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29/10/2026Avvocati Collegati è un gruppo di avvocati che dal 2004 si occupa di risarcimento danni in tutta Italia, avvalendosi di consulenti medici legali e specialisti nelle varie branche della medicina per perizie.
Con questo articolo parliamo della differenza tra nesso causale materiale e nesso causale giuridico, ossia delle conseguenze che un caso di malasanità può avere a livello clinico e a livello giuridico.
Il Nesso di Causalità tra Malasanità e Danni in Sede Penale e Civile
Prima di parlare della differenza tra nesso di causalità materiale e giuridica in ambito di responsabilità medica, è opportuno fare il punto sul concetto di nesso di causalità in generale.
E ben noto che - dopo ampia e travagliata elaborazione giurisprudenziale (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ. 4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008) - oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità medico-sanitaria penale, dove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", ed in materia di responsabilità medico-sanitaria civile, ove vige la regola del "più probabile che non".
Nel primo caso, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo).
Nel secondo caso, dove vige la regola della prova del “più probabile che non", viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d. generale - idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) - dalla causalità c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale).
In merito alla causalità c. d. individuale, si è soliti applicare la teoria del c.d. rischio specifico.
In base a questa teoria, si perviene all'accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale - che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo - con il criterio del rischio specifico - alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque, quando danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto, realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto. Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del "più probabile che non" (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576).
Quindi, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.
In ogni caso, tra la condotta medico-sanitaria (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo "deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso" (Cass. 23915/2013).
Nesso di Causalità Materiale e Giuridico
Le premesse di ordine generale vanno verificate ed integrate alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in subiecta materia, ormai consolidata sui seguenti principi:
1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra il comportamento del personale medico-sanitario astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento lesivo o fatale subito dal paziente;
2) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta medica ed evento dannoso (lesioni o morte), si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte del personale medico-sanitario autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito);
3) il nesso di causalità materiale tra condotta medico-sanitaria ed evento dannoso subito dal paziente è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso;
4) il nesso di causalità giuridica è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, per sé soli idonei a determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti;
5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri: a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi; b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura; con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento / comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non / probabilistica con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente" (Cass. n. 7997 del 2005).
In definitiva, nell'ambito della responsabilità civile medica il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del sanitario (riferibile alla struttura, che opera attraverso di esso) si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento.
L’Accertamento della Causalità Materiale con una Perizia Medico-Legale
Quando si affronta un caso di risarcimento danni da malasanità per errori medici, l’accertamento del nesso causale tra la condotta medica e i danni subiti dal paziente avviene tramite una perizia medico legale.
La Legge Gelli Bianco n. 24/2017, impone al giudice di disporre la perizia medico-legale in ambito di responsabilità medico-sanitaria dando incarico ad un medico legale ed almeno un medico specializzato nella materia di riferimento.
I periti incaricati dal giudice per la valutazione del nesso causale tra la condotta medica e i danni subiti dal paziente (lesioni o morte) valutano il caso tramite la cartella clinica, esami, visita del paziente se ancora vivo, eventuali atti di indagine del procedimento penale, tra cui l’autopsia.
All’esito della valutazione, i periti redigono una relazione preliminare, con invito ai consulenti delle parti a proporre eventuali richieste di chiarimento, dopodiché depositano la perizia definitiva con cui indicano il nesso causale tra condotta medico-sanitaria e danni direttamente subiti dal paziente.
Avvocati Collegati è un gruppo che si avvale da oltre venti anni di propri consulenti medici legali e specialisti nelle diverse branche della medicina per l’espletamento di perizie.
La Valutazione degli Avvocati del Nesso Causale Giuridico
Sulla base della perizia medico legale e delle indicazioni dei nostri consulenti, ogni avvocato del nostro gruppo è in grado di procedere con la valutazione del nesso causale giuridico, ossia delle conseguenze dannose del caso di malasanità.
Tra le varie voci di danno si distinguono quelle subite direttamente dal paziente, per responsabilità contrattuale con la struttura sanitaria, e quelle subite indirettamente dai familiari del paziente morto o rimasto gravemente lesionato, per responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria.
Vi sono altresì da distinguere i danni spettanti iure proprio al paziente ed ai suoi familiari da quelle spettanti iure hereditatis.
Ancora, gli avvocati devono individuare e distinguere in generala i danni non patrimoniali da quelli patrimoniali.
