Avvocato matrimonialista a Lucca

Separazioni, Divorzi, Mantenimento, Eredità, etc

Studio Legale Barsotti

 

 

Se cerchi un avvocato matrimonialista a Lucca, Roma o Torino continua a leggere questa pagina per scoprire come e dove opera e contatta una delle nostre sedi per un appuntamento o una videoconsulenza. Lo Studio Legale Barsotti fa parte del network avvocaticollegati.it e dal 2004 si occupa anche di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto di famiglia e e divorzi. 

Il diritto di famiglia è un ramo del diritto civile nel quale si trattano prevalentemente rapporti matrimoniali in cui opera l’Avvocato Matrimonialista, intervenendo quando una coppia sceglie di separarsi, o anche nel caso in cui un solo membro lo decida unilateralmente. Oltre a ciò, l’avvocato matrimonialista si occupa di tutelare i figli ed il patrimonio del cliente per ottenere le migliori condizioni possibili.

Le tematiche più spesso affrontate da un avvocato matrimonialista riguardano separazioni, divorzi, assegni di mantenimento e affidamento dei figli.

HAI QUESTO TIPO DI PROBLEMA? 

CHIAMA PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO IN STUDIO CON L'AVVOCATO MATRIMONIALISTA A LUCCA

La Separazione: in questo caso, i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni più frequenti per poter procedere solo successivamente al divorzio.

Separazione consensuale: i coniugi possono avvalersi di un unico avvocato o ciascuno può avere il suo. La procedura inizia con uno o più incontri in cui i coniugi decidono di comune accordo le condizioni della separazione (chi resta nella casa familiare, con chi vivranno prevalentemente i figli, a quanto ammonterà il contributo al loro mantenimento, come dividere le spese straordinarie, come sarà disciplinato il diritto di visita etc.). Poi viene redatto dall’avvocato un ricorso per separazione consensuale che sarà depositato in Tribunale. Seguirà da parte del Tribunale la fissazione di una udienza nel corso della quale i coniugi dovranno comparire per confermare davanti al Giudice la volontà di separarsi a quelle condizioni. Dopodichè il Tribunale omologherà la separazione.

Separazione giudiziale: i coniugi devono necessariamente avvalersi ciascuno di un proprio avvocato perché le loro posizioni sono contrastanti. La procedura inizia con il deposito da parte di uno dei due coniugi del ricorso per separazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede l’altro coniuge. Nel ricorso devono essere indicate le condizioni della separazione (Vedi sopra). Il Tribunale fisserà l’udienza di comparizione delle parti. Prima dell’udienza il coniuge convenuto depositerà una comparsa con le proprie difese. Il giorno dell’udienza possono verificarsi due possibilità: i coniugi trovano un accordo e quindi la separazione diventa consensuale, oppure non si accordano per cui il Tribunale all’udienza prende provvedimenti temporanei ed urgenti, dopodichè fissa una nuova udienza affinchè le parti, davanti al Giudice Istruttore, possano presentare prove a sostegno delle rispettive richieste e, infine, venga emessa una sentenza.
Con la separazione i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e cessa la loro comunione legale in ambito patrimoniale, ma i coniugi sono sempre tenuti ad assistersi ove necessario.
Dopo sei mesi dalla prima udienza di separazione consensuale o dopo un anno da quella di separazione giudiziale, i coniugi possono richiedere il divorzio.

Anche il divorzio può essere congiunto o giudiziale e si svolge con le medesime forme, rispettivamente, della separazione consensuale o giudiziale. Con la pronuncia di divorzio il matrimonio finisce e le parti non sono più coniugi, la moglie perde il cognome del marito, al coniuge più debole può essere riconosciuto un assegno divorzile, viene decisa la destinazione della casa coniugale e ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’altro.

Assegno divorzile: alla luce della sentenza n. 18287/2018 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il coniuge più debole potrà richiedere all’altro un assegno divorzile, ossia una somma fissa mensile per il proprio mantenimento, e il Tribunale potrà accogliere la domanda se il richiedente non ha mezzi economici adeguati per mantenersi e se tale mancanza derivi da cause oggettive (es. tarda età, condizioni di salute precarie etc.), e infine se l’altro coniuge ha possibilità di erogare tale assegno. Il diritto all’assegno divorzile cessa se il beneficiario passa a nuove nozze.

Affidamento dei figli: quando due coniugi si separano e divorziano, il Tribunale si pronuncia sull’affidamento dei figli nel caso in cui questi siano minorenni. La legge vuole che il giudice, nel decidere, tenga conto dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, per consentire loro di vivere in condizioni ottimali. Per raggiungere questo fine, solitamente il giudice decide per l’affidamento condiviso: il minore viene così affidato ad entrambi i genitori, che se ne devono occupare mantenendo con lui un rapporto sereno ed equilibrato. Il padre e la madre devono continuare a garantire cura, educazione ed istruzione agevolando anche i rapporti con i componenti delle rispettive famiglie di origine. Tuttavia, se il giudice ritiene che l’affidamento condiviso sia contrario agli interessi del minore, può decidere di affidarlo a uno dei genitori.

Negoziazione assistita: i coniugi possono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio anche senza passare dal Tribunale. Dal 2014 è infatti possibile trovare un accordo con l’altro coniuge avvalendosi dell’avvocato, tramite uno o più incontri, fino a sottoscrivere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni della precedente separazione o del precedente divorzio. La procedura può durare da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi e, quindi, è solitamente più breve di quella giudiziale, nonché spesso più economica. Una volta che i coniugi si sono accordati ed hanno firmato il relativo accordo, l’avvocato provvederà a depositare una copia dell’accordo presso la Procura della Repubblica (affinchè, ove i coniugi abbiano figli, vi sia un nulla osta da parte del Procuratore) e, infine, l’atto sarà depositato in Comune affinché sia trascritto. Questa procedura è consigliabile nel caso in cui vi siano conflittualità tra coniugi e/o quando questi ultimi abitano in città lontane e/o quando vogliono evitare di presentarsi davanti ad un Giudice con tutto lo stress e disagio che può derivarne.

Cerchi un avvocato matrimonialista a Lucca? Chiama lo Studio legale al numero 0583 493467 per prenotare un appuntamento oppure invia una mail a segreteria@avvocaticollegati.it

Compila il form per richiedere un appuntamento

Se sei un nuovo cliente puoi chiamarci tutti i giorni per richiedere una consulenza e prenotare un appuntamento in studio con il nostro avvocato matrimonialista a Lucca. Oppure, se preferisci, puoi compilare il form sottostante con una breve spiegazione del problema e sarai ricontattato.