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27/01/2026Con questo articolo parliamo della pubblicazione online e sui social network (Facebook, Instagram, TikTok etc.) di fotografie o video ritraenti soggetti minorenni.
Il principio fondamentale in caso di pubblicazione di immagini di minori è che è richiesto il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori.
Quindi, se l’immagine di tuo figlio minorenne è stata pubblicata senza il tuo consenso puoi tutelarti con una azione risarcitoria.
Continua a leggere questo articolo per saperne di più e Chiedi un preventivo ai nostri avvocati per ottenere il giusto risarcimento per te e tuo figlio minorenne in caso di pubblicazione di sue immagini senza il tuo consenso.
- Normativa sulla Tutela dell’Immagine del Minore
- Serve il Consenso di Entrambi i Genitori per la Pubblicazione di Immagini di Figli Minori
- Il Risarcimento in caso di Pubblicazione senza consenso di Immagini del Figlio Minore
- Profili penali: quando la Pubblicazione diventa Reato
- L’Utilizzo dell’Immagine del Figlio Minore nel Profilo WhatsApp
Normativa sulla Tutela dell’Immagine del Minore
Il diritto all’immagine del minore è tutelato da varie norme nazionali ed internazionali:
• dall’art. 10 del Codice Civile
• dagli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore
• dagli artt. 2 e 31 della Costituzione
• dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
• dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176/1991.
In base a tutte le norme citate, possiamo semplificare il caso della pubblicazione di immagini di minori dicendo che, la mancanza del consenso di uno solo dei genitori rende la pubblicazione illecita, salvo casi eccezionali legati a esigenze di tutela del minore stesso, che devono essere rigorosamente dimostrate.
Alcuni giudici hanno motivato il pregiudizio del minore sul fatto indiscutibile che l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.
Serve il Consenso di Entrambi i Genitori per la Pubblicazione di Immagini di Figli Minori
La pubblicazione online e sui social network (Facebook, Instagram, TikTok etc.) di fotografie ritraenti soggetti minorenni richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 320 del Codice Civile.
L’articolo 320 del Codice Civile prevede, in via di principio, che i genitori congiuntamente rappresentano i figli fino alla maggiore in tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
E, poiché la pubblicazione online e sui social (Facebook, Instagram, TikTok etc.) rappresenta un atto che eccede l'ordinaria amministrazione, avendo ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili del minore, è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori.
In caso di pubblicazione senza il consenso di entrambi i genitori devono quindi ritenersi violati i diritti all'immagine e alla riservatezza del minorenne.
Il diritto all'immagine della persona fisica ricade, infatti, nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti a livello costituzionale dall'articolo 2 della Costituzione, norma che sancisce la libertà di autodeterminazione della persona in ordine alle proprie scelte esistenziali, tra le quali rientra quella consistente nel rendere o meno accessibile a terzi una fotografia che la ritrae.
Detto diritto costituisce, altresì, una proiezione del diritto alla privacy, inteso come diritto all'intimità della propria sfera riservata ed anch'esso evidentemente tutelato dal citato articolo 2 della Costituzione, nella misura in cui l'individuo è libero di decidere autonomamente se propalare o meno a terzi le informazioni che lo riguardano.
Il Risarcimento in caso di Pubblicazione senza consenso di Immagini del Figlio Minore
Come abbiamo appena detto, è illegittima la condotta del genitore che pubblica online o sui social network (Facebook, Instagram, TikTok etc.) immagini del figlio minorenne senza il preventivo consenso dell’altro genitore.
Il problema della pubblicazione di immagini online di figli minori si pone soprattutto in caso di genitori separati o divorziati di figli minorenni.
Ebbene, è utile sapere che, in caso di pubblicazione online dell'immagine di una persona senza il suo consenso, si verifica un danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali dell'individuo o diritti della personalità, quali il diritto alla riservatezza, all'immagine e alla reputazione.
Come ogni danno, anche in caso di violazione del diritto all’immagine ed alla privacy del minore, è prevista la possibilità di chiedere un risarcimento al genitore che ha pubblicato online e sui social (Facebook, Instagram, TikTok etc.) le immagini del figlio minore senza il preventivo consenso dell’altro genitore.
Si tratta di un risarcimento dei danni non patrimoniali subiti direttamente dal figlio minore, che deve essere debitamente allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, tramite screenshot ed eventuali ulteriori documenti o testimoni.
In caso di pubblicazione di immagini del figlio minore da parte di un genitore senza il consenso dell’altro, è riconosciuto il diritto al risarcimento anche in favore del genitore che non ha prestato il consenso.
Profili penali: quando la Pubblicazione diventa Reato
Accanto alla responsabilità civile di chi pubblica immagini di minori senza il consenso di entrambi i genitori, la pubblicazione può assumere rilievo penale in diverse ipotesi:
• art. 167 d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in caso di trattamento illecito di dati personali, specie se dal fatto deriva nocumento
• art. 595 c.p. (diffamazione), qualora l’immagine sia accompagnata da contenuti lesivi della reputazione
• art. 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), nei casi più gravi
• art. 528 c.p. o altre fattispecie, se l’immagine è utilizzata in contesti contrari alla morale o alla dignità del minore.
Va ricordato che l’assenza di finalità di lucro non esclude la responsabilità penale, così come non la esclude la pretesa finalità sociale o sensibilizzante.
L’Utilizzo dell’Immagine del Figlio Minore nel Profilo WhatsApp
Nelle controversie tra genitori separati o divorziati di figli minori può accadere che la controversia riguardi il profilo WhatsApp.
Anche in questo caso, a nostro parere è necessario il consenso di entrambi i genitori per utilizzare l’immagine del figlio minore nel profilo WhatsApp.
Peraltro, secondo la Corte di Cassazione Penale, anche quando vi è il consenso di entrambi i genitori all’utilizzo dell’immagine del figlio minore sul profilo WhatsApp, il consenso all'uso dell'immagine come foto profilo WhatsApp non equivale affatto a una diffusione indiscriminata (Cassazione penale sez. V, 14/07/2025, n. 29683).
È infatti irrilevante che la foto fosse visibile ai contatti WhatsApp: la sua ulteriore diffusione senza consenso, in particolare in contesti ostili o minacciosi, comporta un autonomo e grave vulnus alla riservatezza della persona ritratta e dei soggetti terzi (minori compresi), così come sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
@avvocaticollegati




