
Quanto tempo c’è per chiedere il risarcimento all’ospedale?
28/06/2023
Differenza tra “Relazione” e “Perizia” medico legale
03/07/2023In questo articolo parliamo di parziale ed errata asportazione del colon. Il Tribunale Civile di Milano, con la sentenza n. 2622 del 30.03.2023, riconosce il risarcimento danni ad una paziente che, a seguito di errore nella lettura di un esame diagnostico, è stata sottoposta ad intervento di emilecolectomia (rimozione di una parte del colon) che non era necessario ed ha provocato lesioni permanenti.
Come si è svolta la vicenda
La paziente chiamava in giudizio la struttura sanitaria ove era stata ricoverata e curata per sentirne accertare la responsabilità per malpractice medica, riferendo quanto segue:
- che era stata ricoverata in data 31/5/17 per colonscopia totale, all'esito della quale veniva refertata al livello del colon discendente una lesione cerebroide di 10 cm a 180 gradi, con necessità di resezione colica;
- che veniva quindi prospettata, ai fini della rimozione e considerate le dimensioni, una “emicolectomia destra” per via laparoscopica (molto più invasiva della usuale rimozione endoscopica);
- che l'esame istologico evidenziava una displasia di basso grado, sicché le possibilità che evolvesse in carcinoma era molto bassa;
- che in data 9/6/17 la paziente veniva ricoverata per l'operazione, dalla quale mergeva che la lesione presentata dalla paziente era di soli 1,6 X 15 mm, la cui rimozione quindi non avrebbe richiesto un intervento così invasivo;
- che il decorso clinico post operatorio, inizialmente regolare, evolveva in una situazione settica di tipo acuto peritonitico e, all'esito di una TAC, il chirurgo optò per un nuovo intervento esplorativo d'urgenza effettuato il 12/6/17 e che successivamente alla seconda operazione insorgeva un'infezione alla ferita chirurgica laparotomica, curata con medicazioni e terapia antibiotica.
- che in data 7/7/17 la paziente veniva dimessa in buone condizioni, ma con conseguenze lesive permanenti valutate dal proprio consulente tra il 18 ed il 19%.
Svolgimento della C. T. U.
Il Tribunale ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio (C. T. U.), precisando che trattasi di un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente.
Il Tribunale si attiene quindi all’elaborato dei propri periti che hanno stabilito quanto segue.
I periti, dopo aver ricostruito il complesso iter clinico che ha riguardato la paziente sulla scorta della documentazione medica, così l'hanno sintetizzata: “la vicenda clinica sopra ricostruita si riferisce alla Signora Ca. Ma. Lu., di 78 anni all'epoca dei fatti, con precedenti di Isteroannessiectomia (fibromi), peritonite da appendicectomia e colecistectomia, che il 31/5/17, presso la Casa di Cura San Camillo, si sottoponeva a pancoloscopia per dolori addominali, stipsi” (cit. 'subocclusione intestinale').
L'esame dimostrò, in ambiente di scarsa pulizia, 'a livello del colon ascendente limite flessura epatica lesione cerebroide di 10 cm a 180 gradi pit pattern III l'sulla quale vennero fatte biopsie che dimostrarono trattarsi di un adenoma tubulo-villoso con displasia a basso grado.
La paziente veniva sottoposta ad ulteriori esami fra cui un'eco addome ed una TC addome dove veniva confermata la nota patologia diverticolare del sigma, gli esiti noti di isterectomia con ispessimento del moncone vaginale, sul versante destro ed una fine disomogeneità della porzione supero-mediale dell'osso iliaco sinistro.
La paziente fu dimessa per rientrare la settimana successiva ed essere sottoposta ad emicolectomia destra VLS.
Secondo i periti l’indicazione, posta per la rimozione della “formazione della flessura epatica non passibile di asportazione endoscopica”, si configura francamente come un overtreatment trattandosi di un polipo peduncolato sede di adenoma tubulovilloso a 'basso grado' e delle reali misure di 1.6x1.5 (istologia sul pezzo operatorio) agevolmente asportabile per via endoscopica.
Non è chiaro, quindi, sotto quest'aspetto, quale sia stato il rapporto di collaborazione fra l'Endoscopista ed il Chirurgo, all'apparenza alcuno.
Da quanto si legge in cartella sembra che il referto endoscopico sia stato allegato fra gli esami espletati nel primo ricovero, riportando la descrizione di una formazione 'cerebroide di 10 cm a 180 gradi', in tal caso non affrancabile, in sicurezza, per via endoscopica.
