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25/09/2024Con questo articolo parliamo del diritto dei clienti bancari di avere dalla banca tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti negli ultimi dieci anni.
Può accadere che si abbia bisogno di verificare operazioni bancarie o contratti, per cui è utile sapere che esiste un vero e proprio diritto di avere copia di questi documenti.
Il diritto si prescrive in 10 anni, ossia si può fare richiesta dei documenti relativi ai 10 anni antecedenti la richiesta.
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La norma che riconosce il diritto
La norma che sancisce il diritto di avere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieni anni è l’art. 119 del D.Lgs. 385 del 1993, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che è intitolato “Comunicazioni periodiche alla clientela” e prevede quanto segue:
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 (banche e intermediari finanziari) forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni realizzate negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Quindi, la banca ha l’obbligo di tenere informato il cliente periodicamente e di fornirgli copia delle operazioni relative agli ultimi dieci anni entro 90 giorni dalla richiesta.
La Natura del Diritto
In materia di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione afferente alle operazioni effettuate, di cui all'art. 119, co. 4, D.lgs. 385/1993, ha natura di diritto sostanziale e trova fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”.
Tale obbligo riguarda altresì i rapporti scaturenti da negozi stipulati antecedentemente l'entrata in vigore del succitato Decreto Legislativo e afferisce a tutta la documentazione contrattuale, compresi gli estratti conto, indipendentemente dalla comunicazione periodica dei medesimi, ma copre esclusivamente le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, che grava in maniera indifferenziata su tutte le parti.
Dal combinato disposto degli artt. 2220 c.c. e 119 T. U. B. emerge che il diritto del cliente-correntista di ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni bancarie va circoscritto al limite temporale di 10 anni, per cui il correntista, qualora richieda copia di documenti attinenti a tali operazioni, incontra tale limite temporale tassativo, coerente coi principi di solidarietà e leale collaborazione che impongono di evitare di esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il decennio.
Anche gli Eredi possono chiedere i Documenti Bancari
È frequente che gli eredi di una persona che aveva conti correnti o depositi bancari abbiano interesse a verificare i movimenti degli ultimi dieni anni del de cuius.
Ebbene, l’art. 119 del D. Lgs. 385/1994 prevede che anche chi succede al cliente ha diritto di ottenere dalla banca la documentazione relativa agli ultimi dieni anni.
Chi succede al cliente può essere un erede legittimo o testamentario che, in ogni caso, dovrà presentarsi in banca con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un testamento pubblico.
La banca non potrà opporre alcun rifiuto e dovrà dare seguito alla richiesta di copie della documentazione bancaria (estratti conto, giacenza alla data del decesso, saldo titoli etc.) entro 90 giorni dalla richiesta.
Cosa fare se la Banca si rifiuta di dare i Documenti
Nel caso in cui la banca dovesse illegittimamente rifiutarsi di fornire al cliente o ai suoi eredi la documentazione relativa agli ultimi dieci anni, ci si può tutelare come segue.
Intanto si può segnalare il fatto alla Banca d’Italia, organo di vigilanza delle banche e degli intermediari finanziari, affinché vengano presi eventuali provvedimenti sanzionatori.
Per avere un provvedimento, seppur non coattivo, ci si può anche rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Inoltre, l’interessato può ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall' art. 119 del D. Lgs n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario e i costi di produzione sono dovuti alla banca solo a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. del cliente, ma non nel caso in cui si è in presenza di un ordine giudiziale che va semplicemente adempiuto.
Infine, se si ha interesse a produrre la documentazione bancaria in una causa, si può fare al giudice una istanza di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.
Il giudice se sussistono i suddetti requisiti ordinerà alla banca di produrre in giudizio tutta la documentazione bancaria richiesta dal cliente o dai suoi successori.
Recenti Sentenze sul Diritto di avere la Documentazione bancaria
Il diritto spettante al cliente di un istituto di credito di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all' art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Corte appello di Napoli, sez. VII, 28/06/2024, n. 2963).
Il diritto spettante al cliente di un istituto di credito di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all' art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Corte appello di Napoli, sez. VII, 28/06/2024, n. 2963).
Ai fini dell'applicazione dell’art. 119 T.U.B. nel caso di contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi come cliente della banca - avente dunque diritto a ricevere per iscritto le comunicazioni complete sullo svolgimento del rapporto - non solo il possessore del libretto di deposito, ma anche il diverso soggetto titolare del rapporto di deposito che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, ha diritto a ricevere la comunicazione periodica delle operazioni relative al suo svolgimento, senza che possa ritenersi a ciò equipollente la mera annotazione sul titolo (Tribunale di Bari, sez. IV, 20/07/2023, n. 3029).
In materia di liti tra istituto di credito e cliente, il diritto del cliente di conseguire copia dei documenti bancari relativi alle operazioni compiute nell'ultimo decennio, contemplato all' art. 119, co. 4, D.lgs. 385/1993, non può essere soddisfatto in sede di C.T.U. contabile, ove il cliente non abbia in precedenza formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione sia afferente ai fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere dimostrati dalla parte che le ha formulate (Corte appello di Roma, sez. II, 26/10/2022, n. 6733).
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Tribunale di Biella, sez. I, 07/12/2021, n. 471).
È possibile contestare la veridicità delle movimentazioni bancarie di conto corrente anche oltre il termine di decadenza, in sede giudiziale, se la banca non abbia provato l’invio degli estratti conto. Nel caso di specie il fideiussore di un conto corrente bancario erroneamente eccepiva l’inesigibilità del credito per il mancato invio dei conti correnti mentre avrebbe dovuto contestare le movimentazioni bancarie (Tribunale di Grosseto, 27/03/2020, n. 275).
L’approvazione ha natura meramente enunciativa e confessoria dei fatti storici annotati negli estratti ed impedisce solo la contestazione degli accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile. In sostanza, l'efficacia dell’approvazione da parte del correntista non comprende anche la validità dei titoli in base ai quali l’estratto conto è stato compilato e, cioè, del fondamento giuridico delle annotazioni (Tribunale di Catania, sez. IV, 07/09/2019, n. 3603).
l diritto del cliente alla consegna originaria del contratto bancario, previsto dall' articolo 117 TUB , attiene al requisito di forma scritta del contratto e si correla a una nullità di protezione azionabile dal cliente, distinta dal diritto, riconosciuto dall' articolo 119, comma 4, TUB , di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni, ivi compresi contratto ed estratti conto, limitatamente agli ultimi dieci anni dalla richiesta; ne consegue che l'istanza di esibizione ex articolo 210 c.p.c. può essere utilmente proposta solo previa attivazione del rimedio di cui al citato articolo 119 TUB e nei limiti temporali da questo previsti. Cassazione civile sez. I, 22/04/2026, n. 10728.
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Articolo aggiornato al 12 maggio 2026





