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04/01/2023Quando si ha il sospetto che il decesso di un paziente sia derivato da colpa medica, è sempre utile chiedere alla Procura della Repubblica competente territorialmente che venga disposta una autopsia.
Ma, come vedremo, anche se non è stata disposta l’autopsia si potrà dimostrare tramite altri mezzi di prova, o di ricerca della prova, il nesso causale tra morte del paziente e responsabilità medico-sanitaria.
Se sei familiare di un paziente che è morto presumibilmente per colpa medica leggi questo articolo e contattaci per assistenza legale senza anticipo spese!
- L’autopsia disposta dal pubblico ministero
- L’autopsia non è l’unica prova della responsabilità medica
- La perizia disposta dal giudice
- Le testimonianze
- Le prove documentali
- I mezzi di ricerca della prova
- Ascolta la versione audio dell’articolo
L’autopsia disposta dal pubblico ministero
Intanto è utile sapere che il decesso di un paziente per colpa medica integra il reato di omicidio colposo, ai sensi degli articoli 589 e 590 sexies del codice penale, a carico dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente.
Trattandosi di ipotesi di reato, è previsto dall’articolo 116 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che il procuratore della Repubblica accerti la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordini l’autopsia incaricando un proprio consulente medico-legale o chiedendo al giudice per le indagini preliminari che disponga una perizia in sede di incidente probatorio.
All’autopsia avranno diritto di partecipare anche consulenti medico-legali dell’indagato (medico) e della persona offesa (i familiari della vittima).
Se i dubbi sulla morte di un paziente emergono dopo che è già stato sepolto, il disseppellimento del cadavere potrà essere ordinato dall’autorità giudiziaria, con le dovute cautele, solo se vi sono gravi indizi di reato.
L’autopsia non è l’unica prova della responsabilità medica
Come abbiamo anticipato, anche se in ambito penale non è stata disposta una autopsia, si potrà comunque dimostrare che i medici sono stati responsabili del decesso del paziente, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subìti.
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, con la sentenza numero 22876 del 10.11.2015, ha infatti precisato che <<l’autopsia non è l’unico ed esclusivo modo per accertare le cause della morte a seguito di intervento medico>>.
Invero, un fatto può essere provato in tanti modi, e non esiste alcun automatismo processuale per cui un fatto debba essere provato solo da una determinata prova.
Quindi, si può provare anche con altri mezzi che il paziente è morto per colpa medica, sia in ambito penale (per giungere alla condanna per omicidio colposo), sia in ambito civile (per chiedere il risarcimento dei danni subiti dai familiari).
La perizia disposta dal giudice
Quando si vuole dimostrare che i medici sono stati colpevolmente responsabili della morte di un paziente, il primo passo da fare è quello di richiedere all’ospedale o alla clinica privata una copia della cartella clinica, e di questo possono occuparsi i nostri avvocati tramite apposita delega.
Per cartella clinica si intende tutta la documentazione medica ed infermieristica relativa al ricovero del paziente presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, comprensiva di referti di visite, risultati di esami, note di medici e infermieri, prescrizioni farmacologiche etc..
La cartella clinica può essere richiesta dai familiari del paziente deceduto e l’ospedale o la clinica privata devono rilasciarne copia, non potendo addurre alcuna motivazione per rifiutare la consegna.
Ebbene, non appena in possesso della cartella clinica, si dovrà incaricare un consulente medico-legale e uno o più specialisti per una valutazione del caso.
avvocaticollegati.it dispone di più consulenti medico-legali e specialisti a cui affidare l’esame della cartella clinica.
Una volta ottenuto il parere dei consulenti, tramite i nostri avvocati potrai richiedere al giudice di disporre una perizia medico-legale al fine di accertare le cause del decesso.
Il giudice incaricherà un collegio peritale (composto da un medico-legale e uno o più specialisti) che, in contraddittorio con i consulenti delle parti, esaminerà la cartella clinica e riferirà al giudice il proprio parere, tramite una relazione scritta.
Le testimonianze
Un altro mezzo di prova, che permette ai familiari di un paziente di accertare giudizialmente le cause del decesso, è la testimonianza di chi ha visto o ha in qualche modo appreso determinate circostanze utili alla ricostruzione dei fatti.
Sia in una causa civile che in un processo penale i testimoni hanno l’obbligo di presentarsi davanti al giudice e di dire la verità. Il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa, potrà essere punito penalmente ai sensi dell’articolo 372 del codice penale.
