Avvocato del lavoro a Lucca
Licenziamenti, Recupero Stipendi, Infortuni, etc

Il nostro Studio Legale di Lucca difende sia lavoratori che datori di lavoro.
Le tematiche più spesso affrontate da un avvocato del lavoro riguardano licenziamenti, sospensioni, irregolarità contrattuali, privacy, sicurezza sul lavoro, infortuni, contributi, previdenza, pensioni, invalidità, recupero crediti da lavoro, lavoro in nero.
Il nostro Studio Legale si avvale anche di consulenti del lavoro e commercialisti che coadiuvano gli avvocati nella gestione di pratiche in cui si renda necessario verificare quanto ad un lavoratore spetta in base al contratto o alla legge.
VUOI QUALCHE ESEMPIO DEI CASI TRATTATI DAL NOSTRO STUDIO?
Uno dei casi che più di frequente viene trattato dall’avvocato del lavoro è il LICENZIAMENTO. Al datore di lavoro possiamo dire che può licenziare il dipendente solo per i seguenti motivi:
Per giusta causa: quando il lavoratore ha poso in essere comportamenti particolarmente gravi, tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. ha commesso reati contro il datore di lavoro, è in stato di abituale ubriachezza o tossicodipendenza e non si cura etc…);
Per giustificato motivo soggettivo: quando le condotte del lavoratore sono meno gravi (es. non si presenta senza giustificazione al lavoro, ha condotte verso colleghi o il datore di lavoro tali da ostacolare l’attività, viola il codice disciplinare etc.);
Per giustificato motivo oggettivo: quando vi è una crisi aziendale o vi sono motivi di riorganizzazione (es. il datore di lavoro non più ha abbastanza ordini o la mansione svolta dal dipendente non è più necessaria etc.).
Al lavoratore possiamo dire che può contestare il licenziamento con modi e termini che devono essere necessariamente rispettati, a pena di decadenza dal diritto di impugnazione.
Impugnazione del licenziamento: Entro il termine di 60 giorni da quando il lavoratore ha ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve impugnarlo con atto scritto da recapitare con raccomandata con ricevuta di ritorno al datore di lavoro. Se la comunicazione scritta di licenziamento del datore di lavoro non è motivata o il licenziamento è avvenuto solo verbalmente, il lavoratore avrà invece ben 5 anni di tempo per impugnare il licenziamento, sempre e comunque in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tentativo di conciliazione: Nel termine di 180 giorni dalla spedizione della lettera di impugnazione del licenziamento, il lavoratore può invitare il datore di lavoro ad un tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Se il datore non si presenta per il tentativo di conciliazione, entro i successivi 60 giorni il lavoratore dovrà necessariamente iniziare la causa. Se invece il datore si presenta ma non si trova un accordo, i termini per iniziare la causa saranno 180 giorni.
Causa Civile: se a seguito dell’impugnazione del licenziamento e del tentativo di conciliazione, che non è una procedura obbligatoria, il lavoratore non ottiene giustizia, allora quest’ultimo dovrà farsi assistere da un avvocato per iniziare una causa davanti al Tribunale del Lavoro. La causa inizia con il deposito in Tribunale di un ricorso redatto dall’avvocato, nel quale si riassumono i fatti, si indicano le ragioni per cui il lavoratore ritiene ingiusto il licenziamento, vengono fatte le richieste di risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro e, infine, vengono indicate le prove che il lavoratore intende portare al Giudice per la decisione. A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale fisserà un’udienza antro la quale il datore di lavoro dovrà presentare una comparsa scritta con le proprie difese, richieste e prove.
IL MOBBING
Un altro caso tipico trattato avvocaticollegati.it è il MOBBING.
Il termine mobbing deriva dalla lingua inglese e significa angheria, e negli ultimi anni è diventata una parola di uso comune anche in Italia perché indica tutte quelle condotte moleste che un soggetto può subire nell’ambito del rapporto di lavoro.
Non essendovi una legge specifica in materia, i giudici descrivono il mobbing come una condotta sistematica e continuata, tenuta nei confronti del lavoratore dal datore di lavoro o da superiori o da altri colleghi, volta a prevaricare il lavoro o ad indurre il lavoratore a dimettersi, tanto da emarginarlo e provocargli conseguenze psicofisiche dannose.
Per ottenere il risarcimento dei danni da mobbing il lavoratore deve fornire al giudice la prova sia di aver subito comportamenti vessatori (es. tramite testimonianze, documenti, video, audio etc.) sia di aver subito lesioni psicofisiche a causa delle condotte subite (es. tramite certificazioni mediche, testimonianze, consulenze medico-legali etc.).
La tutela del lavoratore vittima di mobbing può essere esercitata tramite avvocato sia di fronte al Giudice Civile, con richiesta risarcitoria prevista dall’art. 2043 del codice civile (che prevede l’obbligo di risarcimento in capo a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualunque fatto doloso o colposo) o dall’art. 2087 del codice civile (che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di lavoratori), sia di fronte al Giudice Penale laddove si intenda dimostrare che la condotta del datore di lavoro integra l’ipotesi di reato di lesioni o altro (es. minacce, molestie, diffamazione etc.) e quindi si richieda in tale ambito giudiziale il risarcimento dei danni morali.
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