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05/02/2024Il risarcimento danni per operazione chirurgica mal eseguita rientra tra i vari casi di malasanità di cui si occupano i nostri avvocati da venti anni, per cui, se tu o un tuo familiare avete subito un intervento chirurgico da cui è scaturito un danno potete affidarvi ai nostri avvocati e ai nostri consulenti medici legali.
- Avvocati Collegati: dal 2004 al Fianco di Vittime di Errori Chirurgici
- Cosa si intende per Operazione Chirurgica
- Il Risarcimento Danni per Errato Intervento Chirurgico
- Se il Chirurgo non dimostra di essere stato Diligente è Colpevole
- L’Accertamento della Complicanza durante gli Interventi
- La Denuncia Penale contro il Medico Chirurgo
- I Casi più Frequenti di Danni legati all’Intervento chirurgico
- Fai Valutare il Tuo Caso ai Nostri Professionisti
- FAQ – Risarcimento Danni per Errori Chirurgici e Malasanità
Avvocati Collegati: dal 2004 al Fianco di Vittime di Errori Chirurgici
Quando un intervento chirurgico non va come dovrebbe, le conseguenze possono cambiare radicalmente la vita di un paziente e della sua famiglia.
Un errore in sala operatoria, una complicanza non gestita correttamente, un ritardo diagnostico, una tecnica chirurgica inadeguata o una carenza nell’assistenza post-operatoria possono provocare danni fisici, psicologici ed economici molto gravi.
Dal 2004, Avvocati Collegati assiste in tutta Italia pazienti e familiari che hanno subito le conseguenze di errori medici e chirurgici, con l’obiettivo di ottenere il giusto risarcimento e di accompagnare le vittime in un percorso spesso complesso, delicato e tecnicamente impegnativo.
Il nostro gruppo di avvocati ha esperienza specifica nei casi di responsabilità medica chirurgica, affidandosi da oltre venti anni a consulenti medici legali e specialisti in chirurgia.
La responsabilità sanitaria è una materia che richiede competenze specifiche, perché non basta conoscere il diritto, ma occorre saper leggere una cartella clinica, individuare le criticità del percorso terapeutico, comprendere il significato medico-legale di un danno e costruire una strategia fondata su prove solide.
In oltre vent’anni di attività, ogni avvocato di Avvocati Collegati ha maturato esperienza in numerosi casi riguardanti errori chirurgici, tra cui:
• interventi eseguiti con tecnica non corretta;
• lesioni nervose, vascolari o organiche evitabili;
• infezioni ospedaliere post-operatorie;
• mancata o tardiva diagnosi di complicanze chirurgiche;
• errori anestesiologici;
• interventi non necessari o non adeguatamente indicati;
• difetti di consenso informato;
• decessi conseguenti a condotte sanitarie negligenti.
Ogni caso viene valutato con attenzione, perché dietro ogni vicenda clinica esiste una storia personale fatta di sofferenza, aspettative tradite, perdita di autonomia, difficoltà lavorative e familiari.
La procedura seguita dal gruppo Avvocati Collegati per ottenere il miglior risarcimento consiste in un percorso fatto di precisione e una corretta valutazione preliminare.
1. Raccolta della documentazione sanitaria
Il primo passo consiste nell’acquisire tutta la documentazione utile: cartelle cliniche, referti, esami diagnostici, verbali operatori, lettere di dimissione, certificati medici, documentazione fotografica e ogni altro elemento relativo al percorso di cura.
La cartella clinica è spesso il documento decisivo, perché consente di ricostruire cosa è accaduto prima, durante e dopo l’intervento.
2. Analisi medico-legale e chirurgica del caso
Una volta raccolti i documenti, il caso viene sottoposto a una valutazione tecnica con il supporto di medici legali e specialisti della branca interessata. Questa fase serve a comprendere se il danno subito dal paziente sia collegabile a una condotta sanitaria errata, negligente, imprudente o imperita.
L’obiettivo è rispondere a domande fondamentali: l’intervento era indicato? È stato eseguito correttamente? Le complicanze erano prevedibili o evitabili? Il paziente è stato informato in modo completo? Il danno attuale è conseguenza dell’errore contestato?
