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31/03/2026
La Consulenza Tecnica d’Ufficio nel Processo Civile (C. T. U.)
01/04/2026Con questo articolo parliamo di due istituti giuridici di notevole importanza in caso di controversie contrattuali: il recesso e la risoluzione del contratto.
Quando si parla di contratti, i termini recesso e risoluzione vengono spesso usati come sinonimi, ma in realtà si tratta di due istituti giuridici diversi, con presupposti, funzione ed effetti differenti.
Il punto di partenza è l’art. 1372 del codice civile, secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge tra le quali, appunto, rientrano il recesso e la risoluzione.
Continua a leggere per saperne di più sul recesso e la risoluzione di un contratto e rivolgiti agli Avvocati Collegati se hai bisogno di assistenza legale per il tuo caso.
- Che cos’è il Recesso
- Esempi di Recesso
- Risoluzione del Contratto
- Quando l’Inadempimento Giustifica la Risoluzione
- Alcuni Strumenti Tipici della Risoluzione
- La Differenza Fondamentale tra Recesso e Risoluzione
- Giurisprudenza su Casi di Recesso e Risoluzione
- Avvocati Collegati per Casi di Recesso o Risoluzione Contrattuale
Che cos’è il Recesso
Per recesso si intende il diritto di una parte di sciogliersi unilateralmente dal contratto, senza bisogno del consenso dell’altra.
La disciplina generale si trova nell’art. 1373 del codice civile, che regola il cosiddetto recesso unilaterale:
1. se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione;
2. nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
3. qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita;
4. è salvo in ogni caso il patto contrario.
In termini pratici, il recesso opera come una scelta consentita dall’ordinamento o dal contratto.
Per quanto riguarda il recesso, non è presupposto necessario un inadempimento dell’altra parte, per cui la parte che ha diritto di recedere può anche farlo senza particolari motivi.
Inoltre, il diritto di recesso: può essere previsto dalla legge (recesso legale) oppure da una specifica clausola contrattuale (recesso convenzionale).
Esempi di Recesso
Un primo esempio è quello del contratto che prevede espressamente una clausola di recesso: si pensi a un contratto di collaborazione o di fornitura che consenta a una delle parti di recedere con un preavviso di 30 giorni. In questo caso il vincolo contrattuale si scioglie perché il contratto stesso attribuisce questa facoltà. Il fondamento generale resta l’art. 1373 c.c.
Un secondo esempio, molto noto, è il diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali. L’art. 52 del Codice del consumo riconosce al consumatore un termine di 14 giorni per recedere, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. È il classico caso dell’acquisto online: il consumatore può ripensarci anche senza dover dimostrare un inadempimento del venditore.
Risoluzione del Contratto
La risoluzione del contratto è il rimedio che consente di sciogliere il contratto quando il rapporto contrattuale si altera a causa di un fatto patologico, tipicamente l’inadempimento di una delle parti.
Il riferimento centrale è l’art. 1453 del codice civile, che nei contratti con prestazioni corrispettive attribuisce alla parte adempiente la possibilità di chiedere l’adempimento oppure la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno:
1. nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
A differenza del recesso, dunque, la risoluzione non è una libera facoltà di scioglimento, ma una conseguenza dell’alterazione dell’equilibrio contrattuale.
La sua funzione è tutelare la parte che subisce l’altrui inadempimento o, in altri casi previsti dalla legge, l’impossibilità sopravvenuta o l’eccessiva onerosità.
In questo articolo ci soffermiamo soprattutto sulla risoluzione per inadempimento, che è la figura più ricorrente nella pratica.
Quando l’Inadempimento Giustifica la Risoluzione
Non ogni ritardo o irregolarità consente ad una parte di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’altra parte.
L’art. 1455 del codice civile stabilisce infatti che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento del debitore ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.
In altre parole, se una parte intende avvalersi della risoluzione del contratto, deve dimostrare che l’inadempimento dell’altro contraente è sufficientemente grave.
