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06/03/2024Prima di assumere un incarico, l'avvocato ha il dovere deontologico di rilasciare un preventivo scritto al proprio assistito, e solo se quest'ultimo lo accetta, può dirsi determinata l'opera professionale e il compenso.
Gli avvocati del nostro gruppo, ti mettono a a disposizione il modulo sottostante per chiederci un preventivo e, con l'articolo che segue, ti dicono tutto quello che devi sapere sul preventivo scritto che gli avvocati devono rilasciare ai propri clienti.
L'avvocato deve essere trasparente
L’art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012 sull’Ordinamento della Professione Forense prevede che l’avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
In base al principio di trasparenza, l’avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Il preventivo scritto dell’avvocato deve quindi indicare quali saranno i compensi della sua prestazione, eventuali spese che si dovranno sostenere per trasferte dell’avvocato, nonché le spese vive previste per la causa, come marche da bollo, contributo unificato, richiesta copie etc.
La Corte di Cassazione ha confermato che i preventivi tra avvocato e cliente "debbono essere pattuiti per iscritto a pena di nullità" (Corte di Cassazione civile sez. II, 07/12/2023, n. 34301), quindi un preventivo verbale non ha valore.
Come si prova l’esistenza del preventivo?
Il preventivo dell’avvocato deve essere scritto e quindi contenuto in un documento firmato dall’avvocato e dal cliente per accettazione.
Nel caso in cui sorgesse una diatriba tra avvocato e cliente sulla esistenza o meno di un preventivo, chi dei due dovrà provare che c’è stato un preventivo scritto dell’avvocato accettato dal cliente?
Ebbene, recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire che, "nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 del codice civile, grava sul professionista il correlato onere probatorio" (Corte di Cassazione Civile sez. III, 11/12/2023, n. 34412).
Quindi è l’avvocato che è tenuto a provare che ha redatto un preventivo scritto per la prestazione svolta e che il cliente l’ha firmato per accettazione.
Quando va fatto il preventivo?
L’art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012 prevede che il preventivo scritto dell’avvocato debba indicare i prevedibili costi della sua prestazione dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua fine.
Quindi, il preventivo deve essere fatto dall’avvocato ed accettato dal cliente prima del conferimento dell’incarico da parte del cliente all’avvocato, quindi prima che l’avvocato inizi a svolgere l’incarico per cui il cliente lo ha incaricato.
Il preventivo si colloca quindi nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d'opera intellettuale dell’avvocato, vale a dire durante le trattative tra avvocato e cliente per il compenso, e la violazione da parte del professionista del corrispondente dovere, secondo la ricostruzione dottrinaria tradizionale, determinerebbe a suo carico una responsabilità di tipo precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all'interesse negativo.
Che succede se non è stato fatto il preventivo?
Cosa succede nel caso in cui l’avvocato abbia svolto l’incarico conferito dal cliente senza che ci sia stato un preventivo scritto ed accettato dal cliente?
La risposta è che l’avvocato potrà comunque chiedere al cliente il compenso per l’incarico che ha svolto a suo favore, ma che in caso di contestazione dell’importo da parte del cliente, davanti al giudice l’avvocato dovrà provare il lavoro svolto e la congruità dell’importo richiesto.
Ma non solo, se l’avvocato non aveva predisposto un preventivo scritto e/o il cliente non l’aveva accettato, il compenso dell’avvocato sarà stabilito dal giudice esclusivamente in base ai parametri dei compensi stabiliti dal D. M. 55/2014, che è il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che "i parametri dei compensi all'avvocato stabiliti dal D.M. 55/2014 trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1 dello stesso, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta" (Cassazione civile sez. VI, 13/04/2018, n. 9242).
La sanzione deontologica
Se l’avvocato non rilascia un preventivo scritto al cliente al momento del conferimento dell’incarico, può essere soggetto alla sanzione disciplinare deontologica dell’avvertimento prevista dall’art. 27 del Codice Deontologico Forense.
Il Codice Deontologico Forense rappresenta una serie di regole di condotta a cui l’avvocato deve attenersi nello svolgimento della propria professione e, in particolare, l’art. 27 disciplina i “Doveri di Informazione>” dell’avvocato nei confronti del cliente.
Quindi, se l’avvocato non ha rilasciato al cliente un preventivo scritto potrà comunque richiedere il pagamento dei propri compensi che, in caso di contestazione, saranno determinati dal giudice in base ai parametri ministeriali.
Ma, in ogni caso, se non ha rilasciato un preventivo scritto al cliente potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare deontologico con il rischio di essere sanzionato.
Il contenuto del preventivo scritto dell’avvocato
Il preventivo scritto dell’avvocato deve essere accettato dal cliente al momento del conferimento dell’incarico e deve avere alcuni contenuti minimi da rispettare.
Innanzitutto, nel preventivo dovranno essere indicati i dati anagrafici dell’avvocato e del cliente. Resta inteso che quando il cliente beneficiario della professione forense non è anche il soggetto che si obbliga al pagamento (si pensi al minorenne che viene difeso in un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni), nel preventivo si dovrà indicare chi si impegna a pagare l’avvocato (nel caso di specie i genitori del minorenne).
Altro elemento che deve essere inserito nel preventivo è l’oggetto della prestazione dell’avvocato, per cui si inserirà in modo dettagliato se si tratta di una attività stragiudiziale o di una causa civile piuttosto che penale, con indicazione delle varie fasi di svolgimento.
Si dovrà poi prevedere la modalità di pagamento dell’avvocato da parte del cliente, indicando se il pagamento avverrà in una o più fasi e che, in caso di cessazione dell’attività dell’avvocato prima della conclusione dell’incarico egli sarà retribuito solo per quanto effettivamente svolto.
Da ultimo, per dare data certa al preventivo, si dovrà indicare il luogo e la data dell’atto, con sottoscrizione dello stesso preventivo sia da parte dell’avvocato che del cliente.
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