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03/04/2024Il risarcimento delle spese di assistenza a favore del paziente che è rimasto vittima di malasanità è una delle varie voci di danno patrimoniale che spetta al paziente che ha subito un errore medico.
Infatti, al paziente vittima di malasanità è dovuto anche il risarcimento di quanto ha dovuto spendere e dovrà spendere in futuro per assistenza, per colpa dell’errore medico che ha subito.
Rivolgiti ai nostri avvocati esperti in malasanità dal 2004 per ottenere per te o un tuo familiare vittima di malasanità il risarcimento di quanto ti spetta.
Danno emergente e lucro cessante
Chi rimane vittima di malasanità riporta in primo luogo danni non patrimoniali alla salute, ed in secondo luogo danni patrimoniali per spese sostenute in passato e da sostenere in futuro.
Il risarcimento delle spese di assistenza a favore delle vittime di malasanità può riguardare sia le spese già sostenute al momento della condanna dell’ospedale, che quelle che il paziente dovrà sostenere in futuro per assistenza.
Il danno patrimoniale di cui trattasi si divide infatti in danno emergente e lucro cessante.
Il danno emergente è quello che il paziente ha subito per spese di assistenza (badante, infermiere etc.), nonché mediche, farmaceutiche, fisioterapiche etc. per curare la propria malattia fino alla guarigione a seguito dell’errore medico subito.
Il lucro cessante è invece il danno che il paziente subirà dopo la stabilizzazione della malattia riportata per colpa medica, e consiste in tutte quelle spese assistenziali e mediche in genere che dovrà sostenere per un certo periodo futuro o per tutta la vita.
Il risarcimento per spese assistenziali sostenute
Il paziente che ha subito una lesione alla salute per un caso di malasanità, prima di fare causa all’ospedale o alla clinica dove si è verificato l’errore medico, sostiene determinate spese per assistenza, accertamenti e cure.
Si tratta delle spese mediche che si sono rese necessarie per assistenza, per visite specialistiche, interventi, farmaci, trasferimenti, alloggi, ed in genere per rimediare agli errori commessi dai medici.
Si pensi all’anziano vittima di un errore ortopedico che avrà bisogno di una badante, di effettuare un nuovo intervento, di fare fisioterapia, di assumere farmaci etc..
Ebbene, tutte queste spese mediche, sanitarie ed assistenziali potranno errore risarcite dall’ospedale o dalla clinica dove si è verificato il caso di malasanità, tramite semplice esibizione di ricevute fiscali di avvenuto pagamento.
Si tratta di un danno patrimoniale per lucro cessante che il paziente vittima di malasanità ha diritto di farsi risarcire laddove risulti conseguenza delle lesioni subite.
Quando si tratta di liquidare un danno passato consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza il danneggiato può dimostrare di averla sostenuta anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ..
Il risarcimento per spese assistenziali future
Quando il paziente vittima di malasanità riporta gravi lesioni, per cui dovrà essere costantemente curato ed assistito per un certo periodo o per tutta la vita, ha diritto anche al risarcimento dei danni per lucro cessante.
Si tratta delle spese che dovrà sostenere e che l’ospedale o la clinica dove è avvenuto il caso di malasanità dovrà risarcirgli in anticipo, in modo che la vittima di malasanità non debba rimetterci alcunché.
Si pensi al tipico caso in cui la vittima di malasanità avrà bisogno per il futuro di una o più badanti, di fare fisioterapia, di sottoporsi ad interventi etc..
La Corte di Cassazione Civile sez. III, con ordinanza n. 8371/2024, ha affermato che il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce giorno per giorno.
La Corte di Cassazione, affinché possa essere riconosciuto il risarcimento per spese medico assistenziali future, chiede che il paziente vittima di malasanità dimostri, eventualmente anche tramite presunzioni, che la spesa si verrà ragionevolmente a determinare per un periodo o per tutta la durata della vita residua.
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