
Infertilità per colpa medica e risarcimento danni
25/09/2024
Calcolo del risarcimento delle lesioni subite dal neonato per errori medici
30/09/2024Se cerchi avvocati per il caso di malasanità accaduto a te o a un tuo familiare a Genova o in altre città della Liguria, puoi affidarti al nostro studio legale di avvocati esperti in risarcimento danni da malasanità dal 2004.
Per le vittime di malasanità a Genova ed in genere in Liguria, il nostro gruppo di Avvocati Malasanità Genova è il punto di riferimento per il risarcimento danni per errori medici..
I nostri avvocati per malasanità di Genova si occupano infatti di assistere legalmente pazienti che hanno riportato lesioni per colpa medico-sanitaria avvenuta in ospedali pubblici o strutture private.
Come avvocati per malasanità a Genova abbiamo esperienza ventennale nel settore del risarcimento danni da malasanità e possiamo assistere pazienti e loro familiari sia in ambito civile che penale.
Continua a leggere questa pagina e a navigare nel nostro sito per capire come lavoriamo per casi di malasanità avvenuti nelle province di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
I vari casi di malasanità di cui ci occupiamo
Il nostro gruppo di avvocati per malasanità di Genova si occupa prevalentemente dei seguenti casi di responsabilità medico-sanitaria:
• Interventi chirurgici errati: per sbagli nella fase che precede l'operazione (esami, anestesia...), o nel corso dell’operazione (errori di esecuzione, infezioni in sala operatoria…), o nella fase delle dimissioni (follow up, riabilitazione, cure farmacologiche…);
• Infezioni nosocomiali: per lesioni o decesso del paziente derivate da infezioni contratte in ospedale o clinica, dovute a mancanza di igiene di personale, locali o strumentazione;
• Diagnosi mediche sbagliate: per errori o ritardi nella identificazione della patologia, con successivo peggioramento della malattia o morte del paziente;
• Danni al neonato: per lesioni o decesso del neonato per errata conduzione della gravidanza o del parto, per mancanza di esami necessari, prescrizioni farmacologiche sbagliate, esecuzione di parto naturale invece di quello cesareo, errate manovre dell’ostetrica o del ginecologo;
• Altri casi di malasanità: dovuti a mancata vigilanza di pazienti fragili (anziani, malati psichiatrici, pazienti con demenza senile…), mancanza del consenso informato del paziente, dimissioni troppo frettolose, errori nel triage, soccorsi arrivati in ritardo;
Come puoi metterti in contatto con i nostri Avvocati per Malasanità Genova
Se hai bisogno di un consiglio dei nostri avvocati per malasanità a Genova puoi chiamare tutti i giorni il nostro Numero Verde Malasanità 800 91 23 01 o scriverci in ogni momento tramite l’icona WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito.
Ti risponderà subito uno dei nostri avvocati esperti in malasanità!
L’avvocato di Genova ti darà subito i primi consigli sugli aspetti legali del caso di malasanità occorso a te o un tuo familiare, poi ti inviterà a trasmetterci via e-mail copia della cartella clinica del paziente.
Potrai inviarci la cartella clinica tramite la pagina del nostro sito intitolata “Il tuo caso”, oppure via e-mail all’indirizzo che trovi infondo ad ogni pagina o tramite WhatsApp o, se preferisci, in formato cartaceo presso la nostra sede di Genova.
La cartella clinica sarà esaminata dai nostri consulenti medici legali con cui collaboriamo dal 2004, che ci diranno se e quali errori sono stati commessi.
In base alla valutazione dei nostri consulenti medici legali e specialisti nelle varie branche della medicina, gli avvocati del nostro gruppo che si occupano di malasanità a Genova e in tutta la Liguria valuteranno come muoversi contro i medici dell’ospedale o della clinica in cui è avvenuto il fatto dannoso.
Il nostro metodo per chiedere il risarcimento
Il risarcimento danni per casi di malasanità spetta a chi ha subito lesioni per colpa medica, ma anche ai familiari di un paziente rimasto gravemente leso o morto per errori medici.
Il paziente che ha subito danni ha un termine di dieci anni di tempo per chiedere il risarcimento, mentre i familiari del paziente macroleso o morto hanno cinque anni di tempo per attivarsi.
Per ottenere il risarcimento da malasanità i nostri avvocati possono trovare un accordo con il medico e l’ospedale o la clinica dove è avvenuto il fatto.
Altrimenti gli avvocati che si occupano di malasanità in Liguria si rivolgeranno al Tribunale di Genova o a quello di altre città della Liguria per chiedere che sia disposta una perizia medico legale.
Il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto disporrà la perizia medico legale, detta anche consulenza tecnica d’ufficio o C. T. U., tramite propri consulenti medici legali e specialisti che svolgeranno una attività volta a riconoscere gli errori commessi.
