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21/05/2025Talvolta la cronaca segnala gravi fatti avvenuti in ambito medico sanitario, relativi a violenze o abusi subiti da pazienti visitati o ricoverati in strutture pubbliche, private o in libera professione.
Si parla di violenze in senso lato, poiché nello specifico possono essere psichiche ma anche fisiche o addirittura sessuali.
Queste condotte sono fortunatamente molto rare e non devono in alcun modo intaccare l’alta professionalità e decoro del nostro sistema sanitario, ma quando avvengono lasciano gravi conseguenze per i pazienti che le hanno subite ed i loro familiari.
I giudici si sono occupati più volte di casi di violenze subite da pazienti in ambito ospedaliero e sanitario in genere, ed hanno dato indicazioni che è utile ripercorrere con questo articolo.
I nostri avvocati restano a disposizione di pazienti che ritengono di aver subito violenze in ambito sanitario (ospedali, cliniche, ambulatori, strutture per persone non autosufficienti…) per fornite un consiglio e ottenere giustizia!
- Possibili reati Colposi e Dolosi in ambito medico sanitario
- Come tutelarsi Penalmente da reati dolosi subiti in ambito sanitario
- Il Risarcimento per Danni da Reati subiti in ambito medico sanitario
- Un caso giudiziario di risarcimento per Violenza Sessuale in Ospedale
- Contatta i nostri Avvocati se sei vittima di Reati in ambito Medico Sanitario
Possibili reati Colposi e Dolosi in ambito medico sanitario
I vari tipi di reato che possono coinvolgere i pazienti che si rivolgono ad una struttura sanitaria, si dividono in reati colposi e dolosi.
I reati colposi sono quelli che vengono commessi involontariamente dal personale medico sanitario, ossia per negligenza, imprudenza o imperizia.
Tra i tipici reati colposi che possono accadere in ambito sanitario ricordiamo:
- Il reato di lesioni colpose: accade quando il paziente riporta un peggioramento della propria salute per errori medici;
- Il reato di omicidio colposo: si verifica quando un paziente muore per errori medici
A differenza dei reati colposi, quelli di cui parliamo con questo articolo sono reati dolosi, ossia commessi dal personale medico sanitario con l’intenzione di danneggiare il paziente.
Tra i possibili reati dolosi in ambito sanitario ricordiamo:
- Il reato di lesioni volontarie: può accadere se il personale medico sanitario aggredisce o intende comunque provocare lesioni a un paziente o altro personale medico sanitario;
- Il reato di omicidio volontario: si veridica quando si intende uccidere un paziente o altro operatore medico sanitario;
- Il reato di violenza sessuale: avviene quando il personale medico abusa sessualmente di pazienti o colleghi/e in ambiente lavorativo;
- Il reato di falso in atto pubblico: avviene tipicamente quando il personale medico sanitario falsifica una cartella clinica;
Come tutelarsi Penalmente da reati dolosi subiti in ambito sanitario
Il paziente che è vittima di reati commessi nei suoi confronti da personale medico sanitario nel corso di visite, esami o ricoveri, può tutelarsi a livello penale e civile.
Quando si subiscono violenze di ogni genere (fisiche, psicologiche, sessuali) si ha diritto di denunciare il responsabile o i responsabili affinché la magistratura disponga indagini e persegua il crimine.
Per dare avvio al procedimento penale è opportuno rivolgersi ad un avvocato penalista che saprà riportare l’accaduto alla Procura della Repubblica tramite atto scritto di denuncia e querela.
A seguito delle indagini il personale medico sanitario che si fosse reso colpevole di reati contro pazienti o colleghi sarà tratto a giudizio davanti al Giudice.
Nel processo penale la vittima potrà poi costituirsi parte civile tramite l’avvocato per chiedere il risarcimento di tutti i danni morali derivati dal reato.
