
Paziente muore di meningite – Risarcimento per i familiari
16/11/2021
La Responsabilità Professionale dell’Avvocato
06/12/2021Le trasfusioni di sangue infetto possono verificarsi per inescusabili errori del personale medico sanitario e possono comportare gravissime conseguenze per i pazienti.
Da una trasfusione infetta possono derivare malattie permanenti gravi (come epatite C, epatite B o HIV) che, a loro volta, con l’andare del tempo possono portare alla morte del paziente.
Quando un paziente riporta gravi danni permanenti alla salute o il decesso per colpa di trasfusioni infette, anche i suoi familiari possono chiedere un risarcimento.
Se tu o un tuo familiare avete subito danni per trasfusioni di sangue infetto, potete contattarci per richiedere il risarcimento di tutti i danni che sono derivati: siamo avvocati e medici legali che si occupano di risarcimento per trasfusioni di sangue infetto da più di venti anni in tutta Italia!
- Il Paziente ha diritto al Risarcimento per Trasfusione di Sangue Infetto
- Anche i Familiari del Paziente macroleso o morto per Trasfusione di Sangue Infetto hanno diritto al Risarcimento
- Trasfusioni di Sangue Infetto: Responsabilità del Ministero della Salute
- Entro quanto Tempo si può chiedere il Risarcimento da Trasfusione di Sangue Infetto?
- Morte da Epatite C per trasfusione di Sangue Infetto
- Un caso giudiziario di AIDS a seguito di Trasfusione di Sangue Infetto
- Avvocati per Risarcimento Danni da Trasfusione di Sangue Infetto
Il Paziente ha diritto al Risarcimento per Trasfusione di Sangue Infetto
Il Paziente che riporta malattie a seguito di una o più trasfusioni di sangue infetto ha diritto al risarcimento dei danni.
In particolare, il paziente che ha ricevuto una trasfusione di sangue infetto e ha sviluppato una patologia trasmissibile (epatite C, epatite B, HIV, ecc.) ha diritto a:
- Risarcimento del danno biologico permanente (invalidità)
- Risarcimento del danno morale ed esistenziale
- Rimborso delle spese mediche sostenute
Oltre al risarcimento danni da parte del Ministero della Salute, responsabile per non aver garantito la sicurezza del sangue, il paziente può accedere a un indennizzo mensile vitalizio.
L’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati è previsto dalla Legge n. 210 del 1992.
Anche i Familiari del Paziente macroleso o morto per Trasfusione di Sangue Infetto hanno diritto al Risarcimento
Anche i parenti di un soggetto deceduto in seguito a una trasfusione di sangue infetto hanno diritto al risarcimento.
In particolare, gli stretti congiunti del paziente che è rimasto gravemente leso possono chiedere il risarcimento per la “lesione” del rapporto parentale.
Si tratta di una voce di danno che risarcisce la sofferenza ed il cambiamento di vita dei familiari di una persona rimasta invalida a seguito di trasfusione di sangue infetto.
Invece, nel caso in cui una persona a cui è stata fatta una trasfusione di sangue infetto muore, il risarcimento avverrà per “perdita” del rapporto parentale.
In questo caso il risarcimento per perdita del rapporto parentale andrà a favore dei familiari del soggetto morto per ristorarne la sofferenza per aver perso il parente.
Trasfusioni di Sangue Infetto: Responsabilità del Ministero della Salute
La giurisprudenza ha chiarito negli anni che il Ministero della Salute è responsabile per non aver adeguatamente controllato la qualità e la sicurezza del sangue utilizzato nelle strutture sanitarie pubbliche, soprattutto tra gli anni ’70 e ’90.
Detta responsabilità, che s’inquadra nella fattispecie generale di cui all’art. 2043 del Codice Civile, come ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n. 576/2008, rinviene il suo titolo nelle funzioni che in materia sono attribuite nel nostro ordinamento al suddetto dicastero.
