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27/08/2026Con questo articolo parliamo del contratto di spedalità, ossia del rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria pubblica o privata, nonché dei diritti e doveri che ne discendono in capo al paziente e all’ospedale o alla clinica.
Quando una persona viene ricoverata in un ospedale pubblico o si affida a una clinica privata, non nasce soltanto un rapporto con il medico che la visita o esegue l’intervento; tra il paziente e la struttura sanitaria si instaura anche un vero e proprio rapporto contrattuale, comunemente definito contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria.
In forza di tale contratto, l’ospedale o la clinica assume una serie di obblighi che non riguardano esclusivamente la corretta esecuzione delle cure mediche, poiché la struttura deve mettere a disposizione del paziente personale qualificato, ambienti adeguati, attrezzature funzionanti, medicinali, assistenza infermieristica e tutte le misure organizzative necessarie per affrontare anche eventuali complicazioni ed emergenze.
Se tali obblighi non vengono rispettati e il paziente subisce un danno alla salute, può sorgere una responsabilità della struttura sanitaria con il conseguente diritto al risarcimento.
- Che cos’è il Contratto di Spedalità?
- Quali Obblighi assume l’Ospedale o la Clinica?
- La Responsabilità della Struttura Sanitaria per Medici e Personale Sanitario
- I principali Diritti del Paziente
- Quali sono i Doveri del Paziente?
- Quando si verifica un Inadempimento del Contratto di Spedalità?
- Quali sono le Conseguenze dell’Inadempimento?
- Responsabilità Contrattuale e Termine di Prescrizione del Diritto al Risarcimento
- Che cosa deve Dimostrare il Paziente Danneggiato?
- Come Tutelarsi dopo un possibile Errore Medico
- Rivolgiti ad Avvocati Collegati per ottenere Giustizia e il Giusto Risarcimento
- Il Contratto di Spedalità Secondo la Giurisprudenza
Che cos’è il Contratto di Spedalità?
Il contratto di spedalità è il rapporto giuridico che si costituisce tra il paziente e l’ospedale pubblico o la clinica privata nel momento in cui la struttura accetta di erogare una prestazione sanitaria.
Non è necessario che il paziente sottoscriva un documento espressamente denominato “contratto di spedalità” perché il rapporto può sorgere con l’accettazione del paziente, il ricovero, l’accesso al pronto soccorso, l’esecuzione di una visita o l’inizio di un trattamento diagnostico o terapeutico.
La giurisprudenza considera questo rapporto un contratto atipico dal contenuto complesso perché la struttura non si limita, infatti, a mettere a disposizione un letto o una sala operatoria, ma assume l’obbligo di garantire un’assistenza sanitaria organizzata e adeguata alle condizioni del paziente.
La natura contrattuale della responsabilità riguarda sia le strutture private sia quelle pubbliche.
Il fatto che il paziente non paghi direttamente la prestazione, perché il costo è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale, non elimina il rapporto contrattuale con l’ospedale.
Quali Obblighi assume l’Ospedale o la Clinica?
Con il contratto di spedalità, la struttura sanitaria pubblica o privata assume diversi obblighi nei confronti del paziente.
Tra i principali doveri della struttura sanitaria nei confronti del pazienti rientrano:
• mettere a disposizione medici, infermieri e altro personale sanitario adeguatamente qualificato;
• organizzare correttamente i turni e garantire la continuità dell’assistenza;
• disporre di locali idonei, puliti e sicuri;
• fornire apparecchiature diagnostiche e terapeutiche efficienti;
• garantire la disponibilità dei medicinali e dei presidi necessari;
• adottare protocolli per prevenire infezioni ospedaliere, cadute e altri eventi dannosi;
• controllare adeguatamente il paziente durante il ricovero e dopo un intervento;
• eseguire tempestivamente esami, diagnosi e trattamenti;
• affrontare eventuali complicazioni ed emergenze;
• garantire una corretta comunicazione tra i diversi reparti e professionisti;
• conservare e compilare correttamente la cartella clinica;
• proteggere la riservatezza dei dati sanitari;
• fornire al paziente informazioni comprensibili sulle sue condizioni e sulle cure proposte.
