Studio Legale Barsotti

Avvocato per separazioni e divorzi a Lucca

Studio Legale Barsotti


Lo Studio Legale Barsotti fa parte del network avvocaticollegati.it e dal 2004 si occupa anche di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto di famiglia, tra cui separazioni e divorzi. Se hai bisogno di un avvocato per separazioni e divorzi a Lucca, Roma o Torino continua a leggere questa pagina per scoprire in cosa consiste una separazione e un divorzio e contatta una delle nostre sedi per un appuntamento o una videoconsulenza.


Le nostre principali competenze

 

Separazioni

 

La separazione consensuale

Se hai deciso di separarti puoi rivolgerti ad un nostro avvocato divorzista al quale potrai rivolgere qualsiasi domanda utile per raggiungere il miglior risultato.
Se il tuo partner è d’accordo con te per separarvi, potete recarvi insieme dall’avvocato per separazione a Lucca o in uno dei nostri studi ed esporgli le condizioni con cui intendete separarvi.
Infatti, come anticipato, si parla di separazione consensuale quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni, ossia su come disciplinare le conseguenze della separazione. Ad esempio, se ci sono figli ci si accorderà sul loro mantenimento, se c’è una casa familiare ci si accorderà su chi dei coniugi rimarrà a viverci, ci si accorderà sul diritto di visita dei figli da parte del genitore che andrà a vivere altrove, se c’è un mutuo si deciderà chi continuerà a pagarlo, se ci sono beni in comunione si deciderà come dividerli etc..

I coniugi potranno arrivare dall’avvocato dopo aver già stabilito tra di loro le modalità della separazione, oppure potranno consultarsi con l’avvocato per raggiungere un accordo, nel corso di uno o più incontri, fermo restando che in caso di separazione coniugale il loro avvocato farà gli interessi di entrambi i coniugi.

Una volta che i coniugi avranno raggiunto un accordo, l’avvocato predisporrà un atto in cui le parti daranno atto di volersi separare a determinate condizioni, atto che in gergo giuridico si chiama ricorso per separazione consensuale, che verrà presentato dall’avvocato al Tribunale del luogo in cui risiedono i coniugi.

Il Tribunale provvederà a sua volta a fissare una udienza davanti al Giudice, alla quale i coniugi ed il loro avvocato potranno decidere se partecipare o meno. Dopodiche, qualora il Tribunale ritenga che le condizioni siano rispettose degli interessi dei coniugi e dei figli, provvede con decreto alla omologazione del ricorso e dichiara la separazione dei coniugi e lo scioglimento della comunione dei beni ove sussistente. Il provvedimento del Tribunale sarà poi trasmesso, a cura della cancelleria del Tribunale, al Comune in cui i coniugi si erano sposati, affinché sia trascritta la loro separazione.

Già all'interno del ricorso per separazione consenuale i coniugi potranno chiedere anche il divorzio, che potrà però avvenire dopo almeno sei mesi dall’udienza della separazione.
Nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di separazione ed il divorzio, i coniugi saranno liberi di vivere dove vogliono, ma portandosi comunque reciproco rispetto e, ove necessario, aiutandosi economicamente.

Infatti, i coniugi possono stabilire che uno dei due abbia diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento che gli consenta di far fronte ai propri bisogni, normalmente qualora non abbia redditi propri. Così come, laddove vi siano figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sarà previsto un contributo al mantenimento dei figli che il genitore con cui essi non vivono darà all’altro genitore. Oltre al contributo al mantenimento che comprende le spese ordinarie (vitto, alloggio, vestiario…), saranno concordate tra i genitori anche le ripartizioni delle spese straordinarie necessarie per i figli (spese mediche, sportive, ricreative…).


La separazione giudiziale

Vediamo ora cosa succede quando i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni della separazione oppure quando uno dei coniugi intende separarsi e l’altro no.

In questi casi i coniugi dovranno avere ciascuno un proprio avvocato matrimonialista, con il quale potranno prendere contatti con l’altro coniuge per tentare, eventualmente nel corso di uno o più incontri, una conciliazione, ossia l’instaurazione di una separazione consensuale.

Qualora ciò non fosse possibile, l’avvocato procederà a scrivere un ricorso con il quale si chiederà al Tribunale la separazione a determinate condizioni riguardanti la casa coniugale, l’eventuale mantenimento per il coniuge e o i figli, il diritto di visita in caso di figli ed eventuali altre condizioni riguardanti la famiglia e o l’aspetto economico familiare. Il ricorso sarà presentato tramite l’avvocato al Tribunale e quest’ultimo, solitamente entro pochi giorni dal deposito del ricorso, provvederà a fissare una udienza davanti al Giudice. A cura dell’avvocato per separazione a Lucca o nei nostri altri studi si procederà quindi a notificare all’altro coniuge sia il ricorso che il decreto di fissazione dell’udienza.