La principale fonte normativa sul punto è costituita dall’art. 1 L. n. 296/1958, che attribuisce al Ministero della Sanità la competenza generale a provvedere alla tutela della salute pubblica, sebbene la stessa normativa non costituisca l’unica fonte del dovere di emovigilanza gravante sul competente Ministero, il quale riveste funzioni apicali in tema di tutela della salute pubblica (cfr., in proposito, la L. n. 592/1967, il Decreto Min. Sanità 18.6.1971, la L. n. 519/1973, la L. n. 833/1978, la L. n. 107/1990, etc.).
D’altra parte, al di là di specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del Ministero è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem laedere, applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In sostanza la colpa ascrivibile alla Pubblica Amministrazione consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell’intempestività ed inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonchè nell’omessa vigilanza sull’applicazione delle stesse misure, nell’omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Come è noto l’art. 2043 del Codice Civile subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito, ossia:
- la condotta dolosa o colposa del danneggiante
- l’evento
- il nesso di causalità tra la condotta e l’evento ed i danni che ne sono derivati
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell’illecito, al Ministero s’imputa una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l’attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus.
Per poter configurare una condotta omissiva è necessario individuare una norma che imponga un obbligo di agire al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi.
Si è chiarito al riguardo che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 del Codice Penale, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi.
In particolare, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della Salute, anche prima dell’entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.
Entro quanto Tempo si può chiedere il Risarcimento da Trasfusione di Sangue Infetto?
Il diritto al risarcimento del danno da trasfusione di sangue infetto non è imprescrittibile, ma decorre: dal momento in cui il danneggiato ha piena consapevolezza della patologia e del suo nesso causale con la trasfusione.
Nel caso di decesso, dalla data in cui i familiari sono stati messi a conoscenza della causa della morte
In genere, il termine di prescrizione è di 5 anni per la responsabilità extracontrattuale dello Stato, ma può essere sospeso o interrotto da eventi particolari (es. domanda di indennizzo ex Legge 210/1992).
Vero è che, in caso di decesso del soggetto a seguito di trasfusione di sangue infetto, è comunque possibile applicare il maggior termine previsto dalla fattispecie penale di omicidio colposo (Cassazione civile sez. III, 10/07/2023, n.19568).
Il termine da cui decorre la prescrizione è stato recentemente indicato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 31029/2024, secondo cui, con riferimento all’azione esperita dai familiari di un soggetto morto a seguito di trasfusione di sangue infetto, ha chiarito che, ai fini della valutazione del decorso della prescrizione, occorre far riferimento non al fatto materiale del decesso del danneggiato, bensì alla percezione ed alla scoperta della malattia ovvero della sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23745/2025, ha affermato due principi di diritto:
- con il primo ha chiarito che: «In caso trasfusione di sangue infetto, dal quale sia derivata una malattia con esiti permanenti, l’evento morte, ove sopravvenuto in derivazione causale dalla trasfusione, costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto “iure proprio”, ex art. 2947, comma terzo, cod. civ.»;
- con il secondo: “Se la morte conseguente alla patologia contratta per effetto della trasfusione si verifica dopo l’entrata in vigore della legge n. 251/2005, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto si applica il termine di prescrizione sessennale per il reato di omicidio colposo».
Morte da Epatite C per trasfusione di Sangue Infetto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 677 del 27 gennaio 2022, ha dato ragione ai familiari di un uomo che aveva contratto l’epatite C, a seguito di plurime trasfusioni avvenute nel 1980, riportando il decesso nel 2014.
La causa è stata intentata dai familiari contro il Ministero della Salute, che è stato condannato dal giudice al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale.
Alla vedova è stato riconosciuto un risarcimento di 250mila euro e al figlio di 200mila euro.
