Studio Legale Barsotti

Avvocato divorzista a Lucca, Roma, Torino etc

Studio Legale Barsotti

 

Lo Studio Legale Barsotti fa parte del network avvocaticollegati.it e dal 2004 si occupa anche di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto di famiglia e di divorzi. Continua a leggere questa pagina per capire in cosa consiste un divorzio e se puoi essere assistito con gratuito patrocinio.


Esistono due tipi di divorzio

 

  • il divorzio congiunto, quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni del divorzio
  • il divorzio giudiziale, quando non vi è accordo
In entrambi i casi il divorzio può essere chiesto solo dopo sei mesi da quando i coniugi si sono separati consensualmente o dopo dodici mesi dalla loro separazione giudiziale, calcolando il termine in entrambi i casi da quando vi è stata la prima udienza in Tribunale. Vediamo nei dettagli come si svolgono le due procedure.

Il divorzio congiunto

 

Se hai deciso di divorziare puoi rivolgerti ad un nostro avvocato divorzista di Lucca al quale potrai fare tutte le domande utili per raggiungere il miglior risultato.
Se il tuo partner è d’accordo con te per divorziarvi, potete incaricare un unico avvocato con conseguente risparmio.
Infatti, come anticipato, si parla di divorzio congiunto quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni del divorzio, ossia su come disciplinare le conseguenze della fine della vostra relazione. Ad esempio, se ci sono figli ci si accorderà sul loro mantenimento, se c’è una casa familiare ci si accorderà su chi dei coniugi rimarrà viverci, ci si accorderà sul diritto di visita dei figli da parte del genitore che andrà a vivere altrove, se c’è un mutuo si deciderà chi continuerà a pagarlo etc..
I coniugi potranno arrivare dall’avvocato divorzista dopo aver già stabilito tra di loro le condizioni, oppure potranno consultarsi con l’avvocato per raggiungere un accordo, nel corso di uno o più incontri, fermo restando che in caso di divorzio congiunto l’avvocato farà gli interessi di entrambi i coniugi.
Una volta che i coniugi avranno raggiunto un accordo, l’avvocato predisporrà un atto in cui le parti daranno atto di volersi divorziare a determinate condizioni. Atto che in gergo giuridico si chiama ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio (se vi è stato matrimonio concordatario) o ricorso per scioglimento del vincolo matrimoniale (se vi è stato matrimonio civile), che verrà presentato dall’avvocato divorzista al Tribunale del luogo in cui richiedono i coniugi.
Il Tribunale provvederà a sua volta a fissare una una udienza per deliberare il divorzio. Il provvedimento del Tribunale sarà poi trasmesso, a cura della cancelleria del Tribunale, al Comune in cui i coniugi si erano sposati, affinché sia trascritta la loro separazione.

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Il divorzio giudiziale


Vediamo ora cosa succede quando i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni del divorzio oppure quando uno dei coniugi intende divorziare e l’altro no.
In questi casi i coniugi dovranno avere ciascuno un proprio avvocato matrimonialista, con il quale potranno prendere contatti con l’altro coniuge per tentare, eventualmente nel corso di uno o più incontri, una conciliazione, ossia l’instaurazione di un divorzio congiunto.
Qualora ciò non fosse possibile, l’avvocato divorzista procederà a scrivere un ricorso con il quale si chiederà al Tribunale il divorzio a determinate condizioni riguardanti la casa coniugale, l’eventuale mantenimento per il coniuge e o i figli, il diritto di visita in caso di figli ed eventuali altri condizioni riguardanti la famiglia e o l’aspetto economico familiare. Il ricorso sarà presentato tramite l’avvocato al Tribunale e quest’ultimo, solitamente entro pochi giorni dal deposito del ricorso, provvederà a fissare una udienza. A cura dell’avvocato si procederà quindi a notificare all’altro coniuge sia il ricorso che il decreto di fissazione dell’udienza.


L'assegno divorzile

 

Uno degli aspetti più interessanti della procedura di divorzio, oltre alle questioni riguardanti il mantenimento dei figli e il patrimonio familiare, è quello dell’assegno divorzile.

Un assegno di divorzio è una somma di denaro che uno dei due coniugi può chiedere all’altro nel corso della causa di divorzio. Se in passato l’assegno divorzile veniva riconosciuto al coniuge più debole affinché gli fosse garantito lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nel 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno radicalmente rivisto i requisiti e le finalità dell’assegno di possibile.