Cosa succede alla prima udienza di una separazione giudiziale?

  • Un primo caso è quello in cui il coniuge chiamato in udienza non si presenta senza addurre un legittimo motivo. In questo caso il Tribunale prenderà atto della sua contumacia e la causa proseguirà in sua assenza. Pertanto, alla prima udienza saranno presi provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse del coniuge che intende separarsi e dei figli ove vi siano. Dopodiché la causa proseguirà per giungere ad una sentenza di divorzio. Laddove il coniuge dichiarato contumace si presentasse in corso di causa avrà diritto di difendersi nelle forme e nei termini di legge.
  • Un secondo caso è quello in cui nel corso dell’udienza i coniugi trovano un accordo per cui il Tribunale, preso atto di ciò, tramuterà la separazione da giudiziale a consensuale, emettendo il provvedimento di separazione. Una separazione iniziata come giudiziale potrà sempre essere convertita in consensuale qualora giungano accordi tra le parti.
  • Il terzo caso è quello in cui i coniugi anche in corso di causa non trovano un accordo. In questo caso il Giudice emetterà un provvedimento che in via provvisoria ed urgente disciplinerà gli aspetti familiari, patrimoniali ed economici, nell’interesse dei coniugi e dei figli minorenni ed economicamente non autosufficienti. Il Tribunale fisserà poi altre udienze e per tramite di più atti difensivi dei rispettivi avvocati, le parti sosterranno le proprie ragioni eventualmente tramite testimoni, consulenze, indagini tributarie etc.. Una volta conclusa la fase istruttoria della causa, il Giudice tratterrà la causa per la decisione ossia per la sentenza.

La separazione con addebito

Tra le varie cause per cui uno dei coniugi intende procedere con una separazione giudiziale vi è quella del tradimento. Il coniuge tradito ritiene di non poter proseguire la relazione matrimoniale e, anzi, chiede all’avvocato di far accertare dal Tribunale che la separazione è stata causata esclusivamente dall’altro coniuge.

Si parla di addebito della separazione, per appunto, quando il Giudice accerta che la condotta di uno dei coniugi ha portato alla rottura. Ciò non avviene solo nel caso di tradimenti, ma anche quando uno dei due coniugi usa violenza fisica o psicologica nei confronti dell’altro e o dei figli, quando fa abuso di droghe o alcol etc. tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale. La condotta di cui trattasi deve essere la causa della separazione e non una conseguenza di una crisi matrimoniale già in atto.

Può accadere che un coniuge chieda l’addebito della separazione all’altro il quale, a sua volta chiede l’addebito della separazione all’altro. In questi casi il Giudice potrebbe accogliere entrambe le domande e pronuncia il c. d. “doppio addebito".

Vediamo le conseguenze dell’addebito della separazione.
Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione non avrà diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge, anche se ha uno stipendio più basso o non lavora. Al più, in casi disperati, avrà comunque diritto ad un assegno alimentare.
Altra conseguenza dell’addebito è che il colpevole della fine del matrimonio perde fin dalla pronuncia della separazione i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

Divorzi

 

Il divorzio congiunto

Se hai deciso di divorziare puoi rivolgerti ad un nostro avvocato divorzista di Lucca al quale potrai fare tutte le domande utili per raggiungere il miglior risultato.

Se il tuo partner è d’accordo con te per divorziarvi, potete incaricare un unico avvocato con conseguente risparmio. Infatti, come anticipato, si parla di divorzio congiunto quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni del divorzio, ossia su come disciplinare le conseguenze della fine della vostra relazione.

Ad esempio, se ci sono figli ci si accorderà sul loro mantenimento, se c’è una casa familiare ci si accorderà su chi dei coniugi rimarrà a viverci, ci si accorderà sul diritto di visita dei figli da parte del genitore che andrà a vivere altrove, se c’è un mutuo si deciderà chi continuerà a pagarlo etc..

I coniugi potranno arrivare dall’avvocato divorzista dopo aver già stabilito tra di loro le condizioni, oppure potranno consultarsi con l’avvocato per raggiungere un accordo, nel corso di uno o più incontri, fermo restando che in caso di divorzio congiunto l’avvocato farà gli interessi di entrambi i coniugi.

