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05/12/2023Sono purtroppo all’ordine del giorno i casi di maltrattamenti in famiglia, ma spesso le vittime non denunciano i fatti per timore di ripercussioni a livello fisico, psichico o economico.
Con questo articolo l’avvocato Nicola Barsotti di Lucca indica alle vittime di maltrattamenti in famiglia come potersi tutelare in ambito penale e civile, mettendo a disposizione la propria esperienza anche con gratuito patrocinio.
Indice
- In quali Casi si è Vittima di Maltrattamenti in Famiglia
- Le Tutele in Caso di Denuncia Penale contro il Maltrattante
- Le Tutele in Ambito Civilistico a favore della Vittima di Maltrattamenti
- Il Risarcimento dei Danni Morali subiti dalla Vittima di Maltrattamenti
- La Vittima di Maltrattamenti ha Diritto al Gratuito Patrocinio
- Sentenze Recenti sul Reato di Maltrattamenti
In quali Casi si è Vittima di Maltrattamenti in Famiglia
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è previsto dall’art. 572 del codice penale, che punisce chi maltratta un familiare, sia nel contesto di una famiglia “tradizionale” legata da un matrimonio, sia esso inteso come rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, sia esso inteso come convivenza.
Il reato è configurabile anche nei confronti di soggetti separati e non più conviventi, ma non anche nel caso in cui sia già intervenuto il divorzio.
Nei casi di cessazione della convivenza more uxorio è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare.
E’ considerato persona offesa dal reato di maltrattamenti anche il minore di 18 anni che assiste a tali condotte, seppur non sia stato direttamente vittima di maltrattamenti: si pensi ai figli di una coppia in cui uno dei due coniugi maltratta l’altro davanti ai figli.
Per maltrattamenti si intende una serie di condotte, di natura fisica o psicologica (come percosse, lesioni, ingiurie, minacce etc.) che instaurano nella vittima un sistema di sopraffazione e vessazione, comportando uno stato di timore e soggezione, non necessariamente scaturito in malattie psico-fisiche.
Perché il reato si configuri, dunque, è sufficiente che il comportamento dell'agente sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima una condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria, ma non anche che tale stato emotivo concretamente si realizzi e si manifesti.
Le Tutele in Caso di Denuncia Penale contro il Maltrattante
Spesso la vittima di maltrattamenti subisce in silenzio le continue condotte vessatorie, senza denunciare all’autorità giudiziaria il fatto per timore di ulteriori aggressioni, o semplicemente per non disgregare la famiglia o, ancora, perché a livello economico si dipende dall’aggressore e si ritiene di non essere in grado di mantenere sé stessi e/o i figli senza un suo apporto economico.
Ma la vittima di maltrattamenti deve sapere che, presentando una denuncia penale contro l’aggressore, in realtà si potranno interrompere le sofferenze psico-fisiche per sé stessi e gli altri familiari, e non necessariamente vi saranno pregiudizi a livello economico.
Intanto, devi sapere che presentando una denuncia, personalmente o tramite l’avvocato, potrai portare velocemente all’attenzione del magistrato la tua versione dei fatti (la vittima viene sentita entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato) ed ottenere che l’aggressore sia sottoposto (nei casi più gravi) alla misura cautelare della custodia in carcere o (nei casi minori) alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi che frequenti e/o al mantenimento della distanza dagli stessi, all’utilizzo del c. d. braccialetto elettronico per monitorare i movimenti dell’aggressore.
Quindi, anche se la casa in cui vivi con l’aggressore è di proprietà di quest’ultimo non sarai tu e/o i tuoi figli a dovertene andare ma sarà l’aggressore ad essere allontanato.
Altrimenti, potrai sempre decidere di allontanarti dalla casa familiare (portando con te anche i figli) per sistemarti in altro luogo, eventualmente “protetto” come nel caso di immobili messi a disposizione direttamente dall’autorità giudiziaria per tramite di varie associazioni a tutela di vittime di maltrattamenti.
Le Tutele in Ambito Civilistico a favore della Vittima di Maltrattamenti
Il primo problema che potrebbe porsi dopo aver denunciato ed allontanato il maltrattante, è quello economico, ossia come provvedere al mantenimento di sé stessi e/o degli altri familiari che dipendevano dall’aggressore, oppure come disciplinare i rapporti familiari dopo i gravi fatti di rilevanza penale.
Ebbene, per far fronte a questi problemi si può ricorrere alla procedura prevista dall’art. 342bis del codice civile, intitolato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”, che prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter del codice civile.
Quest’ultima norma, intitolata “Contenuto degli ordini di protezione”, a sua volta, consente al giudice di ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta disponendo il suo allontanamento dalla casa familiare prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
In questi casi il giudice stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo provvedimento il giudice determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Resta inteso che, in parallelo o dopo l’avvio del suddetto procedimento, la vittima di maltrattamenti potrà procedere con una domanda di separazione o divorzio o di disciplina dei rapporti tra ex conviventi con figli, al fine di essere definitivamente tutelata a livello economico ed abitativo, per sé stessa e/o i figli non economicamente indipendenti.
Il Risarcimento dei Danni Morali subiti dalla Vittima di Maltrattamenti
Se sei vittima del reato di maltrattamenti in famiglia puoi ottenere il risarcimento dei danni subiti da te ed eventualmente dai figli minorenni per condotta del familiare maltrattante.
Il risarcimento potrà essere richiesto nel corso del procedimento penale a carico del maltrattante, in cui potrai costituirti parte civile tramite l’avvocato, partecipando alle udienze ed avendo modo di essere anche sentito come testimone.
