Studio Legale Barsotti

Avvocato per successioni ed eredità a Lucca

Studio Legale Barsotti

 

Lo Studio Legale Barsotti fa parte del network avvocaticollegati.it e dal 2004 si occupa anche di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale per questioni relative ad eredità e successioni. Se cerchi un avvocato esperto in successioni ed eredità a Lucca, continua a leggere questa pagina per sapere di cosa tratta il diritto successorio e contattaci per fissare un appuntamento in studio o una videoconsulenza.


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pocho70k
pocho70k
2023-09-12
Molto professionale e gentilissimo, mi è stato di grande aiuto
Danilo Meschi
Danilo Meschi
2023-09-12
Ottimo
Christian Papeschi
Christian Papeschi
2023-09-12
Grande preparazione di tutto lo studio per casi di malasanità, consigliatissimo.
constantin florea
constantin florea
2023-09-09
Professionista affidabile
Iacopo Lucchesi
Iacopo Lucchesi
2023-09-08
Competenti, dispobili e rapidi. Coniglio questo studio legale!
Alessio Benedetti
Alessio Benedetti
2023-09-06
Ottimo studio legale per competenza e disponibilità

L'eredità

 

Un avvocato esperto per successioni ed eredità può consigliarti e guidarti in questo ambito. Sinteticamente si può dire che l’eredità è quell’insieme di diritti su beni mobili ed immobili che, al momento della morte del titolare (detto de cuius), passano ad altri soggetti (detti eredi).

Ciò che è bene sapere è che dell’eredità possono far parte anche, oltre ai crediti che il de cuius vantava in vita verso terzi, anche suoi eventuali debiti (ad esempio verso il Fisco, banche, finanziarie etc.).

Il de cuius può decidere a chi lasciare i propri beni tramite testamento, ossia un documento in cui sono scritte le sue volontà.


Il testamento

 

Il testamento può essere di due tipi:

olografo, quando è scritto, datato e sottoscritto dal de cuius, che può tenerlo segreto o metterlo a disposizione di chi vuole;

pubblico, quando il de cuius fa testamento per tramite di un notaio, alla presenza di due testimoni, ed il testamento è custodito dal notaio fino alla morte del soggetto

Quando una persona muore disponendo dei propri beni tramite testamento, gli articoli 536 e seguenti del codice civile prevedono che una parte del suo patrimonio debba essere destinata ai c. d. eredi legittimari (che sono il coniuge, i figli e, in assenza dei figli, gli ascendenti), mentre l’altra parte dell’eredità (c. d. quota disponibile) possa essere destinata a chiunque il testatore voglia.

Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato i diritti spettanti agli eredi legittimi, questi ultimi potranno quindi impugnare il testamento, entro dieci anni dall’apertura della successione, per ottenere quanto gli spetta. Nel caso invece in cui non sia stato lasciato alcun testamento, gli articoli 565 e seguenti del codice civile prevedono la c. d. successione legittima, ossia una ripartizione dei beni agli eredi legittimi in base a quote stabilite dalla legge.


Le quote che spettano agli eredi

 

Riportiamo 2 tabelle con le quali si può vedere quanto spetta come minimo agli eredi se il de cuius ha lasciato testamento (TABELLA A), o se non ha lasciato (TABELLA B)

Tabella A: quando chi muore lascia testamento
Se chi muore lascia solo il coniuge1/2 spetta la coniuge, 1/2 è disponibile
Se chi muore lascia coniuge e figlio1/3 spetta al coniuge, 1/3 spetta al figlio, 1/3 è disponibile
Se chi muore lascia coniuge e più figli1/4 spetta la coniuge, 2/4 spettano ai figli in parti uguali, 1/4 è disponibile
Se chi muore lascia solo un figlio1/2 spetta al figlio, 1/2 è disponibile
Se chi muore lascia solo più figli2/3 spettano ai figli in parti uguali, 1/3 è disponibile
Se chi muore lascia solo ascendenti1/3 spetta agli ascendenti in parti uguali, 2/3 è disponibile
Se chi muore lascia solo coniuge e ascendenti1/2 spetta al coniuge, 1/4 spetta agli ascendenti in parti uguali, 1/4 è disponibile
Tabella B: quando chi muore non lascia testamento
Se chi muore lascia solo il coniuge1/1 spetta al coniuge
Se chi muore lascia coniuge e figlio1/2 spetta al coniuge, 1/2 spetta al figlio
Se chi muore lascia coniuge e più figli1/3 spetta al coniuge, 2/3 spettano ai figli
Se chi muore lascia solo un figlio1/1 spetta al figlio
Se chi muore lascia solo più figli1/1 spetta ai figli in parti uguali
Se chi muore lascia solo ascendenti1/2 spetta agli ascendenti paterni, 1/2 spetta agli ascendenti materni
Se chi muore lascia fratelli e/o sorelle1/1 spetta a fratelli e sorelle in parti uguali
Se chi muore lascia solo i genitori e un fratello o sorella1/1 spetta a genitori, fratello / sorella in parti uguali
Se chi muore lascia solo un genitore e un fratello / sorella2/3 spetta al genitore, 1/3 al fratello / sorellla

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Accettazione dell'eredità


L’eredità si trasmette agli eredi con la loro accettazione, ossia con una loro manifestazione di volontà di proseguire nella titolarità dei beni e diritti, ma anche obblighi, del de cuius. Accettando l’eredità l’erede va ad aggiungere ai propri beni quelli del de cuius, ma se quest’ultimo aveva anche dei debiti l’erede sarà tenuto ad onorarli anche con i propri averi.

Per tale motivo di solito si accetta l’eredità se è conveniente! L’accettazione non può essere parziale, cioè non si può accettare una parte dell’eredità escludendo ad esempio di subentrare nei debiti del defunto. O si accetta tutto o niente!

L’accettazione è irrevocabile, nel senso che dopo l’accettazione non si può cambiare idea, e può essere di tre tipi:

- Accettazione Espressa: quando l’erede manifesta in modo diretto la volontà di subentrare al de cuius con un atto formale.

- Accettazione Tacita: più spesso l’erede compie atti che implicitamente lo collocano come erede (ad esempio fa le volture, vende l’immobile che ha ereditato o lo affitta a terzi etc..)

- Accettazione con beneficio di inventario: se si preferisce evitare di confondere il proprio patrimonio con quello del de cuius, ci si può rivolgere alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale presentando l’inventario dei beni ereditati ed essendo tenuti a pagare i debiti del de cuius solo con i crediti del predetto e non anche con il proprio patrimonio.


Rinuncia all'eredità


Cosa fare quando il de cuius era sopraffatto da debiti? Meglio rinunciare all’eredità, ossia dichiarare per iscritto di non accettare l’eredità! La dichiarazione di rinuncia all’eredità può essere fatta presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale o tramite notaio.


La dichiarazione di successione


La dichiarazione di successione è l’atto con cui gli eredi e o i legatari comunicano all’Agenzia della Entrate il subentro al defunto nei diritti immobiliari o nel possesso di somme superiori a 100.000,00 €. Per quanto riguarda il subentro relativo a beni immobili si procederà anche alle volture catastali, ossia ad intestare i beni a chi li ha ricevuti in eredità e o legato.

La dichiarazione di successione comporta generalmente il pagamento di tasse e imposte nonchè, se presentata oltre 12 mesi dalla morte del de cuius, il pagamento di interessi e sanzioni.

E’ importante sapere che l’effettuazione della dichiarazione di successione è solo un atto di natura fiscale che non comporta necessariamente l’accettazione espressa o tacita dell’eredità come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione.


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