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11/10/2024Se hai subito una truffa online ed intendi difenderti per riavere i tuoi soldi continua a leggere questo articolo.
Ti spiegheremo in cosa consiste una truffa online, come e quando denunciare il fatto e come riavere il denaro che ti è stato sottratto.
Le truffe online sono sempre più frequenti e, se sei vittima di questo odioso reato, hai diritto di difenderti perché il colpevole sia punto penalmente e tu possa riavere quanto ti è stato sottratto.
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Cosa si intende per truffa online?
La truffa è un reato previsto dall’articolo 640 del Codice penale che recita come segue:
I. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5;
2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.
III. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).
Abbiamo riportato l’art. 640 c. p. che definisce genericamente in cosa consiste una truffa ed abbiamo in particolare evidenziato le parti che interessano il caso della truffa online.
In particolare, la truffa online si concretizza quando un soggetto (detto truffatore), tramite l’utilizzo di strumenti informatici o telematici (computer o smartphone e relative applicazioni di posta elettronica, telefonia, messaggistica, social networks…), trae in inganno un altro soggetto (vittima) per trarne un vantaggio per sé stesso o altri con conseguente danno per la vittima.
L’esempio tipico di una truffa online è quello di chi offre in vendita un bene tramite siti internet e, dopo aver incassato il prezzo della vendita, non lo consegna a chi ha pagato.
Alcune sentenze del 2024 su casi di truffe online
È responsabile del reato di truffa chi concordi per l'acquisto di beni messi in vendita su di un sito internet e tramite trattative mediate dal mezzo informatico convincendo le vittime della concreta volontà dell'acquisto e inducendo le stesse a procedure atte a ricevere le somme, finalizzate, al contrario, al versamento a proprio vantaggio della medesima somma da parte della vittima (Tribunale, Bologna, sez. I, 17/07/2024, n. 3332).
È responsabile del reato di truffa l'imputato che, mediante artifici e raggiri perpetrati tramite un annuncio su di un sito internet, abbia tratto in inganno la persona offesa, inducendola a contrarre falsamente una polizza assicurativa auto e a versare la relativa somma su di conto corrente intestato allo stesso imputato e rendendosi irreperibile a pagamento effettuato (Tribunale di Nocera Inferiore, 03/07/2024, n. 1405).
È configurabile il reato di truffa nell'ipotesi in cui l'imputato, in modo sistematico e con il preordinato intento di non adempiere, stipulando contratti di compravendita con utenti del web, induce questi ultimi a versare anticipatamente il prezzo concordato senza poi consegnare gli oggetti compravenduti, così traendo un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno (Tribunale di Trieste, 10/06/2024, n. 405).
È responsabile del reato di truffa il soggetto che abbia posto in vendita un bene su di una piattaforma internet, si sia palesato come un venditore affidabile, all'esito della trattativa con la persona offesa, mediante raggiri l'abbia convinta della veridicità della vendita e dopo il bonifico effettuato dalla persona offesa abbia fatto perdere le tracce, fingendo di aver spedito la merce (Corte appello, Perugia, 31/05/2024, n. 190).
Integra una condotta ingannatoria propria del reato di truffa, quella posta in essere da un soggetto che, prospettando la disponibilità di un bene offerto in vendita su di un sito internet ad un prezzo allettante dapprima per attirare l'attenzione della vittima e convincerla della bontà dell'affare, inducendola a pagare l'acconto senza tuttavia poi consegnare il bene offerto e senza restituire alcunché (Tribunale di Genova, sez. II, 21/05/2024, n. 1759).
È responsabile di truffa il soggetto che fingendosi interessato all'acquisto contatti la vittima che abbia messo in vendita un bene su di un sito internet e dopo le trattative, mediante artifici e raggiri convinca la persona offesa a recarsi presso uno sportello ATM dandole indicazioni da seguire per ricevere il pagamento, spingendola invece a disporre un pagamento a suo vantaggio con depauperamento della vittima (Tribunale di Gorizia, 09/05/2024, n. 369).
La trattativa operata su whatsapp, a seguito di un annuncio su di un sito internet per la vendita di un bene, nella quale l'imputato abbia dato delle false generalità ed abbia, mediante raggiri ed artifici catturato la fiducia della vittima convincendola alla dazione di denaro, integra i reati di sostituzione di persona e di truffa. Mentre non si ravvisa la mera omessa consegna di un bene offerto in vendita, che si rileva un quid pluris, rappresentato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sulla effettiva consegna del bene medesimo (Corte appello di Trento, 06/05/2024, n. 58).
