
Assistenza Malasanità: Avvocati per Risarcimento da Errori Medici
20/12/2024
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17/01/2025Con questo articolo riportiamo le principali sentenze su casi di risarcimento danni per malasanità che sono state pronunciate dai vari Tribunali di tutta Italia.
Si tratta di una lunga lista di massime sul tema della responsabilità medico-sanitaria che possono risultare utili per pazienti vittime di malasanità e loro familiari.
Infatti, chi ha subito danni diretti (il paziente) o indiretti (i suoi prossimi congiunti) può acquisire alcune nozioni base sulla materia del risarcimento danni da colpa medica e prevedere una possibile evoluzione giudiziaria del proprio caso.
I nostri avvocati si occupano di risarcimento danni da malasanità dal 2004 in tutta Italia e restano a disposizione di chi ha subito danni per errori medici tramite il nostro Numero Verde Malasanità.
- Risarcimento del danno iatrogeno differenziale
- Risarcimento per errori medici durante gravidanza-travaglio-parto
- L’onere della prova per il paziente nelle cause per risarcimento da errori medici
- L’onere della prova per i familiari del paziente rimasto leso o morto
- La valutazione ex ante della condotta colposa medica
- Suicidio del paziente psichiatrico per omessa vigilanza
- La natura percipiente della Consulenza Tecnica d’Ufficio (C. T. U.)
- Colpa medica per errata, tardiva o omessa diagnosi
- Il principio giuridico della probabilità prevalente
- Il risarcimento del danno da perdita di chance
- Nesso causale tra errore medico e danno secondo il “più probabile che non”
- Il danno estetico post mastectomia
- Responsabilità della ASL per colpa del medico convenzionato
- Il rapporto tra medico, paziente e struttura sanitaria è di tipo contrattuale
- Discrezionalità del giudice nell’ammissione della perizia medico-legale
- La struttura sanitaria risponde dell’operato dei sanitari
- La cartella clinica incompleta non può svantaggiare il paziente
- Distinzione tra complicanze prevedibili ma non evitabili, ed eventi prevedibili
- Responsabilità sanitaria per disorganizzazione e carenze
- Verifica della adeguatezza delle linee guida mediche al caso concreto
- Il reato di rifiuto di atti d’ufficio del medico
Risarcimento del danno iatrogeno differenziale
In tema di risarcimento del danno alla salute, qualora vi sia un concorso tra una menomazione non imputabile all'errore medico e un'altra che lo è, il danno può essere risarcito secondo i criteri del cosiddetto danno differenziale solo se, attraverso un giudizio controfattuale, è accertato che le due tipologie di postumi sono in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza ovvero che i postumi causati dall'errore medico vanno aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario o che la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti dall'errore medico. In caso contrario, se la menomazione risulta soltanto coesistente, il danno iatrogeno deve essere completamente risarcito. Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29549, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Risarcimento per errori medici durante gravidanza-travaglio-parto
In tema di responsabilità medica, quando le gravi patologie da cui è risultato affetto il bambino alla nascita secondo una valutazione ex ante condotta alla luce del criterio causale del più probabile che non, possono ragionevolmente ascriversi alla mancata esecuzione di un monitoraggio continuo attraverso cui sarebbe stato possibile avvedersi con tempestività della sofferenza del feto, deriva il comportamento colposo e inadempiente per omissione del descritto atto diagnostico clinico che ha impedito una tempestiva valutazione delle condizioni del feto e, di conseguenza, un possibile tempestivo intervento terapeutico per evitarne la grave sofferenza perinatale. Corte appello, Ancona, 25/10/2024, n. 1525, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
L’onere della prova per il paziente nelle cause per risarcimento da errori medici
In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Cassazione civile sez. III, 21/10/2024, n.27142, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
L’onere della prova per i familiari del paziente rimasto leso o morto
In materia di 'malpractice medica', laddove la responsabilità incombente sulla struttura sanitaria ha natura contrattuale, la lesione subìta dai parenti del degente defunto per la perdita o la lesione del rapporto parentale ha invece natura extracontrattuale, non estendendosi gli effetti protettivi del contatto sociale di spedalità a coloro che non rivestono la qualità di parte negoziale. Tale distinzione non è di poco conto dal momento che essa si riflette sul regime probatorio: pertanto spetta ai parenti del paziente deceduto provare il danno-evento, il nesso di causalità tra la asserita negligenza assunta dall'ente ospedaliero ed i profili di colpa ascrivibili allo stesso ente. Tribunale, Ivrea, sez. I, 26/09/2024, n. 1097, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
La valutazione ex ante della condotta colposa medica
La condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante, ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento. Cassazione civile, sez. III, 22/08/2024, n. 23028, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Suicidio del paziente psichiatrico per omessa vigilanza
Sussiste la responsabilità della struttura di assistenza a soggetti affetti da patologie psichiatriche per il suicidio di un paziente, in assenza di prova del corretto adempimento della prestazione dovuta, ed in particolare del dovere di sorveglianza e di valutazione dell'andamento della patologia e adeguatezza del tipo di struttura di ricovero. Corte appello, Napoli, sez. IX, 13/08/2024, n. 3462, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
La natura percipiente della Consulenza Tecnica d’Ufficio (C. T. U.)
