
Errato trattamento di coxartrosi tramite protesi d’anca e risarcimento danni
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08/10/2024Tra i vari casi di malasanità da cui possono derivare gravi lesioni psicofisiche per i pazienti, vi sono anche quelli per errato intervento di otosclerosi.
Si tratta di un trattamento della sordità che normalmente porta benefici al paziente ma che, talvolta, può invece comportare complicanze per errori medici.
Il paziente che riporta danni per errato intervento di otosclerosi ha diritto al risarcimento e può rivolgersi ai nostri avvocati esperti in malasanità dal 2004 che difendono diritti del malato in tutta Italia.
Continua a leggere l’articolo per sapere come avere giustizia dopo un errato intervento di otosclerosi e per conoscere un caso di danni da malasanità otorinolaringoiatrica trattato dalla Corte di Appello di Venezia.
Intervento per il trattamento dell’otosclerosi e possibili complicanze
L'intervento per l'otosclerosi è una procedura chirurgica utilizzata per trattare una patologia che causa la progressiva perdita dell'udito a causa di una crescita anomala dell'osso all'interno dell'orecchio medio.
L'otosclerosi colpisce la staffa, uno dei tre piccoli ossicini situati nell'orecchio medio, che trasmette le onde sonore all'orecchio interno.
Quando la staffa si fissa a causa di questa crescita ossea, non può vibrare correttamente, causando una perdita dell'udito conduttivo.
Le due tecniche principali utilizzate sono la stapedectomia (consistente nella sostituzione della sovrastruttura della staffa con una microprotesi articolata all’incudine) e la stapedotomia (con cui la staffa viene solo perforata e non rimossa).
Entrambe le tecniche sono efficaci nel ripristinare l'udito e vengono eseguite sotto anestesia locale o generale.
Dopo l'intervento, la maggior parte dei pazienti sperimenta un miglioramento significativo dell'udito.
Tuttavia, possono verificarsi complicazioni come vertigini temporanee, perdita dell'udito neurosensoriale, tinnito o lesioni al nervo facciale, perforazione della membrana timpanica, reazioni all’anestesia.
Quando le complicazioni derivano da errori medici nell’esecuzione dell’intervento di trattamento dell’otosclerosi, che potevano essere previsti ed evitati, il paziente ha diritto al risarcimento.
Come tutelarsi in caso di lesioni da errato trattamento dell’otosclerosi
Se tu o un tuo familiare avete subito danni a seguito di un intervento di otosclerosi potete affidarvi al nostro gruppo di avvocati e medici legali per ottenere il risarcimento.
Rivolgendoti al nostro gruppo potrai innanzitutto avere un parere da un nostro consulente in otorinolaringoiatria che, sulla base dell’esame della cartella clinica e di una o più visite del paziente, saprà individuare se sono stati commessi errori.
I nostri consulenti specialisti in otorinolaringoiatria si confronteranno poi con i medici legali e verrà fatta una relazione scritta con indicazione degli errori commessi nel trattamento dell’otosclerosi e la quantificazione delle lesioni permanenti.
Sulla base delle considerazioni dei consulenti, i nostri avvocati esperti in malasanità da più di venti anni vi affiancheranno nella procedura volta ad ottenere il risarcimento dal medico e dall’ospedale o la clinica dove è avvenuto il caso di malasanità.
A meno che non venga raggiunto un accordo stragiudiziale per il risarcimento in tempi brevi, i nostri avvocati tuteleranno i diritti del malato chiedendo al Tribunale del luogo dove è avvenuto il caso di malasanità una perizia medico legale.
La perizia medico legale consiste nell’esame del caso da parte di periti imparziali nominati dal Giudice (un medico legale ed uno specialista in otorinolaringoiatria) che valuteranno la cartella clinica ed il paziente e riferiranno al Tribunale cosa è accaduto.
Se i consulenti tecnici d’ufficio nominati dal Tribunale confermeranno che l’intervento di otosclerosi è stato viziato da errori, allora si potrà ottenere il risarcimento di tutte le lesioni psicofisiche e delle spese sostenute.