Quindi, la struttura sanitaria può essere responsabile non soltanto per l’errore commesso da un medico, ma anche per una propria carenza organizzativa.
Si pensi, ad esempio, alla mancanza di personale, al ritardo nell’esecuzione di un esame urgente, al malfunzionamento di un’apparecchiatura, all’assenza di un protocollo di prevenzione delle infezioni o all’insufficiente sorveglianza di un paziente fragile.
La Responsabilità della Struttura Sanitaria per Medici e Personale Sanitario
L’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che la struttura sanitaria pubblica o privata risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvale.
La responsabilità sussiste anche quando il professionista non sia un dipendente della struttura o sia stato scelto dal paziente.
L’ospedale o la clinica può dunque essere chiamato a rispondere per gli errori commessi da:
• medici dipendenti;
• medici convenzionati o collaboratori esterni;
• chirurghi scelti dal paziente ma operanti all’interno della struttura;
• anestesisti;
• infermieri;
• ostetriche;
• tecnici sanitari;
• operatori sociosanitari;
• altri professionisti impiegati nell’assistenza.
L’articolo 1228 del Codice civile prevede infatti che il debitore che si avvale dell’opera di terzi per adempiere la propria obbligazione risponda anche dei fatti dolosi o colposi di questi ultimi.
Il paziente che subisce danni alla salute per errori del personale medico sanitario o per disservizi della struttura ha quindi diritto al risarcimento per responsabilità contrattuale di quest’ultima.
I principali Diritti del Paziente
Il contratto di spedalità pone il paziente al centro del rapporto di cura. Chi accede a una struttura sanitaria conserva pienamente i propri diritti fondamentali, tra i quali il diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione.
Diritto a cure appropriate e sicure
Il paziente ha diritto a ricevere prestazioni conformi alle conoscenze scientifiche, alle buone pratiche clinico-assistenziali e, quando esistenti, alle linee guida applicabili al caso concreto.
Ciò non significa che l’ospedale debba garantire sempre la guarigione. La medicina non può eliminare ogni rischio e una complicanza può verificarsi anche quando il trattamento è stato correttamente eseguito. La struttura deve tuttavia garantire una condotta diligente, prudente, tecnicamente adeguata e un’organizzazione proporzionata alle necessità del paziente.
Diritto a essere informato
Il paziente deve ricevere informazioni chiare e comprensibili sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi del trattamento, sulle possibili alternative e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto.
L’informazione deve essere personalizzata. La semplice firma su un modulo prestampato non dimostra automaticamente che il paziente sia stato informato in modo completo e consapevole.
Diritto al consenso informato
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Il paziente capace di decidere può accettare o rifiutare una cura e può revocare in qualsiasi momento il consenso già espresso. La legge n. 219/2017 tutela espressamente la vita, la salute, la dignità e l’autodeterminazione della persona.
L’assenza di un valido consenso informato può determinare un’autonoma responsabilità qualora abbia leso il diritto del paziente all’autodeterminazione oppure abbia causato un danno alla salute risarcibile, secondo i presupposti individuati dalla giurisprudenza.
Diritto alla riservatezza
Le informazioni sulla salute appartengono alla sfera più intima della persona. Ospedali, cliniche e professionisti devono trattare i dati sanitari con particolare cautela, impedendone la conoscenza o la diffusione a soggetti non autorizzati.
Diritto alla cartella clinica
Il paziente può richiedere copia della propria documentazione sanitaria. La cartella clinica è fondamentale perché consente di ricostruire le condizioni iniziali, gli esami effettuati, le terapie somministrate, l’andamento del ricovero e le eventuali complicazioni.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 24/2017, la direzione sanitaria deve fornire la documentazione sanitaria disponibile entro sette giorni dalla richiesta, preferibilmente in formato elettronico. Le eventuali integrazioni devono essere consegnate entro il termine massimo di trenta giorni.
Il paziente dovrebbe chiedere non soltanto la cartella clinica, ma anche i tracciati, le immagini radiologiche, i supporti contenenti TAC o risonanze magnetiche, i referti istologici, la scheda anestesiologica e ogni altro documento utile.
Quali sono i Doveri del Paziente?
Anche il paziente è tenuto a comportarsi secondo correttezza e buona fede durante il rapporto di cura.
