
Lesione dell’uretere per colpa medica e risarcimento
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29/02/2024La pancreatite cronica per colpa medica è uno dei vari casi di malasanità che il paziente può subire, come accaduto ad una donna che veniva operata per colecistectomia e riportava pancreatite cronica per colpa dei medici che non avevano fatto i dovuti esami prima dell’intervento.
Il caso è stato trattato dal Tribunale di Napoli Sez. VIII con la sentenza n. 1925/2018 che riportiamo di seguito.
Se anche tu o un tuo familiare avete riportato lesioni al pancreas per colpa di errate, omesse o tardive diagnosi, o per colpa di un intervento mal effettuato dai medici, potete contattare i nostri avvocati esperti in malasanità per richiedere il risarcimento dei danni.
Il caso trattato dal Tribunale di Napoli
Il caso trattato dal Tribunale di Napoli è relativo alla pancreatite cronica riportata da una paziente a seguito di errato intervento chirurgico di colecistectomia per via laparotomica, eseguito presso una Clinica che veniva citata in giudizio per il risarcimento dei danni.
Nel corso della perizia medico legale veniva effettivamente riscontrata la colpa dei medici che avevano operato la paziente per le seguenti criticità:
a) è risultato che, dagli esami ematochimici praticati nelle prime fasi di ricovero appariva già uno stato di sofferenza epatica ("epatopatia satellite");
b) nonostante fosse attendibile l'ipotesi che si versasse in ipotesi di empiema della colecisti (raccolta di materiale settico in cavità anatomica preformata, nel caso specifico la colecisti), patologia confermata successivamente, nel diario operatorio dell'intervento, il chirurgo operatore ed i sanitari non eseguirono, sia nella fase antecedente all'intervento che in quella successiva, esami ematochimici volti ad indagare la funzionalità pancreatica, attraverso indagini laboratoristiche e strumentali di facile e routinaria esecuzione;
c) una volta accertata la diagnosi di empiema, i sanitari non si preoccuparono di mantenere la paziente sotto attenta osservazione, dimettendola nonostante la manifesta iperamilasemia, indicativa di una pancreatite acuta in atto. Avrebbe dovuto eseguire una colangio RMN per venam: detto esame strumentale avrebbe permesso di valutare le reali condizioni sia del pancreas che delle residue vie biliari. A riprova di ciò vi è la somministrazione di detto farmaco durante il successivo ricovero che ha determinato la riduzione dei livelli di amilasemia;
d) tale comportamento omissivo da parte dei sanitari della Clinica ha determinato la persistenza di un quadro acuto di pancreatite con tendenza alla recidiva, foriero successivamente a sua volta di episodi di coliche addominali, per le quali la paziente fu costretta suo malgrado a ricorrere più volte a cure mediche con successivi ricoveri. Difatti, se a tempo debito fosse stata controllata la funzionalità pancreatica attraverso indagini di laboratorio e strumentali e se la pancreatite acuta fosse stata precocemente trattata, si sarebbe avuta verosimilmente la restituito ad integrum dell'organo.
e) precedentemente all'intervento per cui è causa non veniva eseguito esame ecografico dell'addome né la paziente era sottoposta ad esami ematochimici per valutarne i valori dell'amilasi pancreatica. A tal proposito, è universalmente riconosciuto che l'esecuzione di dette indagini strumentali è non solo necessaria, ma diventa un obbligo cui ottemperare allorquando trattasi di pazienti in condizioni analoghe a quelle in cui versava la paziente affetta da "empiema della colecisti". Detta patologia etiologicamente è determinata dall'ostruzione da calcoli del dotto cistico, (la via biliare che porta la bile dalla colecisti al coledoco, etc,), successivamente sulla bile intrappolata nella cistifellea si ha una contaminazione batterica con il formarsi dell'empiema della cistifellea. Detta condizione settico-flogistica in primis riconducibile alla presenza ostruente dei calcoli nel cistico si può facilmente propagare e per contiguità e per migrazione dei calcoli e/o della bile, con la conseguente contaminazione a carico delle restanti vie biliari (duttite e coledocite se interessa nello specifico i dotti epatici e il coledoco), delle papille valvolari (papillite stenosante del Wirsung e/o del Va.) e del pancreas (pancreatiti acute e/o croniche). Orbene resta comprensibile come nel caso di un empiema della colecisti, il chirurgo chiamato ad intervenire deve necessariamente avere preoperatoriamente la completa conoscenza semeiologica strumentale organica non solo della colecisti e del suo relativo cistico, ma anche delle vie biliari attigue e contigue, nonché del fegato e del pancreas.