Una volta che i coniugi avranno raggiunto un accordo, l’avvocato predisporrà un atto in cui le parti daranno atto di volersi divorziare a determinate condizioni: atto che in gergo giuridico si chiama ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio (se vi è stato matrimonio concordatario) o ricorso per scioglimento del vincolo matrimoniale (se vi è stato matrimonio civile), che verrà presentato dall’avvocato divorzista al Tribunale del luogo in cui richiedono i coniugi.

Il Tribunale provvederà a sua volta a fissare una una udienza per deliberare il divorzio. Il provvedimento del Tribunale sarà poi trasmesso, a cura della cancelleria del Tribunale, al Comune in cui i coniugi si erano sposati, affinché sia trascritta la loro separazione.


Il divorzio giudiziale

Vediamo ora cosa succede quando i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni del divorzio oppure quando uno dei coniugi intende divorziare e l’altro no.
In questi casi i coniugi dovranno avere ciascuno un proprio avvocato matrimonialista, con il quale potranno prendere contatti con l’altro coniuge per tentare, eventualmente nel corso di uno o più incontri, una conciliazione, ossia l’instaurazione di un divorzio congiunto.

Qualora ciò non fosse possibile, l’avvocato divorzista procederà a scrivere un ricorso con il quale si chiederà al Tribunale il divorzio a determinate condizioni riguardanti la casa coniugale, l’eventuale mantenimento per il coniuge e o i figli, il diritto di visita in caso di figli ed eventuali altri condizioni riguardanti la famiglia e o l’aspetto economico familiare. Il ricorso sarà presentato tramite l’avvocato al Tribunale e quest’ultimo, solitamente entro pochi giorni dal deposito del ricorso, provvederà a fissare una udienza. A cura dell’avvocato si procederà quindi a notificare all’altro coniuge sia il ricorso che il decreto di fissazione dell’udienza.
Cosa succede alla prima udienza di un divorzio giudiziale?

  • Un primo caso è quello in cui il coniuge chiamato in udienza non si presenta senza addurre un legittimo motivo. In questo caso il Tribunale prenderà atto della sua contumacia e la causa proseguirà in sua assenza. Pertanto, alla prima udienza saranno presi provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse del coniuge che intende separarsi. Dopodiché la causa proseguirà davanti al giudice per giungere ad una sentenza di divorzio. Laddove il coniuge dichiarato contumace si presentasse in corso di causa con un proprio avvocato divorzista avrà diritto di difendersi nelle forme e termini di legge.
  • Un secondo caso è quello in cui prima dell’udienza o nel corso dell’udienza stessa i coniugi trovano un accordo per cui il Tribunale, preso atto di ciò, tramuterà il divorzio da giudiziale a congiunto. Una procedura di divorzio giudiziale potrà sempre essere convertita in congiunto qualora le parti trovino un accordo.
  • Il terzo caso è quello in cui i coniugi né alla prima udienza né successivamente trovano un accordo. In questo caso nel corso dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che in via provvisoria ed urgente disciplinerà gli aspetti familiari, patrimoniali ed economici, nell’interesse dei coniugi e dei figli minorenni ed economicamente non autosufficienti. Il giudice fisserà poi una o più udienze nel corso delle quali le parti, per tramite di più atti difensivi dei rispettivi avvocati, sosterranno le proprie ragioni eventualmente tramite testimoni, consulenze, indagini tributarie etc.. Una volta conclusa la fase istruttoria della causa, il giudice istruttore tratterrà la causa per la decisione e quindi il Tribunale emetterà una sentenza di divorzio.

L'assegno divorzile

Uno degli aspetti più interessanti della procedura di divorzio, oltre alle questioni riguardanti il mantenimento dei figli e il patrimonio familiare, è quello dell’assegno divorzile.

Un assegno di divorzio è una somma di denaro che uno dei due coniugi può chiedere all’altro nel corso della causa di divorzio. Se in passato l’assegno divorzile veniva riconosciuto al coniuge più debole affinché gli fosse garantito lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nel 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno radicalmente rivisto i requisiti e le finalità dell’assegno divorzile.

Con la sentenza 18287 del 2018, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’assegno divorzile può essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole solo se vi è disparità economica tra i coniugi, se il coniuge più debole non ha altri mezzi per sostenersi e se nel corso della vita matrimoniale avrebbe potuto lavorare. Solitamente l’assegno divorzile viene riconosciuto quando uno dei due coniugi, per scelta di entrambi, ha sacrificato ambizioni lavorative per prendersi cura della famiglia e, essendo terminato il matrimonio quando è in età avanzata e non ha più modo di entrare nel mercato del lavoro, subirebbe un ingiusto pregiudizio economico.
L’assegno divorzile, a meno che le parti non stabiliscano che venga versato in una unica soluzione, laddove è corrisposto mensilmente, nel momento in cui il coniuge che era tenuto a pagarlo era pensionato e muore, consente al beneficiario di godere della pensione di reversibilità.

