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Scopri come chiedere un’autopsia per malasanità
07/12/2023Il Tribunale Civile di Frosinone, con la sentenza n. 599 dell’11 settembre 2020, ha affrontato un caso di malasanità per il quale, a seguito di un esposto alla Procura della Repubblica, il familiare di un paziente deceduto in Ospedale aveva richiesto ed ottenuto la riesumazione della salma e l’autopsia.
A seguito dell’esame autoptico i consulenti del P. M. avevano rinvenuto che la causa del decesso era addebitabile ad un caso di malasanità e l’uomo agiva pertanto per il risarcimento dei danni da perita del rapporto parentale.
Se anche nella tua famiglia si è verificato un caso di malasanità ti invitiamo a contattare i nostri avvocati e consulenti medici legali per un parere ed assistenza per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti!
Omessa diagnosi di perforazione gastroenterica e decesso del paziente
Un uomo si rivolgeva al Tribunale di Frosinone evidenziando che, nell'ottobre del 2016, durante una delle visite settimanali che effettuava al fratello, da undici anni ricoverato presso una Casa di Cura per infermità mentale, notava in lui un marcato deperimento.
Conseguentemente chiedeva che il fratello venisse sottoposto ad esami, da cui risultava una forte anemia, tanto che la Casa di Cura, in data 02 novembre 2016, decideva di farlo trasportare presso l'Ospedale ove rimaneva degente nel reparto di medicina generale sino al 15 novembre seguente.
In tale periodo gli veniva diagnosticata una grave anemia, per la quale i medici del reparto gli prescrivevano degli esami diagnostici; tali esami consistevano principalmente in una rettoscopia (RSCS) e nella esofagogastroduodenoscopia (EGDS), esami che pero' non venivano effettuati, asseritamente a causa della scarsa collaborazione del paziente.
Il 15 novembre 2016 il fratello veniva, quindi, dimesso senza che fosse stata chiarita la causa dell'anemia, dopo che gli venivano somministrate solamente due trasfusioni di sangue che, comunque, non erano in grado di riportare i valori ematochimici del paziente nella normalità.
Come si accerterà in sede peritale, l'anemia non era causa ma segno-sintomo della malattia, per cui la trasfusione poteva al piu' rappresentare un supporto temporaneo, ma non la terapia.
Una volta la Casa di Cura il paziente infatti rimanifestava quasi immediatamente i sintomi che gli avevano procurato il malessere e, il 02.12.2016, veniva trasportato di nuovo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale e sottoposto a RX addominale e inviavato presso il reparto di chirurgia.
Dopo appena due giorni, ossia il 04.12.2016, le condizioni di salute del paziente precipitavano, sino ad arrivare al decesso del povero paziente;
L’uomo presentava un esposto alla Procura della Repubblica che disponeva la riesumazione della salma e l'esecuzione di esame autoptico da cui i consulenti del PM (un medico legale ed un chirurgo) stabilivano che la causa della morte era da ravvisare in una insufficienza multiorgano (o MOF), quale epifenomeno di una peritonite diffusa, conseguenza della perforazione gastrica, complicata da sepsi.
Sulla base di tale consulenza l’uomo si rivolgeva al giudice civile chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Tribunale Civile si attiene alla consulenza espletata nel procedimento penale
Il Tribunale Civile di Frosinone ritiene di dar seguito alla consulenza del Pubblico Ministero, secondo la quale è stato rilevato come la prestazione professionale dei sanitari che ebbero in cura il paziente in Ospedale non implicasse la soluzione di problemi tecnici, a livello diagnostico (e/o terapeutico), di particolare gravità, ed inoltre hanno osservato che i sanitari:
Il Tribunale Civile di Frosinone ritiene di dar seguito alla consulenza del Pubblico Ministero, secondo la quale è stato rilevato come la prestazione professionale dei sanitari che ebbero in cura il paziente in Ospedale non implicasse la soluzione di problemi tecnici, a livello diagnostico (e/o terapeutico), di particolare gravità, ed inoltre hanno osservato che i sanitari:
1) in occasione del primo ricovero (2-15 novembre 2016) non avevano correttamente inquadrato la patologia gastrica con tecniche endoscopiche o metodiche alternative, il cui impiego era da prendere in considerazione, come da Linee guida del dolore addominale, quindi, dimettendo il paziente senza una corretta diagnosi, senza avere stabilito l'origine dell'anemia e con valori emocromocitometrici al di sotto del range di normalità;
2) parimenti, in occasione del secondo ricovero (2-4 dicembre 2016) non avevano riconosciuto segni di perforazione del tratto gastroenterico all'esame RX diretto dell'addome del 2.12.2016 presso il Pronto soccorso, ne' avevano riconosciuto chiari segni di perforazione del tratto gastroenterico neppure al successivo, ulteriore, esame RX diretto dell'addome del 4.12.2016 presso il reparto di chirurgia, indi, omettendo di riscontrare la grave situazione clinica del paziente durante la degenza, in particolare il 4.12.2012, quando erano oramai chiari i segni di scompenso incipiente, con aggravio dovuto a carenze nella gestione del paziente da parte del personale infermieristico, che per quanto qualificato non dispone delle conoscenze chirurgiche necessarie a poter prendere decisioni critiche; solo su criterio personale gli infermieri hanno convocato il chirurgo reperibile ormai ad un'ora dal decesso; non e' data conoscenza di eventuali segnalazioni intercorse in tempi precedenti.
Peraltro, la citata scarsa collaborazione del paziente (infermo di mente), in occasione del primo ricovero, di fronte al grave sospetto di sanguinamento del tratto gastroenterico, giammai avrebbe dovuto distogliere l'attenzione dei sanitari nel raggiungimento dell'ipotesi diagnostica, eventualmente, se non con l'utilizzo di EGDS, con metodiche alternative meglio tollerate. Ed, in verita', l'inquadramento clinico nel caso di accettazione in Pronto soccorso nel ricovero del 02.12.2016 non e' stato corretto, sicuramente viziato da una non corretta refertazione radiologica; la sintomatologia clinica imponeva una consulenza chirurgica mai effettuata in PS.
Quanto al nesso causale, i Periti hanno tra gli altri evidenziato come una corretta valutazione avrebbe sicuramente indirizzato il medico di PS e il chirurgo alla corretta diagnosi di perforazione gastrica e successivo intervento chirurgico urgente con molto probabile risoluzione della malattia, dato lo stato iniziale della perforazione indicata.
Il Tribunale riconosce il risarcimento da perdita del rapporto parentale
Stante dunque la fondatezza della proposta domanda, il Tribunale riconosce al fratello del paziente morto per colpa medica il cd. danno parentale, quale danno iure proprio, subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto.
Venendo all'individuazione del criterio di liquidazione di detto pregiudizio, il Tribunale si attiene ai criteri dettati dalle tabelle milanesi e riconosce all'uomo un risarcimento di 90mila euro a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo sia del cosiddetto danno morale subiettivo, sia del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale.
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Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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