Sembrerebbe che il Chirurgo, letta la risposta, ne informava la paziente e la prenotava per il successivo ricovero e intervento.
Una settimana dopo la paziente veniva nuovamente ricoverata e sottoposta ad emicolectomia destra per via laparoscopica. La continuità digestiva fu ripristinata con un'anastomosi ileo-colica, latero-laterale, meccanica, con chiusura degli accessi di servizio in Maxon e Vlock. L'istologia descrisse il noto adenoma, con caratteristiche dimensionali completamente diverse (1,6x1,5 cm) e 21 linfonodi tutti esclusivamente reattivi.
I primi due giorni del decorso postoperatorio, non trascorsero in maniera del tutto 'lineare', furono caratterizzati da distensione addominale, con dolori diffusi, scarsa ripresa della canalizzazione anche ai gas, nausea, sudorazione profusa, peristalsi prevalentemente metallica. Non vi era febbre. Al rilievo, in III gpo, nel primo pomeriggio, di una leucopenia, di un addome ancora disteso e dolente, veniva richiesta una TC che evidenziava oltre a una 'falda di versamento pleurico basale destro con atelettasia compressiva del segmento postero basale del lobo inferiore' anche una 'falda di versamento fluido ancora compatibile con gli esiti di recente interventi si dispone in sede periepatica, nello spazio epatorenale e nel recesso pelvico di Douglas..'
Dopo rivalutazione clinica e per questi rilievi il Chirurgo, giustamente, poneva indicazione all'esplorazione VLS con possibile conversione.
Avendo rilevato materiale enterico all'accesso laparoscopico riteneva più opportuno convertirlo in laparatomia mediana. L'anastomosi ileocolica risultava 'deiscente sul versante anteriore del lato meccanico. Integra la sutura manuale'. Rimuoveva il complesso anastomotico e, dopo abbondanti lavaggi, procedeva alla confezione di una nuova anastomosi ileo-colica, latero-laterale, stavolta manualmente, in duplice strato. Lasciava alcuni drenaggi.
La deiscenza anastomotica rilevata può essere collocata fra quelle 'precoci' (I-III gpo) per le quali, di regola, si invocano generalmente difetti di irrorazione.
L'esame istologico sul pezzo ne chiariva la natura in tal senso: “.. soluzione di continuo (2 cm) che, in quel punto, mostra flogosi acuta con necrosi parziale della parete e secondaria peritonite acuta”.
La soluzione di continuo dal complesso anastomotico era dunque localizzata nella parete anteriore dell'anastomosi e non, quindi, in uno dei due 'cul di sacco' ileale o colico, a loro volta reintroflessi, a quanto sembra da un duplice sutura manuale.
L'unica ipotesi sull'origine di tale deiscenza parcellare dalla linea di sutura meccanica, è che la sutura stessa abbia incontrato un tratto in deficit irroratorio.
In sostanza dobbiamo riconoscere che dall'esame documentale non siamo in grado di mettere in evidenza alcun elemento, caratterizzato da rigore scientifico, per desumere quale sia stata la reale causa della deiscenza anastomotica potendo essa conseguire a fattori legati all'operato umano o ad altri elementi causali, comunque non noti e non individuabili sotto il profilo di una corretta deduzione supportata da elementi clinico-scientifici di rilevanza.
Tuttavia, in conclusione, non si può neanche non segnalare che nella documentazione medica agli atti, non risulta che la paziente fosse esposta a particole rischio, né soprattutto, non risultano comparire tutte le manovre atte a prevenire un eventuale locale cedimento dell'anastomosi.
Una latenza fra l'inizio della filtrazione e la manifestazione dei primi disturbi, fa ragionevolmente ritenere che, nello specifico, la deiscenza si sia in effetti già realizzata in seconda giornata operatoria o comunque a cavaliere fra la seconda e la terza. Nel caso specifico, pertanto, si si sarebbe cioè trattato di una deiscenza precoce del tipo di quelle che possono avere, all'origine, una piccola area ipovascolarizzata.
Peraltro risulta acclarato, come dimostrato dalla letteratura citata in precedenza, che la deiscenza anastomotica è complicanza del tutto prevedibile per questo tipo di intervento e conseguentemente deve essere prevenibile.