3. Valutazione del danno risarcibile
Accertata la possibile responsabilità sanitaria, si procede alla quantificazione dei danni. Il risarcimento può riguardare diversi profili, tra cui il danno biologico, il danno morale, la perdita della capacità lavorativa, le spese mediche sostenute e future, il danno da perdita di chance, fino al danno da perdita del rapporto parentale nei casi più gravi.
Una corretta quantificazione è essenziale per evitare richieste sottostimate e per ottenere un ristoro adeguato alla reale gravità delle conseguenze subite.
4. Tentativo di soluzione stragiudiziale
Quando vi sono i presupposti, Avvocati Collegati avvia una trattativa con la struttura sanitaria, la compagnia assicurativa o i soggetti responsabili. La fase stragiudiziale può consentire di ottenere un risarcimento in tempi più rapidi, evitando un processo lungo e complesso.
Tuttavia, ogni proposta viene valutata con attenzione: l’obiettivo non è chiudere rapidamente la pratica, ma ottenere il miglior risultato possibile per il paziente e per i suoi familiari.
5. Azione giudiziaria, quando necessaria
Se la trattativa non porta a un’offerta congrua, Avvocati Collegati assiste il danneggiato anche nella fase giudiziaria. In tribunale, la solidità della consulenza medico-legale e la corretta impostazione della domanda risarcitoria diventano elementi centrali.
L’esperienza maturata nel contenzioso sanitario consente di affrontare il giudizio con una strategia mirata, costruita sulle prove, sulla documentazione clinica e sull’analisi tecnica del caso.
Cosa si intende per Operazione Chirurgica
Senza dilungarci in questioni di competenza medica, possiamo dire che una operazione o un intervento chirurgico consiste nell’attività del medico che pratica al paziente un taglio per il trattamento tramite appositi strumenti di una malattia, una lesione o un problema di salute in genere.
È normale che un intervento chirurgico sia preceduto da una diagnosi della malattia (tramite visite ed esami), da tutti gli adempimenti medici e/o infermieristici per la preparazione del paziente all’intervento, dall’anestesia, e che tutto il percorso venga praticato e monitorato da uno o più medici specializzati nella branca della medicina che si occupa del problema di salute da cui è affetto il paziente.
E’ altresì noto che, dopo l’intervento, il medico o i medici che hanno avuto in cura il paziente si preoccuperanno di valutare le condizioni post operatorie di quest’ultimo prescrivendo cure e terapie fino alle dimissioni ospedaliere e se necessario anche dopo.
Il Risarcimento Danni per Errato Intervento Chirurgico
Il paziente che ha riportato un peggioramento della propria salute a causa dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, entro dieci anni, può chiedere il risarcimento dei danni al medico e all’ospedale o alla clinica dove si è svolto l’intervento chirurgico.
I danni che il paziente può chiedere a titolo di risarcimento sono, sia di tipo economico (per mancato guadagno nel periodo successivo all’intervento, per spese sanitarie necessarie alla cura, per spese legali necessarie per ottenere il risarcimento etc), sia di tipo non patrimoniale (per danni psico-fisici derivati dalle lesioni subite, che possono essere di tipo permanente o temporaneo).
In caso di decesso del paziente a causa di un intervento chirurgico mal eseguito, avranno diritto a richiedere il risarcimento i familiari del paziente, entro cinque anni, sia per i danni patrimoniali (ad esempio per la perdita dell’apporto economico che portava il defunto in famiglia), sia per quelli non patrimoniali a titolo di perdita del rapporto parentale. Tale ultima voce di danno può essere richiesta anche dai familiari di un paziente rimasto gravemente leso a seguito dell’operazione chirurgica, sempre entro cinque anni, a titolo di lesione del rapporto parentale.
Se il Chirurgo non dimostra di essere stato Diligente è Colpevole
Il medico chirurgo che non prevede e non evita complicazioni durante un intervento è responsabile del decesso o del peggioramento della salute del paziente.
Questo è uno dei principi giuridici che regolano la complessa materia del risarcimento danni da malasanità, di cui si occupano da venti anni i nostri avvocati e consulenti medici legali, ai quali puoi rivolgerti se tu o un tuo familiare avete subito danni per responsabilità medica.
