Guida Mediche e Risarcimento
- Avvocati per Diritto Sanitario
- Il risarcimento del danno non patrimoniale da malasanità
- [ Video ] Avvocato per Malasanità: i principali casi di malasanità
- [ Video ] Avvocato per Malasanità: i Principali Danni per Errori Medici
- [ Video ] Avvocato per Malasanità: tutto sulla Perizia Medico Legale
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico sanitaria.
© avvocaticollegati.it