Con la sentenza 18287 del 2018, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’assegno di possibile può essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole solo se vi è disparità economica tra i coniugi, se il coniuge più debole non ha altri mezzi per sostenersi e se nel corso della vita matrimoniale avrebbe potuto lavorare. Solitamente l’assegno divorzile viene riconosciuto quando uno dei due coniugi, per scelta di entrambi, ha sacrificato ambizioni lavorative per prendersi cura della famiglia e, essendo terminato il matrimonio quando è in età avanzata e non ha più modo di entrare nel mercato del lavoro, subirebbe un ingiusto pregiudizio economico.
L’assegno divorzile, a meno che le parti non stabiliscano che venga versato in una unica soluzione, laddove è corrisposto mensilmente, nel momento in cui il coniuge che era tenuto a pagarlo era pensionato e muore, consente al beneficiario di godere della pensione di reversibilità.

Secondo le più recenti sentenze:
"in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 6 della Legge div., non è lo squilibrio in sé delle condizioni economiche ad essere decisivo. L'analisi del giudicante dovrà spingersi a vagliare le cause del divario patrimoniale - reddituale tra gli ex coniugi, alla stregua di un secondo, decisivo, passaggio logico-giuridico: la verifica se questa situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito". Questo secondo fondamentale step conduce alla riqualificazione della natura dell'assegno divorzile, cui va ascritta una funzione non solo e non più esclusivamente assistenziale, ma anche compensativa - perequativa ed eventualmente indennitaria, proprio per mezzo degli indicatori di cui all'art. 5 L. 898/70. In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli."
Cosa succede alla prima udienza di un divorzio giudiziale?

  • Un primo caso è quello in cui il coniuge chiamato in udienza non si presenta senza addurre un legittimo motivo. In questo caso il Tribunale prenderà atto della sua contumacia e la causa proseguirà in sua assenza. Pertanto, alla prima udienza presidenziale saranno presi provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse del coniuge che intende separarsi. Dopodiché la causa proseguirà davanti ad un giudice istruttore per giungere ad una sentenza di divorzio. Laddove il coniuge dichiarato contumace si presentasse in corso di causa con un proprio avvocato divorzista avrà diritto di difendersi nelle forme termini di legge.
  • Un secondo caso è quello in cui prima dell’udienza presidenziale o nel corso dell’udienza stessa i coniugi trovano un accordo per cui il Tribunale, preso atto di ciò, tramuterà il divorzio da giudiziale a congiunto. Una procedura di divorzio giudiziale potrà sempre essere convertita in congiunto qualora le parti trovino un accordo.
  • Il terzo caso è quello in cui i coniugi né alla prima udienza né successivamente trovano un accordo. In questo caso nel corso dell’udienza presidenziale il giudice emetterà un provvedimento che in via provvisoria ed urgente disciplinerà gli aspetti familiari, patrimoniali ed economici, nell’interesse dei coniugi e dei figli minorenni ed economicamente non autosufficienti. Il Presidente del Tribunale fisserà poi una udienza davanti ad un giudice istruttore dello stesso Tribunale davanti al quale i coniugi, nel corso di più udienze e per tramite di più atti difensivi dei rispettivi avvocati, sosterranno le proprie ragioni eventualmente tramite testimoni, consulenze, indagini tributarie etc.. Una volta conclusa la fase istruttoria della causa, il giudice istruttore tratterrà la causa per la decisione e quindi il Tribunale emetterà una sentenza di divorzio.

Gli effetti del divorzio

 

Tra gli effetti principali del divorzio, oltre al fatto che la moglie perde il cognome del marito, c’è quello per cui i coniugi non sono più eredi l’uno nei confronti dell’altro. Diversamente, finché i conici sono separati, mantengono i diritti successori tra di loro. Altro effetto è che dopo il divorzio essi possono contrarre nuovo matrimonio.


Possiamo assisterti con gratuito patrocinio


Per Gratuito Patrocinio si intende l’assistenza legale prestata da un avvocato divorzista, in questo caso, senza alcun costo per il cliente, perché ai compensi dell’avvocato provvederà lo Stato, tanto vero che il termine corretto è “Patrocinio a Spese dello Stato”.

Rispondiamo a qualche domanda in materia di gratuito patrocinio per separazioni o divorzi.


Quando posso avere il Gratuito Patrocinio?

La normativa sul Gratuito Patrocinio è quella di cui al D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, che prevede che se vuoi separarti o divorziarti senza pagare l’avvocato divorzista, il tuo reddito non deve superare € 11.746,68.

Il reddito si calcola facendo riferimento a quello annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, tenendo presente che si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ma v’è di più, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Rilevano anche altre risorse ai fini del calcolo del reddito?