Quanto al profilo eziologico tra il trattamento trasfusionale cui è stato sottoposto il signor Ol. Ma. nel 1980 presso gli Istituti Ospedalieri di Modena e il contagio da virus HCV, l’insorgenza di epatite cronica HCV correlata ad evoluzione cirrotica con segni di ipersplenismo e il successivo decesso, lo stesso è stato in primo luogo accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera, in data 29.11.2002, che ha ascritto la patologia contratta alla III categoria della tabella A, allegata al d.P.R. 30.12.1981, n. 834 e, successivamente, dalla Commissione Medica Ospedaliera in data 30.01.2015 che ha ritenuto sussistente il nesso causale diretto del decesso con la patologia ‘HCC in cirrosi epatica scompensata’.
Lo stesso c.t.u. nominato in corso di causa ha confermato tale correlazione, in termini di elevata probabilità, affermando che ‘Il signor Ol. Ma. fu sottoposto a plurime trasfusioni di sangue nel settembre 1980, a causa delle gravissime perdite ematiche conseguenti a ferita di arma da fuoco accidentale. Venti anni dopo l’incidente, precisamente nell’agosto 2000, il signor Ma. veniva a conoscenza della positività per epatite virale di tipo C. In quella circostanza si rendeva inoltre evidente che l’infezione HCV aveva causato una malattia cronica che era evoluta a cirrosi epatica. Poiché è noto che la storia naturale dell’infezione acuta C può determinare l’insorgenza di cirrosi epatica e carcinoma epatocellulare in un tempo variabile tra i 20 e i 30 anni dall’infezione, appare del tutto verosimile datare l’acquisizione dell’infezione HCV da parte del signor Ma. a 20 anni prima della diagnosi di cirrosi, ovvero al 1980, confermando l’esistenza del nesso di causalità tra l’evento trasfusionale, lo sviluppo di cirrosi e carcinoma epatocellulare e, in ultimo, il decesso (…) l’elevato numero di trasfusioni subite dal paziente e il rischio di trasmissione del virus attraverso sangue e/o emoderivati all’epoca dei fatti (negli anni ’80, nei Paesi occidentali, il rischio di epatite C post-trasfusionale era circa il 20% per unità di sangue trasfuso) rendono estremamente elevata la probabilità che l’infezione HCV contratta dal signor Ma. sia correlata a tali trasfusioni’.
Accertati dunque, nei termini predetti, i presupposti strutturali della fattispecie aquiliana, in assenza di altri fattori alternativi non provati da parte convenuta, può ritenersi che, nella fattispecie, secondo un giudizio probabilistico in applicazione del principio del ‘più probabile che non’, la condotta omissiva del Ministero convenuto sia stata causa dell’insorgenza della patologia contratta (cirrosi e carcinoma epatocellulare) e del successivo decesso, e che la condotta doverosa ministeriale, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento lesivo.
Un caso giudiziario di AIDS a seguito di Trasfusione di Sangue Infetto
La figlia di un paziente si rivolgeva al Tribunale di Napoli rappresentando che il padre era emofiliaco ed era diventato sieropositivo a causa di una trasfusione di sangue infetto, avvenuta in ospedale, e dopo che la sieropositività si era evoluta in una grave forma di AIDS egli era deceduto.
Chiedeva quindi che il Ministero della Salute fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti.
Prima di analizzare il caso che stiamo trattando diamo sintetiche definizioni di HIV e AIDS.
L’ HIV ( Human immunodeficiency virus) è un virus che attacca i globuli bianchi (in particolare i linfociti CD4) indebolendo il sistema immunitario. La presenza di anticorpi anti-HIV nel sangue viene definita sieropositività all’HIV. Pur con una infezione da HIV, è possibile vivere per anni senza alcun sintomo e accorgersi del contagio solo al manifestarsi di una malattia opportunistica.
L’ AIDS (acquired immmune deficiency sindrome) identifica uno stadio clinico avanzato da HIV. E’ una sindrome che può manifestarsi nelle persone con HIV anche dopo diversi anni dall’acquisizione, quando le cellule CD4 del sistema immunitario calano drasticamente e l’organismo perde la sua capacità di combattere anche le infezioni più banali.