In tema di responsabilità medica per insorgenza di complicazioni vanno operate due ipotesi alternative:
• il medico dimostra di aver tenuto una condotta conforme alle regole specialistiche e/o tecniche del caso clinico affrontato: in tal caso nessuna responsabilità potrà essergli addebitata e nessuna rilevanza potrà avere il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze;
• il medico non riesce a fornire tale prova ed allora non rileva la circostanza che il danno sia imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto.
In sostanza, a propria discolpa non è sufficiente che il medico dimostri che il danno patito dal paziente rappresenta una complicanza rilevabile nella statistica sanitaria, posto che la complicanza non rileva sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, così da integrare gli estremi della causa non imputabile.
Il medico, quindi, per andare esente da responsabilità dovrebbe dimostrare che il decesso del paziente o l’aggravamento delle sue condizioni di salute dopo l’intervento, sono derivate da cause non imputabili all’attività medica svolta.
L’Accertamento della Complicanza durante gli Interventi
Il giudizio sulla colpa del medico, che è giudizio normativo alla luce del costante insegnamento della Corte di Cassazione, postula un raffronto tra la condotta concretamente tenuta dal medico e il paradigma normativo (la condotta modello) dell'homo eiusdem condicionis et professionis.
Nel procedere alla valutazione del comportamento tenuto dal medico alla luce dei parametri di colpa generica (diligenza prudenza e perizia), assume, pertanto, rilievo il concetto di prevedibilità e di evitabilità dell'evento al fine di valutare come lesiva, secondo un giudizio ex ante, la condotta posta in essere alla stregua delle cognizioni tecnico-professionali richieste al medico con riferimento al caso concreto.
Il giudice accerterà se il medico, nelle medesime circostanze del caso concreto, avrebbe potuto, non solo prevedere, ma anche evitare l'evento dannoso quale conseguenza della propria condotta, tenuto conto:
1) della natura dell'intervento;
2) del peggioramento delle condizioni del paziente;
3) del tasso di specializzazione del professionista;
4) della presenza di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali alle quali il medico avrebbe dovuto attenersi, ovvero dalle quali avrebbe dovuto discostarsi alla luce della specificità del caso concreto.
I criteri di prevedibilità e di evitabilità, che si collocano in una prospettiva dinamica ed evolutiva nel tempo quanto al relativo accertamento, presentano caratteri strutturalmente distinti, ma funzionalmente complementari; nel giudizio sulla colpa (che segue, di regola, quello relativo all'accertamento della causalità materiale): la prevedibilità dell'evento costituisce il prius logico del ragionamento probatorio, che attiene al complesso di conoscenze, di esperienze e di valutazioni di cui il medico può e deve fare uso onde evitare il verificarsi dell'evento dannoso a carico del paziente.
La prevedibilità dell'evento attiene alla successiva fase cautelare della condotta, e cioè all'insieme dei comportamenti volti a porre in essere tutte le misure precauzionali idonee a prevenire ed evitare il verificarsi del pregiudizio.
Il criterio della prevedibilità dell'evento dannoso, pur necessario a fondare una valutazione di negligenza o di imprudenza, può, peraltro, risultare non sufficiente ad integrare gli estremi del giudizio finale di colpevolezza, perché l'evento, anche se prevedibile da parte dell'agente, potrebbe risultare non prevenibile (e dunque inevitabile), al di là e a prescindere dei profili di negligenza e/o imprudenza della sua condotta.
Nella valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, pertanto, il criterio della prevedibilità deve essere integrato da quello della evitabilità, salvo poi a stabilire, in relazione alla natura dell'attività posta in essere, se lo sforzo di diligenza del medico dovesse spingersi sino all'estremo limite dell'astensione dalla condotta, ovvero se sia sufficiente ad escludere la colpevolezza la imprevedibilità dell'evento, qual che fosse stata (alla luce di un giudizio controfattuale) la condotta del medico.