Le conclusioni della perizia medico legale
La perizia medico legale disposta in corso di causa riconosceva la colpa dei medici che avevano operato la paziente per colecistectomia, ed il nesso causale tra la loro condotta negligente e la pancreatite acuta riportata dalla donna.
Per i periti medico legali, infatti, nel caso di specie le procedure semiologiche necessarie all'uopo non furono adottate, (l'eco del fegato, delle vie biliari e del pancreas, l'amilasemia, etc.), di conseguenza non fu previsto l'accadimento di quelle complicanze possibili ad aversi in una paziente con un diagnosticato "empiema della colecisti" (la pancreatite) e per le quali nulla fu fatto e come prevenzione e come terapia in tempi e termini adeguati.
Se i Sanitari avessero indagato "adeguatamente" la funzionalità pancreatica sia attraverso indagini di laboratorio (dosaggio dell'amilasemia) che attraverso indagini strumentali (esame ecografico dell'addome), avrebbero posto diagnosi di pancreatite acuta, con possibilità di un successivo adeguato trattamento, con elevata possibilità di restituitio ad integrum del pancreas e, conseguenzialmente, la paziente non avrebbe riportato alterazioni della funzionalità pancreatica né turbamenti psichici sfociati nel disturbo di adattamento.
Il Tribunale riconosce la responsabilità medica
Sulla base della perizia medico legale il Tribunale ritiene che la paziente abbia fornito prova sia della conclusione del cd. contratto di spedalità con la convenuta, sia delle lesioni lamentate sia, infine, del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e le cure ricevute presso la struttura convenuta e le lesioni stesse.
La domanda risarcitoria della paziente viene quindi accolta. Venendo alla quantificazione dei danni i periti hanno rinvenuto nel 10% il danno biologico permanente, con una I.T.T. di gg. 15 ed una I.T.P. di gg. 60 al 50%.
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico vengono applicate le "Tabelle" elaborate dal Tribunale di Milano, che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione risultano essere quelle statisticamente maggiormente testate, da cui deriva una quantificazione di € 22.772 per invalidità permanente oltre ad € 4.320 per l'invalidità temporanea.
Per quanto concerne l'ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesta dall'attrice (danno morale), viene riconosciuto un aumento del 20% della somma sopra individuata, per una cifra complessiva di euro 31.646.
Come si può ottenere il risarcimento in questi casi
Se anche tu o un tuo familiare siete stati vittime di malasanità potete richiedere il risarcimento all’ospedale o alla clinica dove è avvenuto l’errore medico, affidandovi ad avvocati esperti in malasanità che sappiano tutelare i vostri diritti.
Affidandovi ad avvocati esperti in malasanità avrete al vostro fianco anche consulenti medici legali che sapranno individuare l’errore medico da cui sono derivate le lesioni che avete subito.
Vi invitiamo a contattare il nostro gruppo di avvocati esperti in malasanità da venti anni per un parere in merito al vostro caso di malasanità e procedere con la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
Potete contattarci tutti i giorni tramite il nostro Numero Verde Malasanità o tramite la nostra chat WhatsApp che trovate in tutte le pagine del nostro sito e che è sempre a vostra disposizione.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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