
La scheda di morte Istat nei casi di malasanità
03/06/2024
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11/06/2024L’Escherichia coli è un batterio che può provocare gravi infezioni all'apparato grastro intestinale e urinario, e può colpire pazienti di ogni età anche in ambito ospedaliero.
Secondo l'Istituto Superiore di Sanità l'Escherichia coli è il batterio più diffuso in ambito ospedaliero, tanto che è responsabile di infezioni ospedaliere nel 13% dei casi.
Per accertare se un paziente è rimasto vittima di malasanità per infezione ospedaliera da Escherichia coli, è necessario affidarsi a specialisti in infettivologia che sono i medici che individuano e curano le infezioni.
Con questo articolo parliamo in particolare di un caso di danni da Escherichia coli provocati a un neonato, come trattato dal Tribunale di Latina con la sentenza n.1720 del 17 settembre 2020.
I nostri avvocati esperti in Malasanità dal 2004 restano a disposizione per risarcimento danni da infezioni ospedaliere come quelle da Escherichia coli, mettendo a disposizione anche consulenti medici legali e specialisti in infettivologia.
Danni al neonato da Escherichia coli
Intanto è utile sapere che l’Escherichia coli è una specie di batterio intestinale che può causare varie malattie dell’apparato intestinale e urinario.
L’Escherichia coli si trasmette tramite acqua o alimenti contaminati non cotti, nonché tramite contatto oro-fecale da persona a persona.
Nei neonati l’Escherichia coli può essere contratta durante il parto, per la presenza del batterio nella vagina della gestante, o anche dopo la nascita per allattamento o contaminazione corporea.
L’Escherichia coli del neonato non trattata adeguatamente e tempestivamente con antibiotici può portare gravi complicanze come la sepsi neonatale e, di conseguenza, la meningite.
I medici che non diagnosticano tempestivamente l’Escherichia coli nel neonato e/o nella gestante e che non la curano tempestivamente con antibiotici, si rendono quindi responsabili di malpractice medica.
In caso di lesioni o decesso derivate al neonato per Escherichia coli non diagnosticata e curata tempestivamente, si ha diritto quindi al risarcimento danni da malasanità.
Cosa può accadere in caso di tardiva diagnosi
Riportiamo il caso trattato dal Tribunale di Latina per tardiva diagnosi di Escherichia coli neonatale.
Un bambino veniva alla luce in seguito ad una gravidanza e ad un parto cesareo regolare, con dimissioni dopo tre giorni stante l'assenza di criticità post partum.
Tuttavia, dopo due giorni dalle dimissioni, in seguito a comparsa nel bambino di irrequietezza, sintomi febbrili e di un colorito giallastro, la madre ed il neonato si recavano presso il Pronto Soccorso e il bambino veniva ricoverato.
Ad avviso dei genitori del bambino che hanno fatto causa all’Ospedale, pur in presenza di una situazione ingravescente ed analisi preoccupanti, il personale sanitario sottovalutava il quadro clinico del neonato, omettendo approfondimenti diagnostici.
Solo dopo due giorni di ricovero ne venne disposto, stante la gravità della situazione, il trasferimento presso un altro Ospedale, ove venne ricoverato per più di un mese per essere poi trasferito presso altra Struttura con diagnosi di "Idrocefalo post infettivo".
Durante la degenza presso quest'ultimo nosocomio il bambino subiva due interventi di derivazione ventricolare e veniva poi dimesso pur permanendo una grave compromissione fisica e la necessità di continui e costanti trattamenti terapeutici e cure farmacologiche.
I familiari hanno quindi agito contro l’Ospedale in cui è nato il bambino ascrivendo l'insorgenza di tale grave patologia all'inadeguatezza delle cure ricevute dal minore, in quanto, secondo le loro prospettazioni, l'idrocefalo era stata conseguenza di una grave sepsi non diagnosticata e non correttamente curata.
La perizia medico legale
La causa è stata istruita mediante Consulenza Tecnica d’Ufficio medico legale, prove orali ed acquisizione delle copiose produzioni documentali.
Evidenzia la perizia medico legale che il minore è affatto da esiti di idrocefalo postinfettivo a seguito di infezione disseminata da Escherichia coli.
Il germe è stato contratto, con grande probabilità prossima alla certezza, dalla suzione di latte materno, dunque con modalità indipendenti dal trattamento sanitario ricevuto.