Altrimenti, potrai agire direttamente davanti ad un giudice civile che valuterà in astratto se le condotte del maltrattante hanno integrato il reato di maltrattamenti e quantificherà il risarcimento che ti è dovuto.
Il risarcimento dei danni potrà comprendere, sia i danni morali derivati dal reato, che quelli per lesioni fisiche o psichiche derivate dalla condotta maltrattante, laddove si sia in grado di valutarle tramite una consulenza medico legale.
A tal proposito, l’avvocato Nicola Barsotti di Lucca metterà a disposizione delle vittime di maltrattamenti i propri consulenti medici legali e gli specialisti in psichiatria per una valutazione di tutte le lesioni subite.
La Vittima di Maltrattamenti ha Diritto al Gratuito Patrocinio
Se sei vittima di reato di maltrattamenti devi sapere che non dovrai sostenere spese legali perché il D.P.R. 115/2002 prevede all’art. 76 comma 4 ter che la persona offesa possa usufruire del gratuito patrocinio.
In questi casi, quindi, potrai farti difendere dall’avvocato gratuitamente, senza quindi doverlo pagare, e ciò avverrà a prescindere dai tuoi redditi.
In questi casi, infatti, lo Stato intende tutelare le vittime di maltrattamenti consentendo loro di accedere alla giustizia senza dover sostenere costi.
L’avvocato Nicola Barsotti è iscritto all’albo degli avvocati di Lucca dal 2004 e può assisterti con gratuito patrocinio sia di fronte al Tribunale di Lucca che davanti a tutti i giudici italiani, comprese corti di appello e Corte di Cassazione.
L’avv. Nicola Barsotti di Lucca, peraltro, ha esperienza più che ventennale nel settore del diritto penale e del diritto civile, avendo assistito vittime di maltrattamenti in famiglia come parti civili in tanti procedimenti penali, ed avendo assistito vittime di maltrattamenti in famiglia anche in cause civili per far ottenere loro il contributo al mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento o divorzile a favore del coniuge maltrattato e l’assegnazione della casa familiare dove vi siano figli economicamente non autosufficienti.
Sentenze Recenti sul Reato di Maltrattamenti
• In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto familiare rilevante ai fini della configurabilità del reato. Cassazione penale, sez. VI, 08/10/2025, n. 35152.
• In tema di maltrattamenti in famiglia, la semplice volontà espressa dalla persona offesa è irrilevante, poiché è necessario sempre valutare e gestire accuratamente i rischi di pericolosità, la gravità della situazione e la possibilità di ripetizione di comportamenti violenti, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo. È infatti possibile che la ritrattazione delle accuse o i presunti riavvicinamenti non siano segno di inattendibilità intrinseca della vittima, ma possano essere il frutto di modalità subdole e manipolatorie proprie della violenza domestica. Invece di motivi per escludere il reato e la sua ricorrenza, tali comportamenti potrebbero essere indicativi del contrario, cioè dell'esposizione della vittima al proseguimento o all'aggravamento della relazione abusiva tramite minacce, ricatti e coercizioni. Cassazione penale, sez. VI, 24/09/2025, n. 33508.
• In tema di maltrattamenti in famiglia, il delitto di cui all' art. 572 c.p. è configurabile quando l'agente infligge abitualmente alla vittima atti di vessazione e sofferenza, fisica o morale, tali da imporle un regime di vita persecutorio e umiliante, fondato su una persistente e unitaria intenzione criminosa. Il reato non ricorre quando le violenze, le offese e le umiliazioni risultano reciproche, con gravità e intensità equivalenti, o quando gli episodi aggressivi sono sporadici ed espressione di mera conflittualità contingente, difettando in tal caso il necessario nesso di abitualità. Tribunale, Campobasso, 18/09/2025, n. 319.
• Ai fini della sussistenza dell'aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore, il giudice, a prescindere dal numero degli episodi di violenza intrafamiliare, deve accertare la qualità dell'episodio (o degli episodi) cui il minore assiste, verificandone la idoneità a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, indotto dalle relative modalità di realizzazione. Cassazione penale, sez. VI, 16/09/2025, n. 35850.
• In tema di sospensione della responsabilità genitoriale nei casi di maltrattamenti in famiglia, va dichiarata l'illegittimità dell'automatismo normativo che impone la misura, riconoscendo la necessità di una valutazione concreta e individualizzata dell'interesse del minore, secondo i principi di proporzionalità e personalizzazione della sanzione. Cassazione penale, sez. VI, 10/07/2025, n. 30455.
• In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (c.d. stalking), il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 c.p. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa. Cassazione penale sez. VI, 29/05/2025, n.29928.
• Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia - e non quello di abuso dei mezzi di correzione - la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore, in quanto l'uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da animus corrigendi, configura il reato di cui all' articolo 572 del Cp . Pertanto, non sono tollerate dall'ordinamento le condotte del genitore che travalichino i limiti dell'uso dei mezzi di correzione, potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione del figlio minore, quindi, allo sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che tali fini formativi contraddicono. Cassazione penale, sez. VI, 09/05/2025, n. 25518.
• Nel delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all' articolo 572 Cp rileva l'oggettiva idoneità delle condotte a imporre condizioni di vita umilianti e vessatorie, risultando irrilevante l'eventuale condotta, sia reattiva che passiva, della vittima. Corte appello, Cagliari, sez. I, 18/03/2025, n. 241.
• Sussiste l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia se le condotte maltrattanti sono state realizzate in un periodo nel quale la coabitazione fra le parti era, a tratti, parzialmente sospesa in ragione di momenti di più elevata criticità, ma non era affatto venuto meno il vincolo relazionale. Cassazione penale, sez. VI, 18/03/2025, n. 17857.
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