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07/12/2023Tra i vari casi in cui un neonato può riportare gravi danni, o addirittura il decesso, vi è quello del ritardo con cui i medici individuano delle criticità e, di conseguenza, optano per un parto cesareo.
Il parto cesareo, detto anche taglio cesareo, è un intervento chirurgico che consente al feto di venire alla luce tramite una incisione nell’addome della madre e che spesso permette di evitare che il protrarsi del feto all’interno del corpo materno subisca gravi danni da asfissia.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3838 dell’11 agosto 2023 ha trattato proprio un caso di responsabilità medica durante il parto, riconoscendo alla bambina un risarcimento di 640mila euro oltre al risarcimento ai suoi familiari, per danni neurologici dovuti al ritardo del parto della neonata.
Indice
- L’accusa dei genitori ai medici
- I periti ritengono che il parto doveva essere velocizzato
- Per i periti il ritardo ha provocato un quadro ipossico-ischemico nella bambina
- La quantificazione dei danni subiti dalla bambina
- La quantificazione dei danni subiti dai familiari
- Chiedi un parere ai nostri avvocati e consulenti in ginecologia
L’accusa dei genitori ai medici
I genitori di una bambina, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla predetta, nonché i fratelli di quest’ultima, convenivano in giudizio l’Azienda Sanitaria per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla bambina e, per riflesso, dagli stessi genitori e fratelli a causa della condotta negligente, imprudente ed imperita posta in essere dai sanitari del nosocomio che avevano assistito al parto in data 13.06.2013.
In particolare, gli attori lamentavano che, a causa di omessa e/o inadeguata assistenza perinatale dei sanitari nelle ore precedenti il parto, si era verificata una grave sofferenza fetale, a causa della quale la neonata aveva riportato un danno neurologico permanente costituito da ritardo neuropsicomotorio con ritardo del linguaggio e disturbo multisistemico dello sviluppo.
I periti ritengono che il parto doveva essere velocizzato
Dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata è risultato che la minore è affetta da deficit dello sviluppo cognitivo medio lieve, deficit del linguaggio (maggiore sul versante espressivo più che recettivo), deficit comunicativo relazionale ed attentivo.
Con riferimento alla condotta dei sanitari, i periti nominati dal Tribunale, dopo avere illustrato la esatta tempistica che avrebbe dovuto essere seguita nella vicenda, a seguito dell'insorgenza della brachicardia fetale (consistente in un improvviso e duraturo rallentamento della frequenza cardiaca fetale), hanno evidenziato non solo che la stessa non è stata rispettata, ma (di più) che è del tutto ragionevole ritenere (almeno secondo il criterio del "più probabile che non") che, ove il parto fosse stato più celere, il danno sarebbe stato scongiurato.
Riferiscono i periti che in caso di bradicardia grave e prolungata così come in tutte quelle situazioni in cui è indispensabile la tempestività nel riconoscimento della situazione d'emergenza e la rapidità nelle scelte cliniche deve valere la cosiddetta regola anglosassone dei 3-6-9-12-15 minuti.
Avendo come riferimento l'iniziale manifestarsi della bradicardia fetale, occorre: - in 3 minuti dall'inizio della bradicardia, identificare il dato patologico; - in 6 minuti, istituire misure terapeutiche per cercare di risolvere la bradicardia (decubito laterale, idratazione, tocolisi, fermare ossitocina se infusione in corso); - in 9 minuti, confermare il dato e valutare il pattern cardiotocografco alla luce del quadro clinico, e se persistenza della bradicardia, preparare la paziente per il parto o il taglio cesareo; - in 12 minuti, iniziare il parto operativo o taglio cesareo; - in 15 minuti, nascita.
Detta tempistica non è stata osservata nella fattispecie, si rileva pertanto un ritardo nel parto che avrebbe causato i predetti danni neurologici alla piccola.
Emerge, invero, dalla relazione in esame che tra l'insorgenza della bradicardia fetale (rilevata in modo chiaro alle ore 10.10, mentre la gestante era connessa all'apparecchio che registrava il battito cardiaco fetale) ed il parto (iniziato alle ore 10:37 e terminato alle ore 10:39) è intercorso un lasso di tempo ben più ampio.
Si legge, infatti, nella c.t.u. depositata che: tale tempo di decisione per l'esecuzione del taglio cesareo, non è stato sufficiente a scongiurare le sequele alla piccola, in una circostanza in cui la presenza di un nodo vero di funicolo (nodo al cordone ombelicale) e la grave bradicardia secondaria allo stringersi del nodo vero di funicolo, ha ulteriormente aggravato la situazione.
Si ritiene che tale intervallo di tempo possa essere stato determinante nell'instaurarsi di un insulto ipossico-ischemico sul feto e delle lesioni neurologiche da cui la piccola risulta essere affetta.