Ai i fini della determinazione del reddito rilevante ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. Corte Cost., ord. n. 153/2016), si deve tener conto, non solo dei redditi dichiarati, ma anche “di risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga”.

Ad esempio, se già si è separati e si intende procedere con il divorzio, oltre agli assegni di mantenimento stabiliti nella separazione, va tenuto conto della partecipazione del marito alle spese di moglie e figlio e della proprietà di un immobile in capo alla moglie.

Ma non solo, si è recentemente ritenuto che anche il reddito di cittadinanza, nel giudizio di separazione anche consensuale, concorre per la propria quota personale alla determinazione del reddito che dà diritto all’accesso al gratuito patrocinio.

Si tiene conto anche del reddito del coniuge da cui devo separarmi o divorziare?

Nel caso di separazioni o divorzi è prevista un’eccezione: per il calcolo del reddito non si tiene conto anche di quello del coniuge da cui ci si vuole separare o divorziare.

Infatti l’art. 76 del D. P. R. 115/2002 prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Resta inteso, però, che si dovranno conteggiare i redditi di “altri” componenti della famiglia con cui si abita stabilmente (ad esempio i figli, il/la nuovo/a compagno/a…).

La Corte di Cassazione ha chiarito che “nel valutare le condizioni per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel caso in cui l'istanza sia formulata in una causa di separazione o divorzio, si deve escludere dal cumulo dei redditi familiari il solo reddito dell'altro coniuge, e non anche quello dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi con l'altro che ha promosso l'azione o che è convenuto” (Cass. Civ. Sez. III, n. 30068 del 14.12.2017).

Posso avere il Gratuito Patrocinio anche per separazioni consensuali o divorzi congiunti?

La separazione consensuale è quella chiesta dai coniugi che sono d’accordo sulle condizioni a cui vogliono separarsi (mantenimento figli, assegnazione casa coniugale…), così come il divorzio congiunto è quello a cui si giunge per dare fine al matrimonio a condizioni condivise.

Diversamente, quando i coniugi non sono d’accordo, si parla di separazione o divorzio giudiziale.

Ebbene, ci si è chiesti se anche in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto si possa avere il Gratuito Patrocinio, e la risposta è stata positiva (cfr. Cass. Civ. Sez., n. 20545 del 29.09.2020), quindi si può avere l’avvocato gratis anche per separarsi o divorziarsi di comune accordo.

Come e dove si presenta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio?

Se vuoi procedere alla separazione o al divorzio puoi contattarci per sapere se hai diritto o meno al Gratuito Patrocinio.

Se la risposta sarà positiva Ti aiuteremo a compilare l’apposito modulo da presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale davanti al quale si terrà la causa di separazione o divorzio.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati verificherà se il modulo e/o la documentazione allegata sono idonei all’ammissione, dopodichè invierà la delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio e potrai iniziare la causa senza sostenere alcuna spesa.

Di quali dati ho bisogno per compilare la domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio?

Ci sono moduli che devono essere compilati e presentati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che normalmente prevedono di inserire i seguenti dati:

  • I dati identificativi del soggetto che presenta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio
  • Il tipo di causa (separazione o divorzio) per cui si chiede di essere ammessi al Gratuito Patrocinio
  • I dati identificativi del soggetto contro (o con) cui si agisce, ossia l’altro coniuge
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, con cui si dichiarano i redditi utili ai fini dell’ammissione prodotti nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza; in caso di cittadino extracomunitario si devono indicare anche i redditi prodotti all’estero, producendo apposita certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità della dichiarazione di reddito indicato;
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, con cui si indicano i nominativi dei familiari conviventi o dei soggetti che coabitano in modo stabile e continuativo con l’istante, nonché i loro redditi;
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater Dpr 43/1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, Dpr 309/1990, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste;
  • L’impegno a comunicare, fino a che il processo non sarà definito al magistrato di fronte al quale pende la causa, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 79 TU 115/2002, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell’anno precedente, che superi il limite sopraindicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio o dall'eventuale precedente comunicazione di variazione.
  • L’indicazione dell’avvocato che seguirà la causa;

Quali documenti devo allegare alla richiesta di Gratuito Patrocinio?

Per l’ammissione al Gratuito Patrocinio per separazioni o divorzi è opportuno allegare alla domanda il certificato per riassunto di matrimonio, il certificato contestuale di residenza e stato di famiglia dei coniugi, la documentazione relativa alla separazione se si intende procedere al divorzio, un documento di identità.

Scarica il modulo per l'ammissione al Gratuito Patrocinio 

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