
Colonscopia mal praticata e risarcimento per malasanità
01/07/2024
Avvocati Malasanità Bari – Studio Legale Barsotti
10/07/2024In quanto Avvocati a Lucca che ci occupiamo di risarcimento danni da Malasanità, ci sembra utile riportare alcune delle più note sentenze emesse negli ultimi anni dal Tribunale di Lucca nel settore della responsabilità professionale medica.
Questo articolo può essere utile, sia per le persone che intendono rivolgersi al Tribunale di Lucca per cause di Malasanità, sia per gli Avvocati che assistono o assisteranno davanti al suddetto Tribunale vittime di Malasanità.
Restiamo a disposizione come Studio Legale di Avvocati a Lucca per assistenza legale a vittime di Malasanità che intendono ottenere il risarcimento danni.
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Alcuni casi di Malasanità a Lucca
• Il danno da perdita del rapporto parentale consiste nel vuoto esistenziale lasciato dalla perdita di un congiunto ai famigliari, che soffrono il fatto di non poter più godere della presenza del famigliare e di non poter più vivere le relazioni di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita irreversibilmente stravolto dalla morte del congiunto. La liquidazione del danno parentale va operata esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c. c.. Tuttavia, per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto nonché l'uniformità di giudizio in casi simili, la liquidazione di tale danno va ancorata ad un sistema tabellare, privilegiando quello predisposto dal tribunale di Milano (Tribunale, Lucca, sez. I, 14/04/2022, n. 365).
• In materia di responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione della struttura sanitaria, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, fornendo la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Tribunale, Lucca, sez. I, 03/09/2021, n. 757).
• In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Tribunale, Lucca, 20/11/2020, n. 1081).
• In tema di responsabilità della struttura sanitaria, l'art. 7 della l. n. 24/2017 , c.d. Legge Gelli – Bianco, prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. . Sul piano probatorio, pertanto, conformemente alle regole di riparto dell'onus probandi previste in ambito contrattuale, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione della struttura, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, fornendo la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Tribunale, Lucca, 14/08/2020, n. 733).
• In tema di interruzione della gravidanza in caso di malformazioni del feto, ha diritto al risarcimento dei danni la madre che provi che avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza, ricorrendone le condizioni di legge, ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale. Tale prova può essere fornita anche solo attraverso presunzioni (Tribunale, Lucca, 03/10/2018, n. 1428).
• La perdita di chance di guarigione si sostanzia in un danno alla persona, consistente non già solo nella probabilità, ma anche nella possibilità della consecuzione di un determinato vantaggio rappresentato dalla conservazione di una miglior qualità di vita durante il decorso di una malattia e/o da una maggior durata della vita rispetto a quella effettivamente verificatesi. Di conseguenza va affermata la responsabilità dei sanitari che, con la loro condotta omissiva colpevole, abbiano determinato la anticipazione dell’evento morte del paziente, anche se questo si sarebbe comunque verificato, attese le gravi patologie del paziente stesso, riducendone le aspettative di vita (Tribunale, Lucca, 28/09/2018, n. 1386).
• In tema di responsabilità medica, l'eventuale correttezza dell'operato dei medici non esclude la configurabilità di un'autonoma e diretta responsabilità della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, in relazione ad esempio all'insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato (Tribunale, Lucca, 31/08/2017, n. 1593).
• In tema di responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria in cui costui opera, sia essa pubblica o privata, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), ai sensi dell'art. 1218 c.c., il paziente ha l'onere di allegare l'inadempimento e non la colpa né la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o a non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 c.c..) essere allegata e provata dal medico (Tribunale, Lucca, 12/12/2016, n. 2578).
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