In particolare, dovrebbe:
• fornire informazioni veritiere sulle proprie condizioni di salute;
• comunicare allergie, terapie già in corso e precedenti patologie;
• riferire tempestivamente nuovi sintomi o peggioramenti;
• collaborare con medici e infermieri, nei limiti delle proprie condizioni;
• rispettare le regole della struttura e i diritti degli altri pazienti;
• mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del personale;
• seguire le prescrizioni ricevute oppure comunicare consapevolmente il proprio rifiuto;
• presentarsi agli appuntamenti o avvisare in caso di impedimento;
• pagare, quando dovuti, ticket o prestazioni private.
Il dovere di collaborazione non annulla però il diritto all’autodeterminazione perché il paziente può rifiutare un trattamento, purché sia stato adeguatamente informato sulle conseguenze della propria decisione.
Un’eventuale condotta imprudente o non collaborativa del paziente può essere valutata ai fini del risarcimento se ha contribuito concretamente a causare o aggravare il danno. Non può, tuttavia, essere invocata in modo generico dalla struttura per nascondere errori diagnostici, terapeutici od organizzativi.
Quando si verifica un Inadempimento del Contratto di Spedalità?
Si ha un inadempimento quando l’ospedale o la clinica non esegue correttamente uno degli obblighi assunti e tale condotta provoca un danno al paziente.
Alcuni possibili esempi di inadempimento dell’ospedale o della clinica sono:
• diagnosi errata o formulata con grave ritardo;
• intervento chirurgico eseguito in modo scorretto;
• omessa sorveglianza postoperatoria;
• mancato riconoscimento di una complicanza;
• terapia farmacologica inappropriata;
• errore nella somministrazione di un medicinale;
• infezione contratta per carenze igieniche o organizzative;
• caduta del paziente durante il ricovero;
• dimissione prematura;
• ritardo nell’intervento di uno specialista;
• insufficienza di personale sanitario;
• apparecchiature non funzionanti o non adeguatamente controllate;
• perdita o incompleta compilazione della documentazione clinica;
• mancata acquisizione di un valido consenso informato;
• difetto di comunicazione tra medici, reparti o strutture.
La presenza di un risultato negativo non dimostra automaticamente un caso di malasanità.
Per ottenere il risarcimento occorre accertare l’esistenza di una condotta negligente, imprudente, imperita oppure di una carenza organizzativa e verificare il rapporto causale tra tale inadempimento e il danno subito.
Quali sono le Conseguenze dell’Inadempimento?
Se l’inadempimento della struttura ha causato un danno, il paziente può chiedere il risarcimento delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali.
A seconda del caso, il risarcimento può comprendere:
• danno biologico temporaneo e permanente;
• sofferenza morale;
• spese mediche e riabilitative;
• costi dell’assistenza personale;
• perdita o riduzione della capacità lavorativa;
• mancato guadagno;
• necessità di cure e ausili futuri;
• lesione del diritto all’autodeterminazione;
• peggioramento della qualità della vita.
Se l’errore medico provoca il decesso del paziente, i familiari possono chiedere il risarcimento dei danni subiti personalmente per la perdita del rapporto parentale.
In presenza dei relativi presupposti, gli eredi possono inoltre far valere i diritti risarcitori maturati dalla vittima prima della morte.
Ogni voce di danno deve essere valutata sulla base delle caratteristiche concrete della vicenda, dell’età del paziente, della gravità delle lesioni, delle conseguenze sulla vita quotidiana e dei rapporti familiari effettivamente esistenti
Responsabilità Contrattuale e Termine di Prescrizione del Diritto al Risarcimento
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale. In linea generale, il diritto del paziente al risarcimento nei confronti dell’ospedale o della clinica è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dieci anni.
Il calcolo della prescrizione può però dipendere dal momento in cui il danno si manifesta ed è oggettivamente riconoscibile come possibile conseguenza della condotta sanitaria.
Per i danni richiesti autonomamente dai familiari e per le azioni esercitate direttamente nei confronti del singolo professionista possono operare regole e termini differenti.
È quindi opportuno rivolgersi rapidamente a un avvocato esperto in responsabilità sanitaria, senza attendere l’avvicinarsi della scadenza.