Circa la prevenzione dei suddetti eventi, va detto che il chirurgo deve osservare attentamente che l'irrorazione locale sia 'buona', deve effettuare delle mobilizzazioni delle estremità prossimale e distale dell'anastomosi per controllare che non vi sia una locale eccessiva tensione che possa portare al cedimento della stessa e deve sempre eseguire un'attenta manipolazione dei tessuti ed una corretta applicazione della suturatrice, verificandone particolarmente i bordi di chiusura. È vero peraltro che trovare la descrizione di tali manovre in un verbale di intervento chirurgico è del tutto raro e ciò è facilmente spiegabile perché, queste, in un'operatività tanto complessa, risultano, come dire, “automatiche” nella loro esecuzione e, di conseguenza, è anche possibilmente ovvio tralasciarne la descrizione. È altrettanto vero, però, che in un caso di natura giudiziaria, non può esserne omessa la segnalazione che nella descrizione del verbale operatorio, non si rilevano tutti gli elementi sopra evidenziati”.
Spettava quindi alla convenuta, alla luce delle conseguenze lesive accertate, la rigorosa prova che i chirurghi avevano attuato tutte le manovre prudenziali per evitare una deiescenza, il cui insorgere ha determinato la necessità di un successivo intervento e un complicato decorso postoperatorio protrattosi sino al 7/7/17”.
Le conclusioni dei periti
Viene premesso e ribadito dal perito che sono stati individuati due passaggi censurabili:
Il primo, grossolano, è la refertazione macroscopica della colonscopia di voluminosa neoformazione in quanto la stessa rivelavasi invece anatomopatologicamente (sia macro che microsopicamente) una assai più piccola formazione non certo meritevole del trattamento chirurgico che non doveva essere eseguito; la discrepanza è talmente chiassosa (impensabile una imperizia di tal fatta) che potrebbe nondimeno ipotizzarsi uno scambio di referti o altra disattenzione organizzativa (in ogni caso negligenza nitida).
Il secondo è quello relativo alla descritta deiscenza anastomotica: qui la critica è meno nitida non ravvisandosi diretti segni di errore esecutivo; quel che non si riscontra è la messa in essere di tutti gli accorgimenti possibili per evitare tale complicanza.
Alle osservazioni del CTP della convenuta, i CTU rilevano come nel caso che ci occupa si sia trattato di deiescenza precoce, rispetto alla quale “è nozione comune che quanto più precoce è la comparsa della complicanza tanto maggiore la probabilità di fattori tecnici come causa di essa, mentre tanto più tardiva, tanto più sono preponderanti fattori intrinseci al paziente”.
La quantificazione del risarcimento
Ritenuta sussistente, quindi, la prova della responsabilità della struttura convenuta, il collegio peritale ha proceduto a stimare il danno alla salute subìto da parte attrice.
In particolare, il collegio peritale ha potuto stimare in capo all'attrice “dilatazione del periodo di inabilità temporanea rispetto a quello atteso in assenza dei suddetti fatti colposi; trattasi di giorni 20 (venti) di inabilità temporanea totale (giornate di ricovero aggiuntive) e di circa giorni 20 di inabilità temporanea parziale 75% e di circa giorni 20 di inabilità temporanea parziale 50% e di circa giorni 20 di inabilità temporanea parziale 25 %” (p. 38 c.t.u.).
Riguardo invece alla menomazione stabilizzatasi in forma permanente, i CTU hanno innanzitutto precisato che “assenza dei fatti di causa ci saremo trovati di fronte ad una situazione di pressoché normalità dopo la semplice asportazione della neoformazione (solamente displasica di basso grado) e dunque non viene qui in esame un danno differenziale; la menomazione attuale consiste negli esiti di una emicolectomia (27 cm asportati tra colon e tenue) con tutto quel che ne discende in termini di disfunzione intestinale e debilitazione della parete intestinale (complicata peraltro da laparocele) nonché il non irrilevante danno estetico (v. esiti cicatriziali)”.
Pertanto, i periti hanno ritenuto che “ciò che comporta un valore di invalidità permanente del 18% omnicomprensivo espressa in termini di danno biologico; ciò in linea altresì con i più noti baremes valutativi di branca medico-legale”.
Ciò posto, applicando la Tabella del Tribunale milanese, il giudice, come spiegato nei c.d. “Criteri orientativi” allegati alla Tabella stessa, deve necessariamente liquidare l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”, mentre dovrà valutare in concreto se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta, diminuendolo, confermandolo o eventualmente aumentandolo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto, sempre tuttavia nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese.
