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06/05/2021Il fondo patrimoniale è una convenzione grazie alla quale determinati beni possono essere destinati a fare fronte ai bisogni della famiglia ed è per questo che viene definito “patrimonio di destinazione”.
Sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.
Costituzione, Contenuto e Pubblicità del Fondo Patrimoniale
L’art 167 cc sancisce che il fondo patrimoniale può essere costituito da diversi soggetti:- Un solo coniuge o entrambi.
- Un terzo.
La costituzione del fondo patrimoniale da parte di uno o entrambi i coniugi può avvenire per atto pubblico contestualmente all’atto di matrimonio o in un momento successivo.
La costituzione da parte di un terzo può avvenire sia per atto pubblico tra vivi che per testamento.
Possono far parte del fondo patrimoniale:
- Beni mobili registrati: navi, aeromobili, autoveicoli. Tutti quei beni che pur essendo mobili sono iscritti nei pubblici registri a causa della loro importanza economica.
- Beni immobili: costruzioni stabili, terreni, fabbricati.
- Universalità di beni mobili: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. un gregge, una pinacoteca, una biblioteca).
- Titoli di credito: documenti che portano con sé una situazione giuridica che conferisce al titolare il diritto ad una prestazione (pagamento di una somma di denaro; riconsegna di beni determinati).
Il fondo patrimoniale è sottoposto ad una doppia forma di pubblicità:
- Annotazione nei registri dello stato civile: ha funzione dichiarativa volta a rendere l’atto opponibile ai terzi.
La Corte di Cassazione ritiene che solo questa sia idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale a soggetti terzi.
- Trascrizione: ha funzione di pubblicità notizia.
Amministrazione del Fondo Patrimoniale
L’amministrazione dei beni che fanno parte del fondo spetta ai coniugi con una doverosa distinzione tra:- Atti di straordinaria amministrazione: atti che possono modificare la struttura o consistenza del patrimonio (compravendita, donazione). In questo caso i coniugi devono agire in modo congiunto, quindi entrambi devono esprimere il loro parere positivo. Nell’ipotesi in cui vi sia disaccordo ed un coniuge neghi il proprio consenso al compimento di un atto, il coniuge che ha interesse a compierlo può chiederne l’autorizzazione al giudice dimostrando che sono perseguiti gli interessi della famiglia.
- Atti di ordinaria amministrazione: tutti gli atti che non rientrano tra quelli di straordinaria amministrazione. In questo caso i coniugi possono agire anche disgiuntamente.
Si deve ricordare che i frutti dei beni che fanno parte del fondo patrimoniale, possono essere usati solo per i bisogni della famiglia.
Fondo Patrimoniale e Azione Revocatoria
L’art 2740 cc sancisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Secondo questo articolo, infatti, il creditore che deve soddisfare una propria pretesa, può aggredire tutti i beni del debitore.Tramite la costituzione di un fondo patrimoniale si deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale previsto dall’art. 2740 del codice civile, poiché i beni conferiti in fondo possono essere aggrediti solo in virtù dei crediti sorti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia tra i quali rientrano tutte le esigenze di vita dei suoi componenti per la cui individuazione si deve tenere conto delle condizioni economico-sociali della famiglia stessa.
Questo vincolo di impignorabilità impresso ai beni inclusi nel fondo patrimoniale può essere utilizzato dal debitore come strumento per preservare il patrimonio dalle eventuali azioni dei creditori, ed è proprio per questo che il nostro codice con l’art 2901 fornisce ai creditori che abbiano subito un danno a seguito della costituzione del fondo patrimoniale la possibilità di tutelarsi esercitando l’azione revocatoria che ha lo scopo di far dichiarare dal tribunale inefficace nei loro confronti il fondo.
Il termine di prescrizione per esercitare questa azione è di cinque anni dalla data dell’atto con riferimento al giorno in cui viene annotato nell’atto di matrimonio
Fondo Patrimoniale e Fallimento
L’art 46 della legge fallimentare specifica che i beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento mentre l’art 67 della stessa legge riporta che non hanno effetto per i creditori gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori rispetto alla della dichiarazione di fallimento.La costituzione di fondo patrimoniale è per definizione un atto a titolo gratuito anche se compiuto da entrambi i coniugi, poiché chi ottiene il vantaggio non deve corrispondere alcun corrispettivo, quindi rientra tra l’elenco degli atti soggetti a revocatoria fallimentare qualora sia compiuto nel lasso di tempo indicato dall’art 67.
Cessazione del Fondo Patrimoniale
La cessazione del fondo patrimoniale comporta lo scioglimento del vincolo di destinazione e avviene in modo diverso nel caso in cui siano presenti o meno figli minori.Nel primo caso il fondo perdura fino al compimento della maggiore età del figlio minore ed il giudice può dettare, su istanza dell’interessato, norme per l’amministrazione del fondo.
Nel caso in cui non siano presenti figli minori il fondo termina a seguito dell’annullamento o scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Recenti Sentenze sul Fondo Patrimoniale
Il fondo patrimoniale non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Cass. civ. n. 19376/2017.
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. Cass. civ. n. 2530/2015.
La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Cass. civ. n. 21658/2009.
I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. All’uopo, il criterio per individuare i crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, sicché non assume rilievo la natura latamente pubblicistica del credito vantato. Tribunale Asti sez. I, 04/02/2021, n.92.
La nozione di debito contratto per le esigenze della famiglia è molto ampia e comprende anche il debito riconducibile all’attività professionale o d’impresa del coniuge, con la sola esclusione delle ipotesi di insorgenza per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Tribunale Pordenone, 12/02/2021
La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal terzo, in quanto atto di liberalità, può essere oggetto di revocazione per sopravvenienza di figli. Cassazione civile sez. II, 29/01/2026, n. 1950.
Destinare beni ai bisogni della famiglia significa sottrarli all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. Cassazione civile sez. III, 10/10/2025, n. 27178.
Il fondo patrimoniale, di cui all'art. 170 c.c., può essere opposto a esecuzione o all'iscrizione di ipoteca, allorquando ricorrano due condizioni, la prima, che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, la seconda, che il creditore fosse a conoscenza di detta estraneità il cui onere probatorio grava sul debitore riguardo alla natura del debito. Corte Giustizia Trib. II grado Perugia Umbria sez. II, 12/08/2025, n. 210.
La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori. Cassazione civile sez. III, 30/06/2025, n. 17638.
In tema di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti. Cassazione civile sez. I, 24/06/2025, n. 16909.
In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione. Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n. 10547.
L'azione revocatoria ordinaria può avere ad oggetto anche atti compiuti prima del sorgere del credito, quali la costituzione di un fondo patrimoniale, purché vi siano il “consilium fraudis” e l'”eventus damni”. In tal caso è irrilevante se l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito, potendo comunque esservi dolosa preordinazione da parte del debitore. Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n. 10546.
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