Che cosa deve Dimostrare il Paziente Danneggiato?
In una controversia per responsabilità sanitaria, il paziente deve allegare e provare il rapporto con la struttura, il danno subito e il collegamento causale tra la condotta sanitaria contestata e il peggioramento delle proprie condizioni.
La struttura, nell’ambito della responsabilità contrattuale, deve dimostrare di avere adempiuto correttamente oppure che l’inadempimento è stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile non imputabile alla propria organizzazione o al proprio personale.
Questi accertamenti richiedono quasi sempre una perizia medico-legale, eventualmente svolta insieme a uno specialista della branca medica interessata.
Non è sufficiente dimostrare che il paziente sia entrato in ospedale e ne sia uscito con un problema di salute: occorre ricostruire tecnicamente ciò che è accaduto e confrontare l’operato dei sanitari con la condotta corretta richiesta nel caso concreto.
Come Tutelarsi dopo un possibile Errore Medico
Quando si sospetta un inadempimento del contratto di spedalità, è importante evitare valutazioni affrettate e procedere con metodo giuridico e medico legale.
Il paziente o i familiari dovrebbero:
1. richiedere la cartella clinica completa;
2. acquisire immagini diagnostiche, tracciati e supporti digitali;
3. conservare prescrizioni, ricevute e documenti relativi alle spese sostenute;
4. preparare un promemoria cronologico della vicenda;
5. annotare i nomi dei professionisti e degli eventuali testimoni;
6. evitare di consegnare documenti originali senza conservarne una copia;
7. sottoporre il caso a un avvocato e a un medico legale esperti in malasanità.
Se la valutazione tecnica individua un errore e un rapporto causale con il danno, può essere inviata una richiesta di risarcimento alla struttura sanitaria e alla relativa compagnia assicurativa.
Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, la tutela può proseguire attraverso la mediazione, l’accertamento tecnico preventivo previsto dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile o, quando necessario, una causa civile.
La scelta della procedura dipende dalle caratteristiche del caso e dalle prove disponibili e il nostro gruppo di Avvocati Collegati può certamente consigliare la scelta migliore per procedere con una richiesta di risarcimento.
Rivolgiti ad Avvocati Collegati per ottenere Giustizia e il Giusto Risarcimento
Chi ha subito un danno alla salute per un errore medico, una diagnosi tardiva, un intervento eseguito in modo scorretto o una carenza organizzativa dell’ospedale non dovrebbe affrontare da solo una vicenda tanto complessa.
Il gruppo Avvocati Collegati si occupa dal 2004 di casi di malasanità e richieste di risarcimento in tutta Italia, avvalendosi della collaborazione di medici legali e specialisti nelle diverse branche della medicina.
Il primo passo consiste nella raccolta della documentazione clinica e nella ricostruzione della vicenda. Il caso viene quindi esaminato dai consulenti medici, che verificano se la struttura sanitaria o il suo personale abbiano violato gli obblighi derivanti dal contratto di spedalità e se tale condotta abbia causato il danno lamentato.
Quando emergono i presupposti della responsabilità, i nostri avvocati possono assistere il paziente o i suoi familiari nella richiesta stragiudiziale, nella trattativa con la compagnia assicurativa e, se necessario, nel procedimento giudiziario.
Ottenere giustizia significa ricostruire con precisione ciò che è accaduto, dimostrare l’errore attraverso una seria perizia medico-legale e chiedere il giusto risarcimento per tutte le conseguenze che il paziente e la sua famiglia hanno dovuto affrontare.
Se hai bisogno di assistenza per un caso di malasanità che riguarda te o un tuo familiare, chiama subito il nostro Numero Verde Malasanità 800912301 o usa la chat WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito: un avvocato sarà pronto per darti assistenza gratuita.
Il Contratto di Spedalità Secondo la Giurisprudenza
La responsabilità della struttura sanitaria ex articolo 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze). Cassazione civile sez. III, 18/03/2026, n. 6499.