Secondo le più recenti sentenze:
"in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 6 della Legge div., non è lo squilibrio in sé delle condizioni economiche ad essere decisivo. L'analisi del giudicante dovrà spingersi a vagliare le cause del divario patrimoniale - reddituale tra gli ex coniugi, alla stregua di un secondo, decisivo, passaggio logico-giuridico: la verifica se questa situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito". Questo secondo fondamentale step conduce alla riqualificazione della natura dell'assegno divorzile, cui va ascritta una funzione non solo e non più esclusivamente assistenziale, ma anche compensativa - perequativa ed eventualmente indennitaria, proprio per mezzo degli indicatori di cui all'art. 5 L. 898/70. In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli."

Gli effetti del divorzio

Tra gli effetti principali del divorzio, oltre al fatto che la moglie perde il cognome del marito, c’è quello per cui i coniugi non sono più eredi l’uno nei confronti dell’altro. Diversamente, finché i coniugi sono separati, mantengono i diritti successori tra di loro. Altro effetto è che dopo il divorzio essi possono contrarre nuovo matrimonio.

Avvocato a Lucca per separazioni e divorzi

Fissa un appuntamento con l'avv. Nicola Barsotti

Possiamo difenderti anche con gratuito patrocinio


Per Gratuito Patrocinio si intende l’assistenza legale prestata da un avvocato senza alcun costo per il cliente, perché ai compensi dell’avvocato provvederà lo Stato, tanto vero che il termine corretto è “Patrocinio a Spese dello Stato”. Rispondiamo a qualche domanda in materia di gratuito patrocinio per separazioni o divorzi.
 

 

Quando posso avere il Gratuito Patrocinio?

La normativa sul Gratuito Patrocinio è quella di cui al D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, che prevede che se vuoi separarti o divorziarti senza pagare l’avvocato, il tuo reddito non deve superare € 12.838,01. Il reddito si calcola facendo riferimento a quello annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, tenendo presente che si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Ma v’è di più, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
 

Rilevano anche altre risorse ai fini del calcolo del reddito?

Ai i fini della determinazione del reddito rilevante ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. Corte Cost., ord. n. 153/2016), si deve tener conto, non solo dei redditi dichiarati, ma anche “di risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga”. Ad esempio, se già si è separati e si intende procedere con il divorzio, oltre agli assegni di mantenimento stabiliti nella separazione, va tenuto conto della partecipazione del marito alle spese di moglie e figlio e della proprietà di un immobile in capo alla moglie. Ma non solo, si è recentemente ritenuto che anche il reddito di cittadinanza, nel giudizio di separazione anche consensuale, concorre per la propria quota personale alla determinazione del reddito che dà diritto all’accesso al gratuito patrocinio.

Si tiene conto anche del reddito del coniuge da cui devo separarmi o divorziare?

Nel caso di separazioni o divorzi è prevista un’eccezione: per il calcolo del reddito non si tiene conto anche di quello del coniuge da cui ci si vuole separare o divorziare. Infatti l’art. 76 del D. P. R. 115/2002 prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Resta inteso, però, che si dovranno conteggiare i redditi di “altri” componenti della famiglia con cui si abita stabilmente (ad esempio i figli, il/la nuovo/a compagno/a…). La Corte di Cassazione ha chiarito che “nel valutare le condizioni per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel caso in cui l'istanza sia formulata in una causa di separazione o divorzio, si deve escludere dal cumulo dei redditi familiari il solo reddito dell'altro coniuge, e non anche quello dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi con l'altro che ha promosso l'azione o che è convenuto” (Cass. Civ. Sez. III, n. 30068 del 14.12.2017).
 

Posso avere il Gratuito Patrocinio anche per separazioni consensuali o divorzi congiunti?

La separazione consensuale è quella chiesta dai coniugi che sono d’accordo sulle condizioni a cui vogliono separarsi (mantenimento figli, assegnazione casa coniugale…), così come il divorzio congiunto è quello a cui si giunge per dare fine al matrimonio a condizioni condivise. Diversamente, quando i coniugi non sono d’accordo, si parla di separazione o divorzio giudiziale. Ebbene, ci si è chiesti se anche in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto si possa avere il Gratuito Patrocinio, e la risposta è stata positiva (cfr. Cass. Civ. Sez., n. 20545 del 29.09.2020), quindi si può avere l’avvocato gratis anche per separarsi o divorziarsi di comune accordo.
 

Come e dove si presenta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio?