Nel caso di specie, per quanto concerne il danno biologico permanente subito da Ma. Lu. Ca., gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile devono essere ritenuti congrui in relazione al danno biologico permanente poiché la sofferenza interiore subita dall'attrice non è stata ritenuta dai CTU di maggiore o minore gravità rispetto a casi analoghi.
Ciò in quanto i consulenti hanno ritenuto che, “Quanto alla sofferenza morale (ex criteriologia dell'Osservatorio Trib MI), tenuto conto di durata della malattia, delle sue conseguenze, delle terapie effettuate, del quadro attuale, degli impicci relazionali e così via [...] i parametri di [...] 3/5 durante il periodo di IP”, con un indice quindi pari a 3, che è appunto da ritenersi assolutamente nella media. (cfr. p. 39 c.t.u.).
Quindi, tenuto conto della accertata percentuale di invalidità (18%), dell'età (78 anni compiuti momento della fine della malattia), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale (euro 34.005,00) e da sofferenza soggettiva (euro 11.562,00), stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di euro 45.567,00.
Riguardo invece al danno biologico temporaneo patito dalla paziente gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile devono essere aumentati poiché la sofferenza interiore subita dall'attrice stata ritenuta dai CTU di maggiore gravità rispetto a quanto avviene nella media dei casi analoghi, tanto che i consulenti hanno individuato in capo alla paziente una sofferenza da stimarsi nei “parametri di 4/5 durante il periodo di IT” (p. 39 c.t.u.). Si deve pertanto liquidare la somma di euro 3.600,00 per danno biologico temporaneo dinamico-relazionale ed euro 1.350,00 per la consequenziale sofferenza interiore, aumentate di circa il 30%, del per un totale di euro 6.435,00.
Inoltre, si ritiene di poter procedere anche ad un ulteriore aumento dei valori percentuali indicati, in quanto la paziente è riuscita a provare presuntivamente l'esistenza di alcune circostanze personalizzanti, in termini, in particolare, di pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza interiore per non poter più non solo viaggiare, ma anche, più semplicemente, andare a pranzo fuori la domenica con il figlio e ai nipoti come era solita fare, ovvero uscire di pomeriggio per recarsi una mostra o a teatro, o a una cena fuori in compagnia delle proprie amiche.
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie circa l'esistenza di peculiari pregiudizi dinamico relazionali e conseguente sofferenza interiore patite dalla paziente, si ritiene equo procedere un ulteriore aumento dei valori percentuali precedentemente indicati ai fini della personalizzazione nella percentuale massima applicabile in relazione al caso di specie, pari al 41%.
Pertanto, per l'invalidità permanente si ritiene equo liquidare una somma pari ad euro 64.249,47.
Si ritiene che i medesimi aumenti percentuali debbano essere ritenuti congrui anche in relazione al danno biologico temporaneo; consegue quindi che per questa voce di danno non patrimoniale si stima equo liquidare la somma di euro 9.073,35.
Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale risarcibile all'attore è dunque pari alla somma (già rivalutata ad oggi) di euro 73.322,82.
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4 Comments
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Io ho subito quasi la stessa cosa nel 2022 mi reco in ospedale per dei dolori fortissimi all’addome e schiena mi ricoverano per ben 11 giorni facendomi esami tac colonscopia alla fine mi dicono che non ho nulla ma solo un problema all’utero. Esco a giugno vado avanti così con dolori che vanno e vengono fino a novembre il che il 8 novembre mi reco al pronto soccorso con dolori atroci mi visitano dicendomi che l’endometriosi mi mandano a casa dicendo vada al ospedale delle partorienti, il che vado ma li mi dico che non ho nulla, tornata a casa con dolori che non riuscivo nemmeno più a camminare ne a mangiare ritorno il 15 di novembre piegata in due mi fanno una ecoaddome dicendo che dovevo essere operata urgentemente in serata mi mettono in barella il giorno dopo verso le 16 mi portono in sala operatoria esco alle 20 morale della favola? Era dettobda loro una appendice vecchia che ero andata in peritonite ed a bucato l’intestino così hanno dovuto estrarre quasi mezzo litro di puls verde mi hanno fatto emilectomia dx. Solo una volta uscita che ho preso le cartelle cliniche ho scoperto che quando sono stata ricoverata la prima volta a maggio mi hanno dimessa con una torsione intestinale. Ora ho la prima udienza ad aprile, una atp.
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