Il rapporto nascente dalla conclusione del contratto di spedalità concluso tra paziente e struttura sanitaria o medico ha effetti solo tra le parti; di conseguenza i congiunti del paziente deceduto, qualora agiscano per il risarcimento di danni da loro direttamente patiti (" jure proprio "), possono agire soltanto invocando la responsabilità aquiliana, con l'azione extracontrattuale di cui all' articolo 2043 c.c.. Corte appello Torino sez. III, 6/02/2026, n. 267.
Posto che il contratto di spedalità concluso tra la struttura sanitaria ed il paziente non estende i propri effetti ai prossimi congiunti, va da sé che responsabilità dell'ente ospedaliero opera solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto " jure hereditatis " e non anche in relazione al danno " jure proprio " invocato dai congiunti del paziente. Infatti la natura contrattuale del contratto di spedalità riverbera i suoi effetti solo con riguardo ai danni che hanno attinto direttamente la c.d. vittima primaria, laddove il risarcimento dei danni patiti " jure proprio " dai congiunti va ricondotto ad una responsabilità di tipo extracontrattuale, non essendo essi legati alla struttura sanitaria da alcun rapporto contrattuale.
Corte appello Firenze sez. IV, 2/01/2026, n. 71.
La III sezione civile ha rigettato il ricorso della struttura poiché la Corte distrettuale ha con chiarezza affermato, in coerenza con quanto statuito dal Tribunale, che si è trattato di responsabilità della struttura “per fatto proprio”, derivante dal “perfezionato contratto atipico di spedalità”, che doveva ritenersi includere gli “obblighi di vigilanza”, “non ostandovi le inefficaci previsioni regolamentari interne né le dichiarazioni della figlia all'ingresso della madre, indicata come parzialmente autosufficiente e non pericolosa per gli altri, nella casa di riposo, posta la necessaria conoscenza da ritenere emersa in fatto e consolidatasi nel corso della non breve permanenza, dell'assistita, senza che fossero intervenute, all'esito, richieste di modifica del rapporto contrattuale da parte dei gestori del gerocomio”. Correttamente, dunque, la responsabilità è stata ritenuta della struttura, dovendo qualificarsi la condotta della dipendente a mezzo della quale l'ente agisce, ai sensi dell' articolo 1228, cod. civ.. Cassazione civile sez. III, 29/09/2025, n. 26320.
Il rapporto paziente-struttura va valutato in termini distinti rispetto a quello paziente-medico, riqualificando il primo come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), al quale si applicano le regole ordinarie di cui all' articolo 1218 c.. Per il raggiungimento della prova della responsabilità del sanitario o della struttura spetta al danneggiato (ovvero agli eredi nel caso di specie) dimostrare o che inadempimento non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, non ha in concreto dato causa al danno; d' altra parte posto che costituisce inadempimento rilevante, ai fini della responsabilità risarcitoria nelle obbligazioni così dette di comportamento, non già qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, l' allegazione del creditore (danneggiato) non può limitarsi alla deduzione di un semplice inadempimento, qualunque esso sia, ma deve riferirsi ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Tribunale Trieste, 27/06/2025, n. 582.
Sia la responsabilità incombente sulla struttura sanitaria, quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima consegue all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal c.d. 'contratto di spedalità' che la struttura deve adempiere in prima persona o attraverso il proprio personale sanitario; il medico risponde, sempre a titolo contrattuale, in esito alla violazione di un obbligo di condotta fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento del paziente in seguito al contatto sociale avuto con il sanitario, che diviene direttamente responsabile ex articolo 1218 c.c. della violazione di siffatto obbligo. Corte appello Brescia sez. II, 29/01/2025, n. 73.
In materia di 'malpractice medica', laddove la responsabilità incombente sulla struttura sanitaria ha natura contrattuale, la lesione subìta dai parenti del degente defunto per la perdita o la lesione del rapporto parentale ha invece natura extracontrattuale, non estendendosi gli effetti protettivi del contatto sociale di spedalità a coloro che non rivestono la qualità di parte negoziale. Tale distinzione non è di poco conto dal momento che essa si riflette sul regime probatorio: pertanto spetta ai parenti del paziente deceduto provare il danno-evento, il nesso di causalità tra la asserita negligenza assunta dall'ente ospedaliero ed i profili di colpa ascrivibili allo stesso ente. Tribunale Ivrea sez. I, 26/09/2024, n. 1097.
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