È integrata la truffa mediante la messa in vendita con annuncio su di un sito internet di un bene e dapprima mediante l'induzione dell'acquirente a trattare l'acquisto del bene, poi instaurando con costui le trattative, fornendogli rassicurazioni sulla disponibilità del bene e sull'iter relativo alla consegna, simulando nei confronti dell' acquirente un falso interesse alla vendita, rassicurandolo poi, una volta eseguito il pagamento di consegnare la merce e, infine, rendendosi non rintracciabile; è stata posta in essere una serie dinamica di condotte certamente finalizzate al conseguimento, da parte del venditore, del prezzo della merce mai recapitata all'acquirente, e in ciò contravvenendo agli accordi presi con la vittima (Tribunale di Pescara, 11/04/2024, n. 49).
Come e quando denunciare una truffa online
La vittima di una truffa online può tutelarsi affinché il colpevole sia punito penalmente e condannato a risarcire i danni subiti dalla vittima.
Tuttavia, perché il colpevole sia identificato e punito, è necessario che la vittima di una truffa online sporga una querela entro e non oltre tre mesi da quando si è resa conto di essere stata truffata.
L’unico caso in cui il reato è procedibile d’ufficio, e quindi non ci sono termini per presentare una querela, è quando ricorre l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c. p., ossia l’avere il truffatore approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
La querela per una truffa online può essere fatta personalmente o tramite un avvocato appositamente delegato.
Se la vittima intende fare una querela personalmente è sufficiente che si rechi da Carabinieri o Polizia Postale e riferisca i fatti chiedendo che venga per appunto verbalizzata la querela e trasmessa alla Procura della Repubblica.
Affidandosi ad un avvocato per la presentazione della querela, invece, l’avvocato presenterà un atto scritto di querela che trasmetterà direttamente alla Procura della Repubblica competente territorialmente.
Per quanto riguarda la competenza territoriale è utile sapere che: il delitto di truffa online, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'art. 9 c. p. p. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Cassazione penale, sez. II, 21/02/2023, n. 10570).
A seguito dello svolgimento di indagini preliminari il Pubblico Ministero potrà individuare il colpevole o i colpevoli e, di conseguenza, citarli a giudizio come imputati di truffa davanti al Tribunale.
E nel corso del processo penale a carico del colpevole o dei colpevoli, la vittima della truffa online potrà costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni (anche morali) subiti per quanto accaduto.
È necessario sapere che il reato di truffa online è tendenzialmente perseguibile a querela di parte e che, se il querelante non si presenta al processo contro il truffatore, il Tribunale riterrà la querela rimessa tacitamente, con conseguente declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell’imputato.
Rivolgiti ai nostri avvocati se hai subito una truffa online a Lucca
Lo Studio Legale Barsotti di Lucca mette a disposizione la propria esperienza ventennale nel diritto penale per chi sia stato vittima di truffe online.
L’avvocato Nicola Barsotti di Lucca è avvocato penalista dal 2004 ed ha seguito numerosi processi per truffa davanti al Tribunale di Lucca.
Se tu o un tuo familiare vivete a Lucca, ed avete subito perdite economiche per truffa, potete quindi rivolgervi all’avvocato Barsotti per fare denuncia e chiedere il risarcimento in sede penale o civile.
A Lucca nel corso degli ultimi anni si sono intensificati i casi di persone vittima di truffa, come si legge nei vari articoli di cronaca locale e si assiste nelle aule del Tribunale di Lucca.
Si sono recentemente verificati casi di truffa bancaria online che l’avvocato Barsotti di Lucca ha seguito per conto di propri clienti truffati.
Ma sono all’ordine del giorno anche casi di clienti di Lucca che sono stati attratti da oggetti in vendita a buon presso su siti internet che hanno pagato la merce che poi non è mai arrivata a destinazione.
Dopo il pagamento è buona norma che il truffatore trovi delle scuse perché la merce non arriva finché si rende irreperibile non rispondendo più a chiamate o messaggi.
In questi casi il nostro Studio Legale di Lucca assiste vittime di truffe online seguendo questi passi:
1) il cliente viene ricevuto dall’avvocato in studio a Lucca o tramite videochiamata
2) al cliente viene chiesto di spiegare all’avvocato quanto è accaduto
3) se c’è documentazione relativa a come si è svolta la truffa online questa viene acquisita in copia ed analizzata dall’avvocato
4) se la vittima della truffa indica testimoni dei fatti, l’avvocato prenderà i nominativi ed i recapiti
5) una volta che l’avvocato avrà ben compreso il fatto, procederà a scrivere una querela con cui si racconta il fatto, si allega la documentazione e si indicano eventuali documenti, per poi trasmetterla alla Procura della Repubblica competente territorialmente
6) se il truffatore verrà individuato e tratto a giudizio, la vittima potrà costituirsi parte civile tramite l’avvocato per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Per ulteriori informazioni contatta lo Studio Legale Barsotti di Lucca telefonicamente al numero 0583493467 o via e-mail all’indirizzo barsotti@avvocaticollegati.it
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