Se vuoi procedere alla separazione o al divorzio puoi contattarci per sapere se hai diritto o meno al Gratuito Patrocinio. Se la risposta sarà positiva Ti aiuteremo a compilare l’apposito modulo da presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale davanti al quale si terrà la causa di separazione o divorzio. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati verificherà se il modulo e/o la documentazione allegata sono idonei all’ammissione, dopodichè invierà la delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio e potrai iniziare la causa senza sostenere alcuna spesa.
 

Di quali dati ho bisogno per compilare la domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio?

Ci sono moduli che devono essere compilati e presentati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che normalmente prevedono di inserire i seguenti dati:

  • I dati identificativi del soggetto che presenta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio
  • Il tipo di causa (separazione o divorzio) per cui si chiede di essere ammessi al Gratuito Patrocinio
  • I dati identificativi del soggetto contro (o con) cui si agisce, ossia l’altro coniuge
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, con cui si dichiarano i redditi utili ai fini dell’ammissione prodotti nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza; in caso di cittadino extracomunitario si devono indicare anche i redditi prodotti all’estero, producendo apposita certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità della dichiarazione di reddito indicato;
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, con cui si indicano i nominativi dei familiari conviventi o dei soggetti che coabitano in modo stabile e continuativo con l’istante, nonché i loro redditi;
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater Dpr 43/1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, Dpr 309/1990, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste;
  • L’impegno a comunicare, fino a che il processo non sarà definito al magistrato di fronte al quale pende la causa, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 79 TU 115/2002, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell’anno precedente, che superi il limite sopraindicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio o dall'eventuale precedente comunicazione di variazione.
  • L’indicazione dell’avvocato che seguirà la causa;

Quali documenti devo allegare alla richiesta di Gratuito Patrocinio?

Per l’ammissione al Gratuito Patrocinio per separazioni o divorzi è opportuno allegare alla domanda il certificato per riassunto di matrimonio, il certificato contestuale di residenza e stato di famiglia dei coniugi, la documentazione relativa alla separazione se si intende procedere al divorzio, un documento di identità.

Negoziazione assistita per separazioni e divorzi


La negoziazione assistita è una modalità di risoluzione delle controversie in materia di separazione, modifica delle condizioni di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di divorzio, regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori del matrimonio e/o loro modifica.

Con la negoziazione assistita, le parti si avvalgono di rispettivi avvocati e, nel corso di uno o più incontri (anche telematici e anche tra soli avvocati), ci si interfaccia in modo collaborativo e riservato al fine di raggiungere un accordo.

In caso di raggiungimento di un accordo, gli avvocati redigeranno un atto che verrà depositato presso gli uffici competenti, sia per ottenere il nulla osta della Procura della Repubblica, sia per la trascrizione dell'atto da parte del Comune competente territorialmente.

Anche per la procedura di negoziazione assistita, la parte che ha i requisiti reddituali può avvalersi dell'assistenza del proprio avvocato con gratuito patrocinio.

Resta inteso che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, ciascuna parte sarà libera di rivolgersi al Tribunale.



Alessandro Boggio Tomasaz
Alessandro Boggio Tomasaz
2023-05-11
Avvocato di grandissima esperienza, soprattutto nel settore della malasanità. Persona disponibilissima, sincera ed onesta.
Emanuele Petrucci
Emanuele Petrucci
2023-05-11
Avvocato professionale,gentile e molto preparato.Una garanzia
Antonio rapisarda
Antonio rapisarda
2023-05-04
Lo Studio Barsotti si distingue per chiarezza, correttezza e professionalità. La miglior guida possibile in frangenti poco piacevoli. Fiducia totale per diretta esperienza.
A C
A C
2023-03-14
Molto professionale sa consigliarti per il meglio sono rimasto molto contento . Sicuramente consigliato
Keti Tomei
Keti Tomei
2023-01-31
Ottima
giuditta del bono
giuditta del bono
2022-12-20
Ho avuto un ottima esperienza con questo studio. Professionalità, rapporto umano, chiarezza, velocità ed efficacia nelle soluzioni dei problemi affrontati sono la sintesi della mia esperienza con l Avvocato Barsotti.
marco ofkk
marco ofkk
2022-12-14
Consiglio questo Avvocato
Rudina Uka
Rudina Uka
2022-12-06
E una persona semplice accogliente e competente nell suo ruolo..penso che mi rivolgere a lui per qualsiasi altro problema..ho trovato il mio avocato, nella vita serve sempre uno.Grazie
Simone De Rossi
Simone De Rossi
2022-11-16
Sono andato da questo avvocato per un consiglio su come risolvere un problema e con la sua gentilezza e professionalità mi ha fatto scegliere la strada migliore.

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