
Errato intervento di protesi del ginocchio e risarcimento
23/05/2024
Infezione contratta in intervento ortopedico
24/05/2024Nei casi di malasanità il paziente ha diritto al risarcimento di tutti i danni che ha subito, tra cui le spese mediche che ha dovuto sostenere per rimediare agli errori subiti.
Un caso di malasanità si verifica quando un paziente riporta lesioni per colpa medica, o addirittura muore per errori medici, per cui l’ospedale o la clinica dove è avvenuto il fatto devono provvedere ad un risarcimento dei danni fisici e psichici e anche delle spese mediche.
Ma possono essere rimborsate anche le spese mediche che il paziente ha sostenuto in ambito privato (cliniche, fisioterapia, visite specialistiche…) oppure no? Continua a leggere per la risposta.
Il diritto al risarcimento (anche) delle spese mediche
Il paziente vittima di malasanità ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per colpa del medico dell’ospedale o della clinica in cui è avvenuto il fatto, in primo luogo quelli alla salute psicofisica.
Il rapporto tra paziente ed ospedale pubblico o clinica privata è di tipo contrattuale e, ai sensi dell’art. 1223 del codice civile, il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita dal paziente (c. d. danno emergente) come il mancato guadagno (c. d. lucro cessante).
Il risarcimento delle spese mediche che il paziente ha dovuto sostenere per porre rimedio agli errori subiti rientra nel c. d. danno emergente ed il paziente ha diritto ad ottenerne il rimborso.
Ma vi è di più. Se il paziente aveva sostenuto spese per le cure o l’intervento poi rivelatosi errato e dannoso, avrà diritto anche a riavere indietro quanto pagato.
Facciamo un esempio.
Il paziente si rivolge a una clinica privata per un intervento ortopedico spendendo 10mila euro, dopodiché viene tuttavia accertato che l’intervento è stato eseguito male e si rende necessario fare un altro intervento in diversa clinica, con spesa di 5mila euro.
Ebbene, in un caso del genere il paziente avrà diritto, non solo al risarcimento delle lesioni fisiche subite, ma anche del risarcimento di 15mila euro, di cui 10mila per spese inutilmente pagate alla prima clinica e 5mila per l’intervento riparatorio presso la seconda
Il risarcimento delle spese per cure private
Siccome in Italia è previsto il Servizio Sanitario Nazionale che garantisce a tutti le cure mediche, e siccome i costi delle cure pubbliche sono talvolta gratuiti e normalmente molto più ridotti rispetto alle cure private, si potrebbe obiettare che sono dovute solo le spese mediche sostenute per cure pubbliche.
L’ospedale o la clinica contro cui il paziente fa una causa risarcitoria, in particolare, potrebbe obiettare che il paziente poteva farsi curare dal SSN e, così facendo, avrebbe certamente speso meno.
Tale eccezione potrebbe essere utilizzata per non rimborsare le spese mediche sostenute da un paziente presso privati per porre rimedio a interventi errati in ambito pubblico o altresì’ privato.
Ebbene, in questi casi si può pacificamente replicare che “l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta priva di base normativa e logica” (Corte di Cassazione n. 5801/2019) e che l'art. 1227 c. c. disciplina rapporti tra privati e, come è stato giustamente rilevato, l'osservanza degli obblighi di diligenza e di buona fede che fanno carico al danneggiato, impone a quest'ultimo soltanto un comportamento corretto, rivolto a circoscrivere il pregiudizio subito da individuarsi nella lesione patita e ad impedirne l'eventuale espansione” (Corte di Appello di Milano n. 4435/2014).
In altri termini, l’art. 1227 c. c. impone al paziente che abbia subito una lesione dell'integrità psico fisica, soltanto l'onere di curarsi, onde circoscrivere il pregiudizio alla salute patito, e non impone la scelta di dove curarsi, che peraltro nessuna norma dell'ordinamento giuridico impone al cittadino.
Infatti, il rapporto tra medico e paziente è un rapporto di carattere strettamente fiduciario, per cui, venuta meno per qualsiasi ragione la fiducia, viene a mancare uno degli elementi essenziali di tale rapporto, con la conseguenza che il paziente non può essere ritenuto obbligato in senso contrario, né tanto meno negligente o in mala fede, nel momento in cui decide di rivolgersi ad un diverso medico e/o ad una diversa struttura ospedaliera (pubblica o privata).
Gli stessi (meno rigorosi) limiti riconosciuti da tale indirizzo giurisprudenziale più recente ai rimborsi di spese sostenute dal danneggiato presso cliniche private, che devono comunque rispettare i criteri di necessità/utilità e di proporzionalità (per cui è stato ad es. escluso il ristoro di spese relative a cure superflue, a prestazioni di carattere alberghiero "di lusso", ad onorari professionali palesemente eccessivi e sostanzialmente ingiustificati), a ben vedere derivano non tanto dall'art. 1227 c. c. - che impone di non aggravare il pregiudizio subito (danno alla salute) quanto dall'art. 1223 c. c., per cui il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito: ciò che viene meno, in caso di spese ingiustificate, è lo stesso nesso di causalità tra danno e fatto illecito
Come si ottiene il risarcimento delle spese sostenute
Quando si verifica un caso di malasanità, il paziente ha necessità di proseguire cure o fare nuovi interventi per cercare di porre rimedio agli errori subiti o limitare i danni.
Come abbiamo visto, il paziente può rivolgersi al SSN o a cliniche private al fine di cercare di tornare nelle migliori condizioni di salute.
Quando si andrà a richiedere il risarcimento dei danni psicofisici subiti, si potrà anche chiedere il risarcimento delle spese sostenute in ambito pubblico o privato.
Per avere diritto al risarcimento di queste spese, il paziente dovrà fornire all’avvocato ricevute di spese mediche, fisioterapiche, farmacologiche etc. affinché si possa dimostrare di averle sostenute e di avere diritto al rimborso.
Ma anche le spese connesse alle spese mediche potranno essere risarcite. Si pensi ai costi per trasferimenti, soggiorni, ristoro etc.
Quindi, quando ti rivolgerai ai nostri avvocati esperti in malasanità per richiedere il risarcimento dei danni subiti per colpa medica, oltre alla cartella clinica, ricorda di consegnare anche tutte le ricevute di spesa connesse al tuo caso!
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
© avvocaticollegati.it




