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17/02/2022Se hai pensato di farti giustizia da solo, quando potevi rivolgerti ad un giudice, potresti aver commesso il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose o violenza o minaccia alle persone.
Si tratta di due tipi di reato previsti dall’art. 392 e dall’art. 393 del codice penale.
- Art.392 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
- Art.393 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone
- Analogie e differenze tra i due reati
- La differenza con il reato di estorsione
- Alcune sentenze
- Sei imputato o vittima del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
Art.392 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
L’art. 392 del codice penale così recita:
[I]. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 516 euro.
[II]. Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
[III]. Si ha, altresì, «violenza sulle cose» allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Art.393 c.p.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone
L’art. 393 del codice penale così recita:
[I]. Chiunque, al fine indicato nell’articolo 392 c. p., e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.
[II]. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a 206 euro.
[III]. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
Analogie e differenze tra i due reati
Entrambi i reati puniscono chi, anziché far valere un proprio diritto legittimamente, ossia rivolgendosi ad un giudice, si fa giustizia da solo tramite violenza sulle cose (art. 392) o alle persone (393).
Quindi, commette l’uno o l’altro reato chi ritiene di avere un diritto e si fa giustizia da solo anziché rivolgersi alla giustizia.
Ciò vale anche se ci si serve di un’altra persona per far valere il proprio preteso diritto verso terzi.
Un esempio del primo reato: ritieni di aver diritto di passare sul fondo del vicino anche se non vi è un diritto di servitù contrattuale pattuito o giudizialmente imposto, e e quindi togli o rompi la rete che divide i due fondi per passare? E’ reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni con violenza sulle cose (la rete).
Un esempio del secondo reato: ritieni di avere un credito verso qualcuno e, siccome non ti paga, lo chiami e minacci di andare da lui e prenderti i soldi con la forza? E’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia al debitore.
Casi tipici sono quelli del proprietario che stacca all’inquilino moroso le utenze o cambia la serratura!
Entrambi i reati sono perseguibili a querela della persona offesa, che significa che si potrà essere perseguiti solo se la “vittima” manifesterà alla Procura della Repubblica la volontà di procedere penalmente nei confronti del colpevole.
Il termine per proporre la querela è di tre mesi da quando si è verificato il fatto o da quando la persona offesa ne ha avuto contezza.
La differenza con il reato di estorsione
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico.
Nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione, non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria.
Tornando agli esempi già fatti: ritengo di vantare un credito per lavori eseguiti e minaccio il cliente se non mi paga.
Nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
Il classico esempio è quello del “pizzo”: chiedo soldi al commerciante senza averne diritto con la minaccia di dargli fuoco al negozio.
Alcune sentenze
Integra il diritto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta tenuta dal locatore che, una volta intervenuta la convalida di sfratto per il conduttore, si sostituisca all’ufficiale giudiziario cambiando la serratura dell’immobile di sua proprietà e liberandolo dai beni di proprietà del conduttore (Tribunale di Vicenza, sentenza 520/2021).
Integra la condotta del reato di cui all’ art. 392 c.p. la realizzazione di un muro di blocchi di cemento finalizzato ad ostruire il passaggio, pedonale e carrabile, ai proprietari del fondo confinante con i quali sia in atto una controversia sulla sussistenza di una servitù di passaggio nei medesimi luoghi, anche solo in fase iniziale (Corte appello di Lecce, sentenza 251/2021).
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esser stato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai soci accomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l’attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’ art. 2320 c.c. (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 36526/2020).
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chiudere lo sfiato della canna fumaria posta nel proprio appartamento per non rendere funzionante la canna fumaria situata nell’appartamento sottostante (Tribunale L’Aquila, sentenza 515/2019).
Deve essere confermata la condanna dell’imputato che demolisce un muro sul fondo del vicino di cui ne lamenta l’arrecato pregiudizio sulla sua proprietà, in quanto l’arbitrarietà prevista dall’ art. 392 c.p. può escludersi solo quando ricorra la difesa ‘in continenti’ del possesso ovvero la sua auto -reintegrazione nell’immediatezza di uno spoglio violento da parte di altri (Cassazione penale, sez. VI , sentenza 36826/2019).
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rimuovere la serratura di una porta al fine di bloccarne l’accesso con pannelli di legno chiodato anche se il soggetto era già in possesso del bene prima del decesso del proprietario al quale succedeva anche altra comproprietaria che non aveva rinunciato in alcun modo al diritto (Tribunale di Terni, sentenza 103/2019).
Sei imputato o vittima del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
Se sei implicato in un procedimento penale per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia come indagato, imputato o vittima, puoi contattarci per essere difeso.
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2 Comments
Buon giorno in uno stabile c è la fognatura in comune ubicata nel cortile di mio cognato da circa 30 anni, ora mi chiede di spostarla dalla mia parte altrimenti mi chiude lo scarico. Come mi devo comportare?
Gent, Salvatore,
consiglio di inviare una diffida a Suo cognato con cui si chiede di smettere con tali dichiarazioni. Dopodichè, se Suo cognato agisse come ha detto, anziché rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria, potrà sporgere querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.