L’individuazione del nesso giuridico e quindi dei danni subiti dal paziente e/o i suoi familiari è una attività complessa che richiede conoscenza del diritto e dei parametri elaborati dalla legge e dalla giurisprudenza per i relativi calcoli.
Chiama il Numero Verde Malasanità 800912301 per un parere dei nostri avvocati in merito al risarcimento dei danni che potresti chiedere per un caso di malasanità.
Sentenze sul Nesso Causale nel Risarcimento da Malasanità
Cassazione civile sez. III, 26/09/2026, n. 25833. In caso di macrolesioni, il danno non patrimoniale iure proprio dei componenti della famiglia nucleare è risarcibile anche senza la prova di uno sconvolgimento dell'esistenza o di specifiche attività di assistenza, potendo la sofferenza morale essere desunta dal legame familiare e dalla gravità delle lesioni, mentre le conseguenze dinamico-relazionali richiedono una prova concreta; quanto al danno patrimoniale, la riduzione della capacità lavorativa specifica è risarcibile quando le menomazioni incidano sulle effettive prospettive professionali del danneggiato, dovendosi verificare anche l'eventuale nesso causale tra le lesioni e il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Cassazione civile sez. III, 1/09/2026, n. 24912. In tema di responsabilità sanitaria, l'incompletezza della cartella clinica può essere valorizzata dal giudice, in applicazione del principio di vicinanza alla prova, quale elemento presuntivo idoneo a ritenere provato il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno, quando proprio le omissioni documentali abbiano impedito di accertare il nesso eziologico. È tuttavia necessario che il sanitario abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare l'evento dannoso. Entro tali rigorosi limiti, l'incertezza derivante dalla lacuna documentale non può risolversi a vantaggio del professionista cui la lacuna sia imputabile, ma opera a favore del paziente che deduca il danno.
Corte appello Genova sez. II, 24/07/2026, n. 792. In tema di responsabilità sanitaria per decesso conseguente a intervento ad alto rischio grava sugli eredi del paziente l’onere di provare, anche per presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta sanitaria e morte, non essendo sufficiente il solo inadempimento astratto. Accertata, con criterio probabilistico, la riconducibilità dell’evento alla condotta medica, incombe sulla struttura l’onere della prova liberatoria. Se, in base alla consulenza tecnica, permane un apprezzabile margine di incertezza tra cause alternative non imputabili con sufficiente attendibilità all’attività sanitaria, la domanda risarcitoria va rigettata, fermo restando il possibile autonomo rilievo del consenso informato con conseguente responsabilità da difetto di informazione in caso di specifica allegazione e prova dell’incidenza della corretta informazione sulla decisione terapeutica del paziente. In tale contesto, ove il sospetto iniziale di lesione del diritto alla salute, pur sorretto da elementi tecnici, non trova conferma nell’approfondimento peritale, è legittima la compensazione integrale delle spese di lite, anche nei gradi di impugnazione, per non scoraggiare l’esercizio in buona fede del diritto di azione e difesa dei congiunti.
Corte appello Salerno sez. I, 24/07/2026, n. 964. Il danno da perdita di “chance” consiste nella perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere il risultato utile e sperato; tale danno va provato dal danneggiato tenendo conto che l'accertamento del nesso di causa nel risarcimento del danno da perdita di “chance” non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato stesso. In sostanza vanno tenuti distinti la causalità dall’evento di danno e va valutato il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muovendo dall’indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio probabilistico e procedendo poi all’identificazione del danno, la cui riconducibilità al concetto di “chance” postula un’incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno.
Cassazione penale sez. III, 2/07/2026, n. 31904. In tema di causalità omissiva, il giudizio controfattuale volto ad accertare se la condotta doverosa, ove tenuta, avrebbe evitato l'evento o ne avrebbe determinato la verificazione in epoca significativamente posteriore presuppone il preliminare accertamento di quanto naturalisticamente accaduto, secondo un giudizio esplicativo, e deve condurre all'affermazione del nesso causale secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Corte appello Venezia sez. IV, 18/06/2026, n. 1416. In tema di responsabilità sanitaria, spetta all'attore danneggiato provare il nesso eziologico tra l'intervento ed il danno, anche nel caso in cui la causa sia rimasta ignota e fermo restando che l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio del 'più probabile che non', che impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione più probabile, tenuto conto della comparazione tra le spiegazioni alternative, attenendosi ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma logico per cui, nella comparazione tra più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico sanitaria.
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