La Denuncia Penale contro il Medico Chirurgo
Oltre alla richiesta risarcitoria, il paziente che ha subito lesioni per colpa del medico chirurgo che ha eseguito l’intervento può sporgere una denuncia-querela contro il medico, per l’ipotesi di reato di lesioni colpose prevista dall’articolo 591 del codice penale.
Nel caso in cui il paziente sia morto a seguito di un intervento chirurgico mal effettuato, i suoi familiari potranno proporre una denuncia-querela per l’ipotesi di reato di omicidio colposo prevista dall’articolo 590 del codice penale.
L’articolo 590 sexies del codice penale prevede che, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia da parte del medico, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
A seguito della denuncia-querela del paziente o dei suoi familiari, la Procura della Repubblica aprirà un procedimento penale e la vittima o i suoi familiari potranno costituirsi parte civile tramite un avvocato per richiedere in sede penale, in caso di condanna del medico, il risarcimento dei danni subiti.
I Casi più Frequenti di Danni legati all’Intervento chirurgico
Riportandoci ai principali casi di malasanità trattati nelle aule di giustizia, possiamo riportare alcuni casi tipici di danni derivati a pazienti che si erano sottoposti ad interventi chirurgici, tra cui alcuni che hanno comportato addirittura il decesso del paziente.
Omessa informazione sul follow up: E’ stata ritenuta legittima la condanna del medico al risarcimento del danno, per perdita di chance di sopravvivenza del paziente, in ragione dell'omessa informazione al paziente sulla necessità di eseguire, oltre i dieci anni dall'intervento chirurgico per melanoma, un follow up, come previsto da studi scientifici in corso all'epoca dell'intervento; ciò in quanto, in tema di responsabilità sanitaria, l'attività dovuta dal medico-chirurgo non è limitata all'intervento chirurgico di cui è incaricato, ma si estende, coerentemente, alla compiutezza della sua prestazione e, in relazione al correlato interesse di tutela della salute del paziente, alle informazioni relative al doveroso follow up prescritto dai protocolli o, comunque, ritenuto corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica diagnosi effettuata. Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 13509 del 29/04/2022.
L’omissione di esame necessario: In tema di responsabilità del medico chirurgo, qualora il paziente venga sottoposto ad un intervento chirurgico in più a causa di un esame istologico non eseguito nel precedente intervento, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Tribunale di Arezzo, sentenza n. 600 del 05/06/2018.
Il mancato consenso del paziente: L'obbligo del consenso informato, che il medico deve ottenere dal paziente quale legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole e libera autodeterminazione; mentre il trattamento medico richiesto al medico attiene alla tutela del diverso, quanto fondamentale, diritto alla salute. La condotta di adempimento alla prestazione medica costituisce quindi autonoma fonte di responsabilità, di natura risarcitoria, rispetto al diverso profilo dell'acquisizione del consenso informato, dovendo accertare il giudice di merito se le conseguenze dannose verificatesi successivamente al trattamento sanitario siano da considerarsi quale diretta conseguenza dello stesso. Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 2854 del 13/02/2015
L’esecuzione di un intervento diverso: Ai fini del risarcimento del danno da parte del chirurgo, si considera violata l'obbligazione del consenso informato del paziente, quando quest’ultimo ha espresso un consenso generico su un modulo prestampato relativo a rischi di un intervento originariamente programmato, ma che, in corso di esecuzione, è stato sostituito senza che della possibilità di esecuzione di detto diverso intervento il paziente fosse stato informato. Corte appello di Milano Sez. II, sentenza n. 4324 del 02/12/2014
L’uso di protesi difettosa: In tema di domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un intervento di innesto di protesi, se la causa dell’insuccesso dell’operazione è circoscritta ad un difetto di fabbricazione dell’impianto artificiale, responsabili dell’accaduto sono la casa di produzione e il chirurgo che ha anche progettato e verificato la protesi prima della sua applicazione. Tribunale di Firenze Sez. II, sentenza n. 3574 del 18/11/2014.
Le complicanze durante l’intervento: Il giudice al fine di escludere la responsabilità del medico non può limitarsi a rilevare l’accertata insorgenza di complicanze intraoperatorie, ma deve altresì verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l’insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle complicanze, unitamente all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio. Tribunale di Como Sez. II, sentenza n. 1596 del 05/12/2011.
