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17/02/2022Se hai pensato di farti giustizia da solo, quando potevi rivolgerti ad un giudice, potresti aver commesso il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose o violenza o minaccia alle persone.
Si tratta di due tipi di reato previsti dall’art. 392 e dall’art. 393 del codice penale.
- Art.392 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
- Art.393 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone
- Analogie e differenze tra i due reati
- La differenza con il reato di estorsione
- Sentenze su Casi di Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni
- Sei imputato o vittima del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
Art.392 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
L’art. 392 del codice penale così recita:
[I]. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 516 euro.
[II]. Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
[III]. Si ha, altresì, «violenza sulle cose» allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Art.393 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone
L’art. 393 del codice penale così recita:
[I]. Chiunque, al fine indicato nell’articolo 392 c. p., e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.
[II]. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a 206 euro.
[III]. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
Analogie e differenze tra i due reati
Entrambi i reati puniscono chi, anziché far valere un proprio diritto legittimamente, ossia rivolgendosi ad un giudice, si fa giustizia da solo tramite violenza sulle cose (art. 392) o alle persone (393).
Quindi, commette l’uno o l’altro reato chi ritiene di avere un diritto e si fa giustizia da solo anziché rivolgersi alla giustizia.
Ciò vale anche se ci si serve di un’altra persona per far valere il proprio preteso diritto verso terzi.
Un esempio del primo reato: ritieni di aver diritto di passare sul fondo del vicino anche se non vi è un diritto di servitù contrattuale pattuito o giudizialmente imposto, e e quindi togli o rompi la rete che divide i due fondi per passare? E’ reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni con violenza sulle cose (la rete).
Un esempio del secondo reato: ritieni di avere un credito verso qualcuno e, siccome non ti paga, lo chiami e minacci di andare da lui e prenderti i soldi con la forza? E’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia al debitore.
Casi tipici sono quelli del proprietario che stacca all’inquilino moroso le utenze o cambia la serratura!
Entrambi i reati sono perseguibili a querela della persona offesa, che significa che si potrà essere perseguiti solo se la “vittima” manifesterà alla Procura della Repubblica la volontà di procedere penalmente nei confronti del colpevole.
Il termine per proporre la querela è di tre mesi da quando si è verificato il fatto o da quando la persona offesa ne ha avuto contezza.
La differenza con il reato di estorsione
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico.
Nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione, non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria.
Tornando agli esempi già fatti: ritengo di vantare un credito per lavori eseguiti e minaccio il cliente se non mi paga.
Nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
Il classico esempio è quello del “pizzo”: chiedo soldi al commerciante senza averne diritto con la minaccia di dargli fuoco al negozio.
Sentenze su Casi di Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni
- Il delitto di atti persecutori concorre con i reati di cui agli artt. 392 e 393 c.p. quando nelle modalità della condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall’ art. 612-bis c.p. Cassazione penale, sez. V, 17/10/2025, n. 37240.
- La violazione di domicilio, di cui all’ art. 614 c.p. non può essere riqualificata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, di cui all’ art. 392 c.p. , se l’agente si introduce in un luogo di privata dimora contro la volontà del legittimo detentore, con violenza sulle cose e palesemente armato, per accedere e trattenersi negli spazi comuni, anche se l’intento è quello di recuperare i propri effetti personali. Tribunale, Trieste, 05/08/2025, n. 1049.
- Ai fini della distinzione tra i reati previsti dagli artt. 393 (esercizio arbitrario) e 629 c.p. (estorsione), diventa essenziale l’esistenza o meno di una pretesa che sia ragionevolmente idonea ad essere fatta valere in giudizio. Nel caso del reato contemplato dall’ art. 393 c.p., il soggetto agisce con la consapevolezza e la volontà di far valere un proprio diritto, indipendentemente dall’esistenza effettiva di tale diritto, a condizione che l’agente ritenga in modo ragionevole di poterlo legittimamente esercitare. Diversamente, nel caso di cui all’ art. 629 c.p., l’agente non considera come motivazione per il suo comportamento la possibilità di agire legittimamente, ma mira a ottenere un vantaggio compiendo un atto della cui contrarietà alla legge è consapevole, al fine di conseguire un profitto che non gli spetta. Cassazione penale, sez. II, 22/07/2025, n. 31239.
- In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene, che non determini danni materiali, purché l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto. Cassazione penale, sez. VI, 28/01/2025, n. 11490.
- In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. Corte appello, Napoli, sez. VI , 20/11/2024, n. 10929.
Sei imputato o vittima del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
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2 Comments
Buon giorno in uno stabile c è la fognatura in comune ubicata nel cortile di mio cognato da circa 30 anni, ora mi chiede di spostarla dalla mia parte altrimenti mi chiude lo scarico. Come mi devo comportare?
Gent, Salvatore,
consiglio di inviare una diffida a Suo cognato con cui si chiede di smettere con tali dichiarazioni. Dopodichè, se Suo cognato agisse come ha detto, anziché rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria, potrà sporgere querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.