Il caso veneziano della paziente rimasta sorda
Con sentenza n. 1965/2020 il Tribunale di Venezia ha riconosciuto a una paziente un risarcimento dei danni per un caso di malasanità avvenuto tra gli anni 2005 e 2006 pari a 65mila euro oltre alle spese processuali e dell'accertamento tecnico espletato.
Facendo proprie le conclusioni dei periti (un medico legale ed uno specialista in otorinolaringoiatria), il Tribunale di Venezia ha ritenuto corrette la diagnosi di otosclerosi bilaterale con ipoacusia trasmissiva particolarmente severa a sinistra; la scelta di un intervento chirurgico di stapedotomia e l'esecuzione del primo intervento del 5 dicembre 2005.
Ha però ritenuto che negli esami del 23 e 25 gennaio 2006 non fosse riportata la via ossea, unica prova della funzionalità cocleare in grado di condizionare il chirurgo nella strategia terapeutica.
Inoltre, e soprattutto, ha ritenuto che nell'intervento di revisione del 27 gennaio 2006, pur in presenza di briglie cicatriziali che rendevano immobile la protesi, il chirurgo aveva sostituito il pistone con un altro pistone di acciaio nonostante fosse prevedibile la nuova formazione di briglie aderenziali e il fatto che le protesi in acciaio erano in disuso oramai dagli anni '90.
L'imprudenza medica è stata ravvisata nel non prevedere l'avvento avverso, ovvero le nuove aderenze cicatriziali e pertanto nel non avere l'operatore cura di premunirsi di un pistone in titanio.
Il danno è stato individuato dalla precipitazione dell'ipoacusia di sinistra fino all'anacusia con grave compromissione della funzione uditiva globale e stimato nell'ordine di 18 punti, corrispondente alla differenza fra la percentuale d'invalidità che sarebbe comunque residuata in caso di trattamento ottimale e la condizione attuale.
La Struttura Sanitaria ove i medici commettevano gli errori appellava la sentenza davanti alla Corte di Appello di Venezia, lamentando che, al momento di effettuare il reintervento, non sussisteva alcuna evidenza che la perdita d'udito lamentata dalla paziente all'esito della prima operazione dipendesse dalla presenza di briglie cicatriziali e non da altre cause, e che di conseguenza non era possibile, se non in occasione del reintervento, verificare la sussistenza di simile evenienza. Se anche fosse stato utilizzato un pistone in titanio, la recidiva si sarebbe ugualmente verificata.
Ma con la sentenza n. 984/2023 la Corte di Appello ha rigettato l’appelli per i seguenti motivi.
L'appellante non contesta che la complicanza si sia verificata a seguito del secondo intervento in ambiente ospedaliero. La definisce un evento astrattamente prevedibile ma non prevenibile da parte dell'operatore, determinata sia dalle manovre chirurgiche sia dalla predisposizione individuale del paziente a reazioni di tipo fibrotico e a generici stimoli irritativi.
L'imprudenza fonte di responsabilità per la Struttura Sanitaria è stata ravvisata non in un errore di progettazione del secondo intervento ma soprattutto nel mancato utilizzo da parte di un operatore di un pistone in titanio. Non si pretende pertanto che il medico avesse facoltà divinatorie, specie se il materiale della protesi utilizzata non era più in uso per quel genere d'interventi - circostanza non contestata con il gravame - da oltre un decennio.
L'indisponibilità di un pistone in titanio non costituisce una giustificazione anche qualora s'ipotizzasse che non fosse compito del chirurgo controllare i presidi utilizzabili prima dell'intervento perché la parte in causa è la Struttura Sanitaria e non il singolo medico. Che il difetto di controllo sia attribuibile al chirurgo o altro sanitario non assume rilevanza perché comunque è la struttura a rispondere dell'operato di tutti i propri dipendenti. Il difetto organizzativo è comunque fonte di responsabilità civile per l'ospedale.
La ragionevole impossibilità di evitare la complicanza utilizzando un presidio in titanio anziché in ferro avrebbe dovuto essere provata dalla difesa della Struttura Sanitaria perché, discutendosi di responsabilità contrattuale, sarebbe spettato ex art. 1218 c.c. alla stessa dimostrare che l'evento pregiudizievole riconducibile all'intervento non potesse essere ragionevolmente evitato avvalendosi della protesi indicata dal CTU e dal suo ausiliario.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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