
Risarcimento per Encefalopatia Epilettica da parto
19/11/2024
Sequestro di sale operatorie per scarsa igiene
26/11/2024Per gratuito patrocinio si intende la possibilità di avere a disposizione un avvocato pagato dallo Stato, nel caso in cui il richiedente sia non abbiente.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio, in particolare, si deve dimostrare di avere un reddito inferiore a € 12.838,01, considerando anche i redditi dei familiari.
Con questo articolo riportiamo la recente ordinanza n. 3501/2024 della Corte di Cassazione Civile che precisa quali sono i familiari di cui si devono considerare i redditi per essere ammessi al gratuito patrocinio.
vuoi un parere dall'avvocato?
chiedi una video consulenza
Cosa prevede la norma per essere ammessi al gratuito patrocinio
La disciplina del gratuito patrocinio è prevista dal D. P. R. 115/2002, e l’art. 76 in particolare prevede le “condizioni per l’ammissione”.
Riportiamo l’art. 76 del D. P. R. 115/2022:
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo , e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603 -bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater1. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
Cosa si intende per familiari ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio?
La Corte di Cassazione civile sez. II, con ordinanza n. 3501 del 7 febbraio 2024, ha stabilito il seguente principio.
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari del soggetto che ha richiesto il gratuito patrocinio.
Per familiari si intendono, non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica.
L'art. 76 prevede, quali condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 12.838,01, stabilendo, altresì, che, salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, tenuto conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva o del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
L'art. 112 del medesimo D.P.R. sancisce, poi, che il giudice revoca l'ammissione con decreto motivato:
a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera
d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
Secondo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, l'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115, secondo cui il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo D.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cass., Sez. 6-2, 21/7/2020, n. 15458), e anche della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica.
Infatti, secondo la Corte, nella materia del gratuito patrocinio, la locuzione “componente della famiglia” ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio (come in caso di convivenza more uxorio, vedi Cass. Civ. n. 4975/2022, Cass. Pen. n. 109/2005, Cass. Pen. n. 19349/2005, Cass. Pen. n. 13265/2004), e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio (Cass., Sez. 2, 26/6/2023, n. 18134).
Peraltro, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica, mentre, proprio perché la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 3/10/2022, n. 37207; Cass. Pen., Sez. 4, 22/9/2021, n. 36559; Cass. Pen., Sez. 4, 9/3/2017, n. 11470; Cass. Pen., Sez. 4, 17/2/2005, n. 19349).
© avvocaticollegati.it




