
Pneumotorace: come ottenere il risarcimento in caso di Malasanità
18/02/2025
Chiedi un Preventivo ai nostri Avvocati
24/02/2025Diamo diffusione del D. P. R. del 13 gennaio 2025 n. 12, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025 ed in vigore dal 5 marzo 2025, con cui si prevede la Tabella Unica Nazionale (T. U. N.) per la liquidazione delle c. d. macrolesioni.
Intanto è opportuno precisare che, per macrolesioni si intendono tutte le conseguenze biologiche permanenti, fisiche e/o psichiche, subite da vittime di fatti illeciti (tra cui anche casi di malasanità) che siano ricomprese in una valutazione medico legale tra il 10% ed il 100%.
Segue il testo del D. P. R. 12/2025 ed i suoi due allegati che contengono i coefficienti moltiplicatori per il calcolo del valore economico del punto di invalidità ridotto proporzionalmente all’incremento di età della vittima (Allegato I) e le tabelle del danno biologico e morale con i rispettivi valori per punto di invalidità ed età della vittima.
Il testo del D. P. R. 12/2025
Il D. P. R. 12/2025 è intitolato “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.
Art. 1 – Adozione della tabella unica nazionale
1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Art. 2 – Valore del primo punto di invalidità
1. Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 3 – Liquidazione del danno biologico temporaneo
1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. L'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.
Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5 – Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I
1. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO PER IL CALCOLO DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE
TAVOLA 1.A. – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE BIOLOGICO DEL PUNTO
TAVOLA 1.B. – COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETA'
TAVOLA 2. – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER DANNO MORALE
Se hai subito lesioni per malasanità contattaci per una valutazione
Se tu o un tuo familiare pensate di aver subito lesioni per un caso di malasanità potete contattare il nostro gruppo di avvocati e medici legali tramite il Numero Verde Malasanità 800 91 23 01 o la chat WhatsApp presente in ogni pagina del nostro sito.
Vi risponderà subito un avvocato del nostro gruppo a cui potrete raccontare il caso e chiedere come si svolge una procedura per ottenere il risarcimento dei danni da malasanità.
Per la valutazione del caso sarà poi necessario far valutare la cartella clinica del paziente ai nostri consulenti medici legali ed agli specialisti nelle varie branche della medicina, che sapranno individuare errori medici e conseguenze subite dal paziente.
Si procederà poi a richiedere una perizia medico legale al Tribunale del luogo in cui ha sede l’azienda sanitaria o la clinica privata dove si è verificato il caso di malasanità, tramite incarico che verrà conferito dal giudice a consulenti tecnici d’ufficio imparziali.
Se la perizia medico legale confermerà che il paziente è stato vittima di malasanità allora si potrà trovare un accordo con l’ospedale o la clinica o, se non si troverà una soluzione stragiudiziale si procederà con la causa di merito.
I nostri avvocati e consulenti medici si occupano di casi di malasanità da più di venti anni ed esercitano in tutta Italia; quindi, puoi farti assistere da noi se hai subito danni per colpa di errori medici.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico sanitaria.
© avvocaticollegati.it