Il Risarcimento per Danni da Reati subiti in ambito medico sanitario
Se sei un paziente che ha subito lesioni psicofisiche per reati dolosi commessi in ambito sanitario puoi ottenere il risarcimento dei danni dal colpevole.
Anche i familiari di pazienti non autosufficienti che sono stati vittime di reati violenti possono denunciare il fatto ed attivarsi per il risarcimento dei danni.
Si pensi al caso di un paziente anziano e malato che ha subito vessazioni e violenze in una struttura di riposo per anziani: i familiari potranno denunciare il fatto e chiedere il risarcimento.
Per ciò che riguarda il risarcimento dei danni subiti per reati commessi dal personale medico sanitario in ambito lavorativo, è opportuno sapere che si potrà chiedere anche alla Struttura pubblica o privata dove sono avvenuti i fatti.
Infatti, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, il datore di lavoro del personale medico sanitario pubblico o privato (ospedale, clinica, laboratorio, casa di cura…) è tenuto in solido con il colpevole a pagare il risarcimento dei danni a chi è stato vittima di fatti illeciti.
Quindi, il paziente che è stato vittima di reati in ambiente medico sanitario potrà chiedere il risarcimento al diretto responsabile ed alla struttura sanitaria per cui il colpevole lavorava.
Un caso giudiziario di risarcimento per Violenza Sessuale in Ospedale
Riportiamo la sentenza n. 22058/2017 della Corte di Cassazione Civile SEZ. III relativa ad un caso di risarcimento danni da violenza sessuale perpetrata da un medico ospedaliero nei confronti di una paziente.
Fatti di Causa.
1. Il dott. A.D., medico anestesista presso l'Ospedale (OMISSIS), fu condannato con sentenza penale definitiva per vari episodi di violenza sessuale aggravata. Per quanto di interesse in questa sede, egli fu ritenuto responsabile del predetto reato commesso in danno di A.E., sua parente, la quale, ricoveratasi presso l'ospedale reatino per essere sottoposta ad un intervento chirurgico per un tunnel carpale, era stata denudata parzialmente, toccata nelle sue parti intime e fotografata più volte in pose erotiche nel mentre si trovava in stato di totale incoscienza conseguente al trattamento anestetico subito.
Passata in giudicato la sentenza penale di condanna, A.E. convenne in giudizio il dott. A. e l'ASL di (OMISSIS), davanti al Tribunale di Rieti, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al reato suindicato.
Si costituì in giudizio la sola ASL, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il dott. A. rimase contumace.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò entrambi i convenuti al risarcimento nella misura di euro 25.000, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla ASL e in via incidentale dalla vittima. La Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva del 28 febbraio 2014, ha respinto l'appello principale ed ha rimesso la causa in istruttoria per l'accertamento dell'entità del danno da liquidare, riservando alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese.
Ha osservato la Corte territoriale che l'appello della ASL aveva ad oggetto un solo profilo, e cioè quello dell'applicabilità o meno alla fattispecie dell'art. 2049 c.c.. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla figura della c.d. occasionalità necessaria tra la condotta dannosa ed il fine istituzionale perseguito, la Corte d'appello ha affermato che il riferimento alla condotta del dipendente può venire meno solo se egli agisca per un fine strettamente personale ed egoistico. Dalla sentenza penale emergeva che la condotta illecita commessa dall' A. aveva avuto luogo all'interno dell'ospedale, "in orario di servizio ed addirittura durante lo svolgimento dello stesso, nell'adempimento di specifiche mansioni di medico anestesista, dopo aver narcotizzato la vittima in vista dell'intervento chirurgico". Il fatto, dunque, rientrava in pieno nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso, poiché sussisteva un evidente collegamento tra l'azione criminosa e l'incarico affidato al medico dalla struttura sanitaria; né poteva assumere rilievo il rapporto di parentela tra la vittima ed il responsabile, perché l'episodio criminoso era "comunque inquadrabile nelle mansioni del medico".