Tuttavia è possibile sostenere che la progressione dell'infezione al tessuto cerebrale e successivo sviluppo di idrocefalo sono in parte da far risalire all'operato fornito dai medici dove nasceva ed era poco dopo ricoverato.
In particolare, è riconosciuto ai medici che ebbero in cura il neonato che, per quanto la sintomatologia mostrata dal neonato fosse obiettivamente parca di segni clinici e sierologici patologici, e fosse stata correttamente inquadrata in un contesto clinico di sospetta sepsi, tuttavia a tale corretto approccio sono seguite disposizioni diagnostico - assistenziali adeguate ma parziali, non completate, nel concreto, secondo quanto teoricamente previsto dalle Linee Guida specifiche vigenti al tempo.
Più nello specifico circa l'operato fornito dai medici è possibile ravvisare profili di colposa negligenza relativamente:
- alla fase diagnostica, per non aver eseguito un emocoltura che avrebbe molto probabilmente consentito l'individuazione precoce del batterio,
- alla fase terapeutica, individuabile nella mancata impostazione di una terapia tempestiva ed adeguata, con l'aggiunta di aminoglicoside, per via endovenosa, che avrebbe scongiurato o quantomeno contenuto la progressione dell'infezione in meningite.
Evidenzia la perizia medico legale che un trattamento diagnostico-terapeutico tempestivo ed adeguato, fornito nel rispetto di quanto dettato dalle Linee guida in merito, avrebbe presumibilmente condotto allo sviluppo della patologia in questione con probabilità sovrapponibili a quanto indicato in Letteratura, ovvero con 15% circa di possibilità di sviluppare meningite e 20-60% di probabilità di evoluzione in complicanze maggiori, quali l'idrocefalo: l'ampio range dipende dalle caratteristiche peculiari del neonato e del germe coinvolto, con incidenza aumentata ed outcome peggiore soprattutto nelle forme sostenute da Escherichia coli.
Evidenzia ancore il CTU che da quanto sopra rappresentato, è possibile affermare che l'antecedente omissivo commesso dall'Ospedale convenuto, configurantesi nella mancata effettuazione di emocoltura e nella mancata somministrazione di terapia adeguata al caso concreto, ha con elevata probabilità determinato un minor controllo della patologia, favorendone evoluzione in meningite e successivamente in idrocefalo.
È ben arduo applicare percentuali e stime generiche sul singolo caso, comprensibilmente caratterizzato da complessità e peculiarità individuali.
Tuttavia è lecito sostenere secondo la perizia medico legale che le caratteristiche cliniche del bambino, nato a termine in apparenti buone condizioni di salute, in assenza di fattori di rischio riconosciuti per lo sviluppo di malattie infettive e non affetto da altri stati morbosi, conferivano ragionevolmente allo stesso ottime possibilità di outcome favorevole.
Egli aveva tuttavia sviluppato una sepsi da Gram negativo, l'Escherichia coli, tipicamente gravata da alta perniciosità, dunque con maggiore incidenza di evoluzione in meningite (stimabile intorno al 20-25%) e complicanze successive (40-50%).
Considerate dunque tutte le difficoltà del caso nel discriminare la perdita di chances subita dal bambino, in un quadro complesso e polimorfo quale quello da cui egli è stato affetto, e limitandosi pertanto a formulare una mera ipotesi valutativa di una situazione possibile ma non comprovabile e, soprattutto difficilmente quantificabile, per la perizia medico legale si può supporre che il comportamento colposo dei medici ha sottratto al neonato delle chances di guarigione computabili intorno al 75-80%, per quanto attiene lo sviluppo di meningite, e circa il 50-60% per l'evoluzione in idrocefalo.
Il Tribunale riconosce il risarcimento al bambino
Le risultanze della CTU allegata sono condivise dal Tribunale che ritiene accertata la responsabilità dell’Ospedale in relazione alle grave forma di idrocefalo infettivo da cui è stato affetto il minore.
In tal senso va osservato che è stata provata sia la condotta inadempiente dei sanitari, quanto il nesso causale tra la stessa ed in danni subiti dal minore, , secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non" ( Cass. civ. N.21008/2018).
