Studio Legale Barsotti
Avvocato con gratuito patrocinio a Lucca
Studio Legale Barsotti
Lo Studio Legale Barsotti fa parte del network avvocaticollegati.it e dal 2004, e permette a chi non ha redditi sufficienti per affrontare una causa, di essere assistito con gratuito patrocinio, ossia senza dover pagare l'avvocato e le spese vive della causa. Continua a leggere questa pagina o guarda il nostro video per sapere se hai diritto al gratuito patrocinio e contattaci per fissare un appuntamento in studio o una videoconsulenza.
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I requisiti per avere il gratuito patrocinio
Se pensi di non poterti difendere perchè non puoi permettere un avvocato, sbagli!
Il D.P.R. 115/2002 infatti consente a chi ha redditi modesti di poter avere l'avvocato senza sostenere spese, ossia con gratuito patrocinio.
L'avvocato non sarà pagato da te, ma direttamente dallo Stato e potrai essere difeso gratuitamente in cause civili, di lavoro, amministrative e in processi penali.
Vediamo quali sono i requisiti per avere l'avvocato al tuo fianco senza doverlo pagare.
Per le cause civili devi avere un reddito imponibile annuo inferiore ad € 12.838,01 e, se convivi stabilmente con altri familiari, al tuo reddito dovrai sommare anche quelli dei tuoi familiari. Non si tiene conto dei redditi dei tuoi familiari nelle cause relative a diritti della persona (es. separazioni, divorzi etc.) e quando la causa che ti riguarda è in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (es. se vivi con il coniuge e intendi separarti, ovviamente verrà preso in considerazione solo il tuo reddito e non anche quello del tuo coniuge).
Solo nell’ambito penale, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (es. se vivi con un familiare il reddito complessivo non dovrà superare € 12.561,32). E’ utile informarti che per dimostrare le condizioni di reddito si presenta una autocertificazione e che per la determinazione dei redditi non si tiene conto dell’ISEE ma di CUD o 730 etc.
La domanda di ammissione in ambito civile, amministrativo, contabile e tributario si presenta personalmente o tramite il difensore al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui deve svolgersi la causa. La domanda in ambito penale è invece presentata direttamente all’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è pendente il procedimento.
Gli avvocati del nostro studio, sia di Lucca che delle altre città dove siamo presenti, sono disponibili ad aiutarti per verificare se nel tuo caso puoi essere ammesso al gratuito patrocinio o meno.
La normativa relativa al gratuito patrocinio è prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, del quale si riportano i principali articoli.
La normativa sul gratuito patrocinio
Art. 76 (Condizioni per l'ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
Art. 79 (Contenuto dell'istanza)
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
Art. 91 (Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.
Art. 99 (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.