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso I'ASL di (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste A.E. con controricorso.
Il dott. A.D. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto – Ragioni della Decisione.
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c..
Osserva la parte ricorrente che la sentenza in esame, oltre ad aver violato la norma citata, sarebbe anche intrinsecamente illogica e contraddittoria. Ed infatti, mentre è da ritenere corretta l'affermazione secondo cui il nesso di occasionalità necessaria è interrotto dalla finalità esclusivamente personale ed egoistica dell'azione, l'unica conseguenza logica da trarre sarebbe quella dell'esclusione di ogni responsabilità dell'azienda sanitaria. La violenza sessuale "è di certo la massima espressione di un fine strettamente personale ed egoistico", ed il ruolo rivestito dal dott. A. all'interno della struttura ospedaliera costituiva solo l'occasione naturale per compiere il fatto; ma poiché il comportamento da lui tenuto "nulla ha a che vedere con le funzioni di medico anestesista affidategli dalla struttura ospedaliera", l'art. 2049 c.c., non dovrebbe trovare applicazione.
1.1. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 c.c., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. E' infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (così la sentenza 24 gennaio 2007, n. 1516, ripresa dalle successive sentenze 4 giugno 2007, n. 12939, 12 aprile 2011, n. 8306, e dall'ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20924).
Facendo applicazione di tali principi, ad esempio, è stata riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2049 c.c., nel caso di violenze subite da un militare di leva, in virtù del vincolo di superiorità gerarchica (sentenza 22 agosto 2007, n. 17836); nel caso del poliziotto che, coinvolto in una discussione fuori dell'orario di servizio, aveva esploso un colpo d'arma da fuoco (sentenza 10 ottobre 2014, n. 21408); nonché in quello dell'agente di un'impresa di assicurazioni ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente, suo diretto preposto, in ipotesi di condotte riconducibili alle incombenze a quest'ultimo attribuite (sentenza 4 novembre 2014, n. 23448).
1.2. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati.
La Corte d'appello, con un accertamento in fatto del tutto pacifico derivante dalla sentenza penale di condanna, ha riconosciuto che l'episodio criminoso in tanto si era potuto verificare in quanto il medico stava proprio svolgendo il suo lavoro di anestesista all'interno dell'ospedale, avendo per tale ragione a disposizione sale operatorie, medicamenti specifici e tutto l'apparato connesso alla sua attività all'interno della struttura. Ed infatti è evidente che gli episodi contestati al dott. A., tra le cui numerose vittime rientra anche A.E., parte dell'odierno giudizio, si collocano in un contesto nel quale il ruolo che il medico rivestiva all'interno della struttura sanitaria era una condizione imprescindibile. È appena il caso di evidenziare, infatti, che l'episodio di violenza in danno della A. si verificò, addirittura, dopo che il medico aveva anestetizzato la vittima in vista di un intervento chirurgico poi effettivamente eseguito (tunnel carpale).
L'odierna parte ricorrente ha insistito particolarmente, anche durante la discussione avvenuta nella pubblica udienza, sul fatto che la violenza sessuale è quanto di più egoistico ci possa essere, per cui sarebbe palese la distorsione rispetto alle finalità istituzionali alle quali si collega la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c.. Ma tale rilievo non modifica i termini della questione. È vero, infatti, che quanto è accaduto dimostra la totale distorsione della finalità istituzionale in vista dell'esclusivo tornaconto personale ed egoistico, perché il comportamento tenuto dal medico, oggettivamente inqualificabile ed incredibile, è quanto di più lontano si possa immaginare rispetto anche ad un'etica minima della professione sanitaria. Ciò non toglie, però, che la funzione svolta all'interno dell'ospedale reatino è stata un presupposto necessario dell'accaduto, per cui la responsabilità dell'ASL ai sensi dell'art. 2049 c.c., deve essere in questa sede confermata. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
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