Sotto il profilo della quantificazione del danno va osservato che occorre distinguere le componenti del danno all'integrità psico-fisica ed i suoi riflessi esistenziali subiti dal minore da quello "da rimbalzo" subito dagli stretti congiunti (genitori) per effetto del pregiudizio subito dalla vittima primaria
Sotto il primo profilo il CTU ha rappresentato che tenuto conto delle cartelle cliniche e dei ricoveri il tempo di inabilità assoluta del minore è pari a 79 gg mentre l'IP, complessivamente intesa, comprensiva dell'accertato danno estetico (incidente nella misura dell'8% sulla complessiva entità del danno) è pari al 25%.
Anche sotto i profili relativi al quantum debeatur le risultanze del CTU sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto basati su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
Per il risarcimento del danno biologico subito dal minore (che all'epoca dell'evento lesivo, aveva meno di anni 1) spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta, di E 132.000,00 a titolo di ristoro per il danno biologico permanente, per il risarcimento del danno biologico temporaneo spetterà la somma complessiva di 8000,00
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attore viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile.
Compete, al bambino, quale danno morale ed esistenziale (la fattispecie integra astrattamente gli estremi del reato di lesioni colpose), descrittivamente ancora così qualificabili tali poste risarcitorie ed intesi più correttamente quale residuo danno non patrimoniale l'importo di euro 35.000,00 al valore attuale; la suddetta somma è stata determinata tenendo conto della notevole entità delle lesioni e del rilevante grado di afflittività delle cure ricevute (numerosi ricoveri ospedalieri per numerosi giorni, ripetuti controlli e visite ambulatoriali, trattamenti terapeutici prolungati, decorso post- operatorio particolarmente complesso anche in ragione della giovanissima età).
Detta somma costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) consistenti, nel caso di specie, come sopra detto, nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, ma anche dalla percezione costante e rinnovata nel tempo della propria inabilità fisica (circostanze queste da ritenersi provate in via presuntiva) attesa anche la evidenziata rilevanza anche sul piano estetico del danno subito dall'attore.
Dunque, complessivamente, sarà dovuto all'attore la somma di E 175.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, debitamente personalizzati.
Il risarcimento è dovuto anche ai genitori
Con riferimento alla posizione dei genitori, va premesso che, per costante orientamento della Suprema Corte, nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto "iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale.
Ne consegue il risarcimento del danno morale ed esistenziale subito dai genitori, liquidato tenendo conto della tenera età dello stretto congiunto, dell'entità delle lesioni subite dallo stesso, dei ripetuti trattamenti sanitari cui è stato sottoposto ed ai quali dovrà ancora sottoporsi, nonché dei riflessi esistenziali e morali soggettivi di tali circostanze sulla vita dei genitori, nella somma complessiva di E 43.000,00 per genitore.
Come si ottiene il risarcimento danni
Se tuo figlio ha riportato gravi lesioni o addirittura la morte per infezione da Escherichia coli non diagnosticata dai medici, puoi chiedere il risarcimento per lui e per tutta la famiglia.
Infatti, il neonato che rimane gravemente leso o morto per colpa dei medici che non hanno rinvenuto l’Escherichia coli o non l’hanno curata tempestivamente, è una vittima di malasanità che, in quanto tale, deve essere risarcita.
In particolare, il bambino che riporta gravi lesioni da Escherichia coli ha diritto al risarcimento dei danni psicofisici permanenti e di tutte le conseguenze economiche che deriveranno dalla sua invalidità.
Ma anche i familiari di un bambino che ha riportato gravi lesioni o la morte per Escherichia coli hanno diritto al risarcimento dei danni per lesione o perdita del rapporto parentale.
Per ottenere il risarcimento per un caso di un neonato vittima di Escherichia coli non curata dai medici, ti consigliamo di rivolgerti ai nostri avvocati esperti in malasanità dal 2004.
Ad affiancare i nostri avvocati ci saranno anche i nostri consulenti medici legali, pediatri, ginecologi ed infettivologi che sapranno valutare la cartella clinica, individuare in cosa sono consistiti gli errori ed i danni e, infine, assisterti nel corso della perizia medico legale.
Il nostro gruppo di avvocati e consulenti medici difende vittime di malasanità in tutta Italia ed ha già affrontato casi di neonati e bambini vittima di errori commessi da medici nella fase della gravidanza, del travaglio, del parto, della fase post parto e dei primi mesi ed anni di vita.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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