Se, tuttavia, in sede penale possono essere sentiti come testimoni anche i familiari del paziente, in una causa civile i familiari che agiscono per il risarcimento dei propri danni da pardita del rapporto parentale non possono essere sentiti come testimoni.
Tra i testimoni che possono essere sentiti in una causa civile o in un processo penale possono essere indicati medici o infermieri (sempre che non siano quelli a cui si ascrivono responsabilità) e conoscenti che hanno fatto visita al paziente nel corso della degenza e possono aver notato circostanze utili a comprendere quanto accaduto.
I nostri avvocati sapranno consigliarti se e quali testimonianze richiedere nel corso del processo al fine di far valere la tua richiesta di giustizia!
Le prove documentali
Altro importante mezzo per dimostrare la responsabilità medico-sanitaria per decesso di un paziente è rappresentato da tutti quei documenti da cui possano emergere circostanze utili alla ricostruzione dei fatti.
Tra i documenti di cui trattasi possono esservi sia quelli analogici, come ad esempio lettere, ma anche informatici, come ormai è sempre più frequente.
Si pensi a messaggi telefonici, messaggi vocali, e-mail, video, fotografie. Tutti documenti da cui potrebbe ad esempio essere provato uno scambio di corrispondenza tra paziente e familiari, o tra familiari e medici.
Dal contenuto dei documenti il giudice può trarre il convincimento sulla responsabilità medico-sanitaria, quindi è sempre importante conservare la documentazione in vista di una causa o di un processo penale.
Recentemente la Corte di Cassazione Penale, Sezione Quinta, con sentenza numero 22417 del 16.03.2022, ha stabilito che “in tema di mezzi di prova, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 del codice di procedura penale, sicché è legittima la loro acquisizione”.
I mezzi di ricerca della prova
I mezzi di ricerca della prova sono gli strumenti di cui dispone il pubblico ministero per cercare elementi utili a comprendere come si sono svolti i fatti.
Tra i mezzi di ricerca della prova ricordiamo l’ispezione, la perquisizione, il sequestro e l’intercettazione.
Per ispezione si intende l’osservazione di luoghi o persone al fine di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Ai sensi dell’art. 244 del codice di procedura penale, se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
L’articolo 247 del codice di procedura penale indica i casi e le forme della perquisizione: quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale; quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso è disposta perquisizione locale; quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
Il sequestro può essere di tre tipi: probatorio, conservativo o preventivo. E’ probatorio quando l’autorità giudiziaria si impossessa di un bene considerato corpo del reato o ad esso pertinente, al fine di provare il fatto di reato. E’ conservativo quello disposto per evitare che si disperdano le garanzie patrimoniali dell’imputato, quindi a tutela dello Stato per il pagamento di sanzioni derivanti dal reato e a tutela delle eventuali parti civile per il risarcimento dei danni. E’ preventivo quello disposto per evitare il pericolo di reiterazione del reato.
Le intercettazioni è la captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ed è consentita solo nei casi indicati dall’articolo 266 del codice di procedura penale.
In ambito di malasanità è ad esempio assai frequente che il pubblico ministero disponga il sequestro della cartella clinica, al fine di avere copia di tutta la documentazione medica relativa al caso concreto, peraltro evitando che possa essere modificata.
Altro strumento spesso utilizzato è quello dell’ispezione di luoghi o persone. Si pensi al caso in cui un paziente con problemi psichiatrici si è suicidato lanciandosi da una finestra dell’ospedale. Con l’ispezione dei luoghi il pubblico ministero potrà effettuare i rilievi per valutare se la struttura sanitaria e/o i medici potevano impedire che il paziente si suicidasse.
Ascolta la versione audio dell’articolo
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2 Comments
Mio padre è morto in pronto soccorso perchè secondo me l’hanno lasciato solo su una barella. Potete aiutarmi perchè ho chiesto ai Carabinieri che facciano una autopsia?
Può contattarci quanto prima telefonicamente per trasmetterci copia del verbale di denuncia. Dopodichè presenteremo in Procura della Repubblica una nomina da parte sua a uno dei nostri avvocati della sua città. Infine, non appena il Pubblico Ministero ci avrà comunicato quando verrà fatta l’autopsia da parte di un suo consulente medico legale, provvederemo a nominare come nostro consulente uno dei nostri medici legali