Si pensi, ad esempio, a un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione: se l’appaltatore abbandona il cantiere lasciando l’opera incompleta, l’inadempimento potrà giustificare la risoluzione, mentre, se vi è solo un lieve ritardo, non essenziale, potrebbe non esserci spazio per sciogliere l’intero contratto.
La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della legittimità della risoluzione viene valutata secondo un giudizio di merito del giudice.
Precisamente, ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell' articolo 1460 c.c.
Alcuni Strumenti Tipici della Risoluzione
Il codice civile prevede diversi meccanismi attraverso i quali si può arrivare alla risoluzione.
L’art. 1454 c.c. disciplina la diffida ad adempiere: la parte adempiente intima all’altra di eseguire la prestazione entro un termine congruo, con l’avvertimento che, decorso inutilmente quel termine, il contratto si intenderà risolto. È uno strumento molto utilizzato nei rapporti commerciali e nei contratti di appalto o fornitura.
L’art. 1456 c.c. riguarda invece la clausola risolutiva espressa: le parti possono stabilire in anticipo che il contratto si risolverà se una determinata obbligazione non verrà adempiuta secondo quanto pattuito. Si pensi a un contratto di locazione commerciale o di fornitura in cui sia previsto che il mancato pagamento di una certa rata o il mancato rispetto di uno specifico obbligo comporti la risoluzione del rapporto.
Infine, l’art. 1457 c.c. disciplina il termine essenziale: se le parti hanno attribuito al termine una rilevanza decisiva, il contratto si risolve di diritto quando la prestazione non viene eseguita entro quel termine, salvo che la parte interessata dichiari di voler ugualmente ricevere la prestazione. È il caso, per esempio, dell’organizzazione di un evento fissato per una data precisa: una prestazione eseguita in ritardo può diventare del tutto inutile.
La Differenza Fondamentale tra Recesso e Risoluzione
La differenza più importante tra i due rimedi giuridici del contratto del recesso e della risoluzione può essere riassunta così:
- il recesso è un atto unilaterale di scioglimento esercitato nei casi consentiti dalla legge o dal contratto: una parte si ritira dal contratto perché la legge o le clausole del contratto le attribuiscono questo diritto;
- la risoluzione è un rimedio contro una patologia del rapporto contrattuale, di regola legata a un inadempimento rilevante: con la risoluzione, il contratto viene sciolto perché si è verificato un fatto che ne ha compromesso l’equilibrio, come un inadempimento non di scarsa importanza.
Anche sul piano degli effetti pratici tra il recesso e la risoluzione le differenze sono rilevanti:
- Nel recesso, soprattutto nei contratti di durata, restano normalmente ferme le prestazioni già eseguite, mentre il vincolo cessa per il futuro; l’art. 1373 del codice civile lo chiarisce espressamente per i contratti a esecuzione continuata o periodica.
- Nella risoluzione per inadempimento, invece, lo scioglimento del rapporto si accompagna di regola alla possibilità di chiedere anche il risarcimento del danno: l’art. 1453 del codice civile lo prevede espressamente, proprio perché la risoluzione presuppone una violazione del sinallagma contrattuale, essa ha una funzione più marcatamente “reattiva” rispetto al recesso.
Capire la differenza tra recesso e risoluzione del contratto è fondamentale, sia per chi stipula un contratto nella vita privata, sia per imprese e professionisti.
Il recesso consente di sciogliersi unilateralmente dal contratto nei casi previsti; la risoluzione, invece, interviene quando il rapporto si incrina per un inadempimento o per altre cause previste dalla legge.
Per questo, prima di agire, è sempre necessario verificare con attenzione il contenuto del contratto, la normativa applicabile e la gravità della condotta contestata.
Una corretta qualificazione giuridica del caso concreto è decisiva per tutelare efficacemente i propri diritti.
