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03/04/2024Con questo articolo riportiamo un interessante passo della sentenza n. 722/2021 del Tribunale Civile di Siena, relativa ad un caso di malasanità, con cui il Giudice dott.ssa Clara Cioffetti ha riassunto l’evoluzione storica della responsabilità civile medica.
Tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Storicamente, la responsabilità del medico nell'esercizio della sua attività professionale poteva ridursi ad un'alternativa classificazione per tipi: quella del medico che agisca come diretto contraente del paziente, secondo lo schema del più classico contratto d'opera intellettuale; e quella del medico che agisca alle dipendenze di una struttura sanitaria, indifferentemente pubblica o privata.
A lungo, nel secolo scorso, questa materia è stata regolata dal concorso o cumulo tra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale del medico alle sue dipendenze, sul presupposto che tra quest'ultimo ed il paziente non fosse stato concluso alcun contratto.
La responsabilità del medico dipendente era sostanzialmente conformata alla regola, non codificata, che non ammetteva una terza figura di responsabilità risarcitoria, accanto a quella che avesse trovato origine nell'inadempimento di un contratto (art. 1218 c.c.) ed a quella da responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.).
L’avvento del “contatto sociale”
L'avvento del "contatto sociale" aveva profondamente innovato questa tradizione, stabilendo che la responsabilità del medico ospedaliero dipendente aveva (anch'essa) natura contrattuale, pur in mancanza di un vero e proprio contratto tra le parti: inteso come "altro fatto" dal quale potessero originare obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c..
Il contatto socialmente qualificato con il paziente avrebbe così giustificato la preesistenza di un rapporto obbligatorio rispetto al danno da risarcire, assumendo l'affidamento nella professionalità del medico dipendente come fonte di specifici doveri di protezione ai sensi dell'art. 1175 c.c. e art. 2 Cost., nel combinato disposto.
Le due responsabilità "da contatto" ed extracontrattuali, per vero concorrenti, prevedevano diversi termini di prescrizione ed un altrettanto differente onere probatorio, più complesso nel caso di responsabilità extracontrattuale, ove il danneggiato è tenuto a dimostrare che il medico, con un suo comportamento colposo, abbia in concreto causato o concorso a causare l'evento dannoso.
La natura contrattuale delle responsabilità avrebbe invece gravato il medico, al pari della struttura ospedaliera, dell'onere di non aver adempiuto per una causa a lui non imputabile, e così di aver eseguito la prestazione con diligenza, dovendosi gli esiti lamentati dal paziente attribuirsi ad un evento imprevisto ed imprevedibile, quindi a causa specifica non imputabile.
Prima che intervenisse la L. n. 24 del 2017 e peraltro anche nella vigenza della c.d. "Legge Balduzzi", la Giurisprudenza era dunque prevalentemente orientata a favore della natura contrattuale della responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria, a ciò indotta dalla considerazione della posizione del medico, quand'anche dipendente della struttura sanitaria, a quella di un qualsiasi altro soggetto giuridico, tenuto unicamente ad astenersi dal ledere l'altrui sfera giuridica, secondo il brocardo alterum non laedere.
La legge Balduzzi
Nel disciplinare la responsabilità del medico, l'art. 3 della legge Balduzzi aveva richiamato l'art. 2043 c.c., ma l'ambigua formulazione della norma non consentì di dirimere nel breve la questione sull'effettiva portata di quel rinvio che, per taluni, rispondeva soltanto alla preoccupazione di escludere (in ossequio al principio in lege Aquilia et levissima culpa venit) che la colpa lieve potesse comportare (nei casi di esonero dalla responsabilità penale) la contestuale esclusione della responsabilità civile, nel generale contesto del "diritto vivente" in cui la responsabilità del medico veniva comunemente ricondotta alla responsabilità "da contatto" ovvero da inadempimento ex art. 1218 c.c., e mai alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
La legge Gelli - Bianco
L'ultima riforma in materia di responsabilità medico sanitaria è la c. d. legge Gelli – Bianco che ha definitivamente chiarito che l'esercente della professione sanitaria risponde del proprio operato per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente (L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 3).
Quindi, il medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e, dunque, in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell'onere della prova, poiché il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.
In definitiva il medico, eccezion fatta per il caso in cui abbia concluso un contratto di diritto privato con il paziente, avente ad oggetto la prestazione medica, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana.
Si tratta di una vistosa innovazione rispetto alla tradizionale consolidata giurisprudenza che ravvisava tout court la natura contrattuale del rapporto medico-paziente (dipendente della struttura, convenzionato, scelto dal paziente tra quelli messi a disposizione dalla struttura et similia) fondato sulla figura del contatto sociale.
Alla novella che ha riclassificato la responsabilità del medico riconducendola al torto extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) è stata in giurisprudenza attribuita natura di norma sostanziale a far tempo dall'entrata in vigore della legge di ultima riforma (1 aprile 2017 n. 24.).
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