Fai Valutare il Tuo Caso ai Nostri Professionisti
Se nel corso di un intervento si sono verificate complicazioni che il medico non ha saputo gestire e il paziente ha riportato la morte o grandi invalidità, i nostri avvocati e consulenti medici legali ti aiuteranno ad ottenere il risarcimento di tutti i danni derivati da intervento chirurgico errato.
Ti basterà contattarci ed esporci il caso, dopodiché dovrai inviarci copia della cartella clinica affinché i nostri consulenti valutino l’operazione chirurgica e sappiano dirti in cosa è consistita la colpa medica da cui è derivata la morte del paziente o un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Se i nostri consulenti medici legali avranno ritenuto che il medico che ha eseguito l’operazione chirurgica sia stato colpevole, gli avvocati esperti nel settore del risarcimento danni da malasanità procederanno a fare una richiesta di risarcimento all’ospedale o alla clinica dove è avvenuto il fatto.
I tempi per ottenere giustizia non sono necessariamente lunghi, perché faremo un ricorso per accertamento tecnico preventivo ed al massimo entro 9/12 mesi potremo avere una perizia medico legale disposta dal Tribunale che potrà confermare che il medico ha sbagliato. I nostri avvocati e consulenti medici legali si occupano di risarcimento danni da malasanità da venti anni ed assistono vittime di malasanità in tutta Italia.
FAQ – Risarcimento Danni per Errori Chirurgici e Malasanità
1. Che cos’è il risarcimento danni da errore chirurgico?
Il risarcimento danni da errore chirurgico è il diritto che spetta al paziente vittima di un intervento eseguito con negligenza, imperizia o imprudenza da parte del medico o dell’équipe sanitaria. Comprende sia i danni fisici permanenti che quelli morali e patrimoniali derivanti dall’errore.
2. Quali sono gli errori chirurgici più comuni che danno diritto al risarcimento?
Tra gli errori chirurgici più frequenti rientrano: lesioni a nervi o organi durante l’intervento, infezioni causate da scarsa igiene, mancata diagnosi post-operatoria, dimenticanza di garze o strumenti nel corpo del paziente e complicanze non gestite correttamente.
3. Quanto tempo c’è per denunciare l’ospedale o il medico per un errore chirurgico?
Il termine di prescrizione per richiedere il risarcimento danni da errore medico è generalmente di 10 anni per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di 5 anni per la responsabilità extracontrattuale del medico. È fondamentale rivolgersi subito a un avvocato che si occupa di malasanità, perché il calcolo dei termini può variare in base al singolo caso.
4. A chi rivolgersi per ottenere il risarcimento danni da malasanità?
Per avviare una causa di risarcimento danni è consigliabile rivolgersi a un avvocato che si occupa di diritto sanitario e malasanità, che potrà affiancarsi a un medico-legale per valutare la responsabilità dell’ospedale o del chirurgo.
5. Che tipo di danni possono essere risarciti in caso di errore chirurgico?
Il paziente può ottenere il risarcimento per:
- Danni biologici (invalidità temporanea o permanente);
- Danni morali e psicologici;
- Danni patrimoniali (perdita del lavoro, spese mediche, necessità di assistenza futura).
6. Come si dimostra un errore chirurgico in tribunale?
La prova dell’errore medico si basa su perizie medico-legali che ricostruiscono la condotta del chirurgo, il decorso post-operatorio e il nesso causale tra l’intervento e i danni subiti dal paziente.
7. È possibile ottenere un risarcimento anche senza fare causa?
Sì. In alcuni casi, con il supporto di un avvocato e di un medico-legale, è possibile ottenere un accordo stragiudiziale con l’ospedale o la compagnia assicurativa, evitando i tempi lunghi di un processo.
8. Quanto può valere un risarcimento per errore chirurgico?
L’importo del risarcimento varia in base alla gravità dei danni subiti, all’età del paziente e alle conseguenze sulla vita quotidiana e lavorativa. Si calcola utilizzando le tabelle di Milano, e per i fatti avvenuti dopo il 5 marzo 2025, utilizzando la Tabella Unica Nazionale.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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