Giurisprudenza su Casi di Recesso e Risoluzione
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall' articolo 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la configurabilità della risoluzione parziale quanto al contratto di permuta di un terreno edificabile con le plurime e autonome unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito). Cassazione civile sez. II, 30/01/2026, n. 2050.
In caso di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione o per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare il titolo del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, a tal fine potendosi limitare ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte. Il debitore, invece, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento. Tale riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui il debitore convenuto si avvale dell'eccezione di inadempimento, risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti poiché il debitore si potrà limitare ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento. Tribunale Firenze sez. III, 26/01/2026, n. 336.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il semplice completamento delle opere edili per le quali i lavoratori erano stati assunti non costituisce di per sé giustificato motivo di recesso. È infatti necessario che il datore di lavoro dimostri l’impossibilità di impiegare i lavoratori in altre mansioni compatibili, tenendo conto della complessità dell’impresa e della distribuzione dei cantieri in cui si svolge l’attività. Tribunale Chieti, 15/01/2026, n. 16.
In tema di locazione, la comunicazione di recesso dell’inquilino, ancorché accompagnata dall' impegno alla riconsegna dell'immobile allo spirare del preavviso e dal pagamento della penale contrattualmente prevista per il periodo di preavviso, non esclude la legittimazione del locatore ad intimare lo sfratto per morosità ove sussistano i presupposti di legge, e cioè la validità del contratto e l'inadempimento nel pagamento mensile dei canoni. Tribunale Ascoli Piceno, 13/01/2026, n. 16.
Accertata l’assenza di una causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l’azione prevista dall’ordinamento per ottenere la restituzione di quanto eseguito in adempimento del medesimo contratto è quella di ripetizione dell’indebito oggettivo. Tribunale Ancona, 9/01/2026, n. 48.
In tema di appalto, allorché risultino accertati vizi dell'opera, il diritto dell'appaltatore alla percezione del compenso permane se e nella misura in cui una parte dell'opera rimane in qualche modo utilizzabile e utilizzata, per cui il committente ne possa trarre effettivo giovamento; invece, il diritto al compenso deve essere escluso allorché l'inadempimento dell'appaltatore sia totale e assoluto, tale da rendere l'intera opera del tutto inadatta alla sua destinazione, da comportare un difetto funzionale della causa del contratto e legittimare il committente a chiederne la risoluzione. Cassazione civile sez. II, 17/12/2025, n. 32996.
Qualora le parti abbiano pattuito una clausola risolutiva espressa - descrivendo i presupposti dell'inadempimento alla base della clausola stessa - non è richiesta una valutazione discrezionale del giudice sulla buona fede della parte non inadempimento e sulle modalità di esercizio di tale diritto. In tale ipotesi, infatti, le parti hanno liberamente individuato i presupposti che determinano la risoluzione del contratto, che vanno quindi valutati nella loro oggettività secondo la pattuizione delle parti. Cassazione civile sez. III, 4/12/2025, n. 31763.
A fronte della proposizione dell'azione di "risoluzione" del contratto per inadempimento della controparte, con la conseguente pretesa di ritenere la caparra confirmatoria ricevuta ovvero di ottenere il doppio di quella versata, la domanda di ritenzione della caparra o di esazione del suo doppio connota l'azione spiegata a prescindere dal nomen iuris impiegato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto, nel senso della sua implicita accessorietà all'esercizio del diritto potestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege. Cassazione civile sez. II, 7/11/2025, n. 29482.
L'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva n. 48/2008/CE , letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, in caso di esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, l'importo dell'indennità compensativa per perdita di valore dovuta da tale consumatore al creditore al momento della restituzione del veicolo è calcolato deducendo dal prezzo di vendita praticato dal concessionario al momento dell'acquisto del veicolo da parte di detto consumatore il prezzo di acquisto pagato dal concessionario al momento della restituzione di tale veicolo, purché tale metodo di calcolo includa elementi estrinseci all'uso di detto veicolo da parte del consumatore. Corte giustizia UE sez. IV, 30/10/2025, n. 143.
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