Per comprendere il motivo per cui è stato chiesto il risarcimento al Ministero della Salute, si deve sapere che quest’ultimo è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati e risponde ai sensi dell’art. 2043 c. c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (vedi Cass. S.U. 11.1.2008 n. 576 e n. 584).
E l’omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il Ministero a responsabilità extracontrattuale allorquando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. Cass. Sez. Un., 11.1.2008, n. 576.; Cass. n. 17685/11 in motivazione).
Si tratta di nozioni e circostanze ormai ampiamente acquisite alla comune conoscenza medico legale e più volte accertate e ribadite in sentenze di merito e di legittimità.
Il collegamento probabilistico, vale a dire il nesso causale, tra la somministrazione del sangue infetto e la patologia insorta, deve essere valutato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui è stata effettuata la trasfusione, attraverso una valutazione ex ante, che attiene al profilo soggettivo della colpa, ma ex post sulla base di quelle acquisite al tempo dell’osservazione, che hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche.
Attiene, invece all’elemento soggettivo dell’illecito l’incauta somministrazione in assenza di doverosi controlli, che comprendono il “dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione“, sicché “una volta acquisita al processo l’incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell’illecito, di avere utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo i canoni normativi” (Cass. 17084/2017).
La richiesta risarcitoria della figlia del paziente deceduto è stata accolta, poiché è risultato provato che egli ha contratto l’HIV a seguito di trasfusione di sangue infetto, per omessi controlli da parte del Ministero della Salute.
Viene riconosciuto il danno riportato dal paziente quando era in vita, a titolo di inabilità temporanea, a cui si accompagna il danno morale terminale (anche definito “danno catastrofale” o “danno da lucida agonia“), consistente nella sofferenza morale provata nell’attesa della propria morte.
I danni suddetti vengono quantificati in più di 600.000 euro e spettano alla figlia in qualità di erede del paziente deceduto.
I Giudici riconoscono anche un risarcimento dei danni alla figlia, in proprio, a titolo di perdita del rapporto parentale, per più di 300.000 euro.
Avvocati per Risarcimento Danni da Trasfusione di Sangue Infetto
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Infatti, i nostri consulenti medici legali ti affiancheranno nella perizia medico legale per dimostrare che c’è stata una trasfusione di sangue infetto da cui sono derivate gravi patologie ed eventualmente il decesso del paziente.
I nostri avvocati, in base all’esito della perizia medico legale, chiederanno per te ed i tuoi familiari il giusto risarcimento per le conseguenze della trasfusione di sangue infetto.
Il calcolo del possibile risarcimento che ti spetta verrà effettuato dai nostri avvocati in base a specifiche tabelle che indicano una cifra approssimativa secondo l’età della vittima e del richiedente il risarcimento, secondo il grado di parentela, secondo la gravità del caso.
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1 Comment
Poco fiduciosa e consapevole che dopo tutti questi anni, non si possa ottenere risarcimenti, scrivo comunque questa mia…in estema sintesi quello che mi successe fù:
Avevo 23 anni e COntrassi il virus Hiv nel 1987 a seguito di un rapporto sessuale con un ragazzo di cui mi innamorai follemente è che ne contagiö tante altre, lui morī a seguito di infezioni opportunistiche nel 92 . Sono in terapia Antontivirale dal 1990 ed ho subito dei danni da lipodistrofia (distruzione del grasso sottocutaneo) un pò su tutto il corpo, per questo mi son dovuta sottoporre a diversi interventi di chirurgia estetica, nel 2006 fui quasi costretta al riempimento di alcune parti del viso, mi dava insicurezza il rimanere rovinata in quel modo, quindi permisi infiltrazioni con sostanza riempitiva permanente (Acquamid) che mi procurò dei granulomi che non mi permettono di aggiungere ulteriore sostanze non permanenti per riempire vuoti che ancora rimangono, purtroppo, evidenti, non ho molti contributi per la pensione futura, Ho quasi sempre lavorato con contratti co,co,co. Non mi sono mai sposata, cė ancor possibilità di chiedere o fare ancora qualcosa?