La materia della responsabilità medica è molto tecnica e, come tale, richiede delle conoscenze specialistiche non solo per la comprensione dei fatti, ma anche per la loro stessa rilevabilità. Per tale motivo la consulenza tecnica d'ufficio, in tale ambito, può avere natura 'percipiente', sicché il giudice ben può affidare al perito non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti stessi, facendo della consulenza una vera e propria fonte oggettiva di prova. Tribunale, Bologna, sez. III, 31/07/2024, n. 2228, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Colpa medica per errata, tardiva o omessa diagnosi
Sussiste l'ipotesi di responsabilità medico sanitaria da negligenza non solo nei casi in cui siano imputabili ai medici delle omesse diagnosi delle lesioni, ma anche laddove il sanitario abbia omesso di eseguire gli accertamenti diagnostici necessari in presenza di sospetti derivanti da precedenti visite mediche. Tribunale, Ferrara, sez. I, 23/07/2024, n. 783, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Il principio giuridico della probabilità prevalente
Nel caso di responsabilità medica derivante dalla concomitanza di più cause, tutte astrattamente idonee ad aver provocato l'evento di danno, deve essere applicato il criterio della c.d. 'probabilità prevalente', in virtù del quale il giudice deve prima eliminare, dal novero di tutte le ipotesi valutabili, quelle meno probabili; poi analizzare le rimanenti ipotesi più probabili ed, infine, scegliere tra queste quella che, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, abbia ricevuto maggiori conferme dagli elementi di fatto indiziari, assumendo cosi la veste di probabilità prevalente. Tribunale, Torino, sez. I, 15/07/2024, n. 4010, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Il risarcimento del danno da perdita di chance
In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità medica, la chance non rappresenta una semplice aspettativa di fatto bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un certo risultato o un determinato bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, cosicché la sua perdita configura un danno concreto ed attuale; da ciò discende che la domanda di risarcimento del danno per la perdita di chance ha un oggetto ontologicamente diverso rispetto alla domanda di risarcimento del danno causato dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, connotato da incertezza non causale, bensì, eventistica. Tribunale, Foggia, sez. II, 09/07/2024, n. 1866, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Nesso causale tra errore medico e danno secondo il “più probabile che non”
Il nesso causale fra la condotta del medico ed il danno arrecato al paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del primo, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del 'più probabile che non'. Tribunale, Bologna, sez. III, 04/07/2024, n. 1971, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Il danno estetico post mastectomia
La responsabilità della struttura ospedaliera è dunque ente di natura contrattuale, per cui l'onere del paziente consiste nella dimostrazione dell'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che no, causa del danno. Nel caso di specie è emerso con buon margine di probabilità che l'utilizzo della procedura ordinaria per la ricostruzione mammaria post mastectomia avrebbe comportato un effetto esteticamente migliore con ripresa migliore della paziente e senza gli esiti cicatriziali dai quali risulta essere affetta. DI talché sussiste la responsabilità della struttura sanitaria per l'errata applicazione della procedura. Tribunale, Ferrara, 04/06/2024, n. 586, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Responsabilità della ASL per colpa del medico convenzionato
La ASL è responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento. Cassazione civile, sez. III, 28/05/2024, n. 14846, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Il rapporto tra medico, paziente e struttura sanitaria è di tipo contrattuale
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni riportati dal paziente a seguito dell'operato dei sanitari è riconducibile al modello della responsabilità contrattuale e trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all' art. 1176, comma 2, c.c. Tribunale, Potenza, 16/05/2024, n. 834, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Discrezionalità del giudice nell’ammissione della perizia medico-legale
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.13038, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
La struttura sanitaria risponde dell’operato dei sanitari
Acclarata mediante la ctu l'erronea scelta terapeutica in relazione all'intervento e la non corretta esecuzione del successivo intervento va, senza dubbio affermata la responsabilità della struttura sanitaria. La struttura sanitaria a seguito dell’accettazione del paziente conclude un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico. Tribunale, Bari, sez. III, 09/05/2024, n. 2147, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
La cartella clinica incompleta non può svantaggiare il paziente
In tema di responsabilità medica, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. Cassazione civile, sez. III, 26/04/2024, n. 11224, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Distinzione tra complicanze prevedibili ma non evitabili, ed eventi prevedibili
Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all' articolo 1218 del Cc non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Cassazione civile, sez. III, 08/04/2024, n. 9198, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Responsabilità sanitaria per disorganizzazione e carenze
Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità. Cassazione civile, sez. III, 15/03/2024, n. 7074, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Verifica della adeguatezza delle linee guida mediche al caso concreto
Al fine escludere la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria non è sufficiente verificare che la condotta assunta sia stata conforme alle linee guida, ma bisogna accertare che queste ultime fossero adeguate al caso concreto. Cassazione penale, sez. IV, 14/03/2024, n. 17678, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio del medico
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l'intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave, trattandosi di un reato di pericolo per il quale a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli in concreto meno grave di quanto potesse prevedersi. In sostanza, il delitto di omissione di atti d'ufficio è integrato ogniqualvolta il medico di turno, pubblico ufficiale, a fronte ad una riferita sintomatologia ingravescente e alla richiesta di soccorso, che presenti inequivoci connotati di gravità e di allarme, neghi un atto non ritardabile, quale appunto quello di un accurato esame clinico volto ad accertare le effettive condizioni del paziente. Cassazione penale, sez. VI, 17/01/2024, n. 11085, tra le principali sentenze di malasanità del 2024.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico sanitaria.
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