Rispetto a eventuali profili di responsabilità professionale si segnala che la documentazione visionata evidenziava una importante e prolungata bradicardia che avrebbe richiesto un più rapido taglio cesareo d'emergenza, mentre questo venne inizialmente differito privilegiando altri provvedimenti non rivelatisi risolutivi.
Per tale motivo si ritiene che la specifica condizione e il quadro di bradicardia rilevabile al tracciato avrebbe dovuto consigliare interventi più tempestivi, seppur il ritardo è relativo a un intervallo di minuti e non già di ore come prospettato da parte attrice.
Per i periti il ritardo ha provocato un quadro ipossico-ischemico nella bambina
Con riferimento alla questione del nesso di causa tra tale condotta ed il danno patito dalla neonata, secondo i periti il ritardo ha comportato l'instaurarsi di un quadro ipossico-ischemico che ha avuto conseguenze sulle condizioni della nascitura.
In particolare, per quanto attiene il giudizio di causalità fa la sofferenza asfittica e l'instaurarsi del danno cerebrale, sono soddisfatte le condizioni essenziali per la diagnosi di sofferenza perinatale.
E' presente in epoca prenatale l'evento sentinella, ovvero cioè l'evento inatteso, mai presentatosi in precedenza, in grado di causare al paziente lesioni (ci si riferisce alla grave bradicardia secondaria allo stringersi del nodo vero di funicolo), e sul versante neonatologico, la piccola ha manifestato alla nascita depressione generale con necessità di rianimazione, sono evidenti sintomi neurologici precoci e di disfunzione multiorgano compatibili con un insulto asfittico perinatale: asfissia pallida, assenza di respiro spontaneo, ipotonia, evidenti segni di meconio su tutto il corpo, rialzo degli enzimi epatici, di LDH, CK e Mioglobina.
Da ciò è derivato un deficit dello sviluppo cognitivo medio lieve, deficit del linguaggio (maggiore sul versante espressivo più che recettivo), deficit comunicativo relazionale e attentivo.
E tali danni sono riconducibili al quadro ipossico-ischemico generato dal ritardo nel timing del taglio cesareo.
Sulla scorta di tali premesse i periti hanno così concluso: si ritiene che le attuali problematiche residuate a carico della minore derivano dalla sofferenza ipossico-ischemica con una gestione del timing operatorio non del tutto adeguata e lieve ritardo della decisione di procedere al taglio cesareo che ha favorito la sofferenza ipossico-ischemica e il conseguente strutturarsi di un danno neurologico a carico della nata con carattere di permanenza nel tempo.
Un più tempestivo espletamento del parto a seguito della comparsa della bradicardia fetale avrebbe del tutto verosimilmente scongiurato o, quantomeno, significativamente attenuato i danni poi in concreto prodottisi.
La quantificazione dei danni subiti dalla bambina
Per i periti, la stima delle menomazioni può essere effettuata con riferimento ai principali barèmes adottati in ambito medico-legale (in particolare nel caso di specie le Guide SIMLA del 2001 "stati defcitari semplici" e del 2016), secondo cui i postumi risultano valutabili in misura pari al 50% di danno biologico permanente.
Per la quantificazione di tale danno il Tribunale si attiene alle tabelle milanesi, liquidando il danno biologico permanente in € 477.632,00 (somma comprensiva della sofferenza psicofisica dalla stessa patita).
Tenuto conto delle gravissime ripercussioni che l'evento dannoso ha avuto sulla persona della piccola - ivi compreso il sicuro pregiudizio alla futura capacità lavorativa – il Tribunale riconosce l'aumento a titolo di personalizzazione del danno, nella misura massima prevista, pari al 25%, per un totale di € 119.408,00, per un totale di € 597.040,00 che, rivalutati alla data della sentenza, ammontano a € 641.000,00.
La quantificazione dei danni subiti dai familiari
Il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass., S.U. n. 9556/2002).
Ovviamente anche tale domanda, al pari di ogni altra pretesa risarcitoria, richiede la prova del danno di cui si invoca il ristoro.
La prova tipica attraverso la quale è possibile assolvere a tale onere probatorio è quella presuntiva, ed invero, la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio.
Ora, nel caso di specie, non è necessario spendere molte parole per descrivere il dolore estremo vissuto sia dai genitori e dagli altri figli, non solo in occasione della nascita della piccola, ma anche (se non soprattutto) nel periodo successivo, allorquando gli stessi si sono visti catapultati, loro malgrado, in una realtà (quella della disabilità della propria figlia/sorella) che è con ogni probabilità tra le più difficile da accettare (e con la quale gli stessi devono fare i conti ogni giorno).
E' in ragione di ciò che il danno va riconosciuto nella misura massima.
Pertanto, il Tribunale riconosce al padre un risarcimento di € 92.000,00, alla madre di € 96.000,00, ed ai fratelli di circa € 10.000,00 ciascuno.
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