Se la perizia medico legale si concluderà riconoscendo colpe mediche, i nostri avvocati per malasanità di Genova potranno chiedere al giudice il risarcimento.
Oltre alla procedura civile, i nostri avvocati per malasanità potranno suggerire ai clienti se denunciare penalmente il medico o i medici che hanno provocato lesioni o la morte del paziente.
E nel corso del processo penale contro il personale medico-sanitario il paziente e/o i suoi familiari potranno costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento.
Le più recenti sentenze dei giudici della Liguria su casi di malasanità
Il danno non patrimoniale alla persona va risarcito unitariamente e va liquidato applicando le tabelle sviluppate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, per cui il giudice deve anzitutto accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e poi, in caso di positivo accertamento dell'esistenza anche di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando le tabelle di Milano; in caso di esclusione della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale ed infine, in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, deve procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella (Tribunale di Savona, sez. I, 25/10/2023).
La liquidazione del danno da perdita o lesione del rapporto parentale va fatta in modo equitativo, avvalendosi nel caso anche di presunzioni legate allo stretto vincolo che si presume, appunto, sussistente tra congiunti appartenenti alla famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), nucleo familiare minimo nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola nell'attuale società , in base all' id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria che deve essere fornita dal convenuto (Tribunale di Imperia, sez. I, 09/08/2023, n. 532).
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia nonché allegare l'inadempimento del debitore o l'inesatto adempimento di una delle prestazioni a cui il debitore era direttamente obbligato, idoneo a provocare e provare il danno lamentato. È onere del debitore convenuto (struttura sanitaria) provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni e che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile (fatto estintivo del diritto): rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Tribunale di Imperia, sez. I, 20/06/2022, n. 401).
Nella responsabilità medica, così come in altre branche del diritto, l'accertamento del nesso di causalità materiale (tra condotta ed evento) deve essere compiuto alla luce dei princìpi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. Nel compiere tale valutazione, si deve sostituire alla condotta censurata quella indicata come corretta dalla scienza medica e se egualmente l'evento si sarebbe verificato, deve concludersi che non c'è alcun nesso causale tra la condotta e l'evento medesimo, se, invece, eliminando mentalmente la condotta censurata, anche l'evento verrebbe meno, deve concludersi per la sussistenza del nesso causale (Corte appello di Genova, sez. II, 31/03/2022, n. 352).
Il diritto del paziente a ricevere dal medico un'informativa completa ed esaustiva sull'intervento sanitario che si accinge a subire è tutelato dall'ordinamento in caso di omessa o carente informazione: in particolare, le tabelle del Tribunale di Milano aiutano nella quantificazione del danno, in relazione ad una serie di parametri di riferimento, quali, ad esempio, la natura dell'intervento (se meramente estetico), la condizione del paziente (se soggetto vulnerabile), la consistenza dell'omissione informativa (se il consenso informato sia stato del tutto omesso oppure fornito in maniera carente), nonché tenendo conto del decorso complessivo dell'operazione (se gli interventi riparatori nel tempo eseguiti per rimediare ai danni arrecati con il primo intervento siano stati molteplici e ed invasivi) (Tribunale di Savona, sez. I, 16/12/2021, n. 950).
In tema di danni cd. riflessi patiti dal terzo non colpito direttamente dal fatto illecito va ammesso il ristoro in presenza di un danno cd. parentale ossia d'un danno inflitto ad un congiunto - o al partner convivente - della vittima, e sempre che sia allegato e dimostrato che il fatto pregiudizievole abbia provocato in loro - ossia nel congiunto - un'alterazione del loro equilibrio psichico o emotivo tale da determinare uno 'sconvolgimento esistenziale' ovvero un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno e/o un totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare sul quale si sono riverberate quali conseguenze gli effetti dell'evento traumatico (Tribunale di Imperia, sez. I, 26/01/2021, n. 55).
Operando lo studio medico sotto forma di impresa, soggiace al rischio connesso alle modalità prescelte per cui, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari propri soci, si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno) ai pazienti (Tribunale di La Spezia, 31/03/2020, n. 186).
La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di medico-chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre risponde solo se versa in colpa grave quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire (Tribunale di Genova, sez. II, 23/01/2018, n. 252).
Non integra il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., avendo al più rilevanza disciplinare, la condotta del medico che abbia svolto attività libero professionale intra moenia con utilizzo di apparecchiature dell'ospedale, anche nei giorni nei quali abbia timbrato la propria presenza, in assenza di danni per la ASL di riferimento e di prove circa il fatto che il medico stesso abbia svolto attività non consentita, esponendo una targa professionale sulla pubblica via (Tribunale di La Spezia, sez. uff. indagini prel., 28/03/2017).
Guarda il video dell’avv. Nicola Barsotti
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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