
Orchifunicolectomia: Errori Medici, Danni e Risarcimento
25/09/2026Avvocati Collegati è un gruppo fondato nel 2004 dall’avv. Nicola Barsotti che si occupa di risarcimento danni da malasanità in tutta Italia, avvalendosi anche della costante consulenza di medici legali e specialisti nelle varie branche della medicina.
Tra i vari casi di cui ci occupiamo ci sono anche quelli che riguardano chi aveva con il paziente lesionato o morto un rapporto di convivenza non formalizzato da matrimonio o unione civile.
Anche se non si è formalizzato il matrimonio o l’unione civile, il partner di un paziente morto o rimasto invalido per errori medici ha diritto ad un risarcimento.
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione: in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la stabile relazione affettiva di coppia, ancorché non caratterizzata da coabitazione continuativa, integra convivenza giuridicamente rilevante ai fini del danno dinamico relazionale del partner superstite.
Continua a leggere questo articolo se il tuo convivente è rimasto vittima di malasanità e vuoi chiedere il giusto risarcimento con i nostri avvocati e consulenti medici.
- Il Diritto al Risarcimento da Malasanità dei Familiari del Paziente
- Quando il Paziente Muore per Malasanità il Convivente ha Diritto al Risarcimento
- Anche se il Paziente rimane Invalido il Convivente può essere Risarcito
- Come Dimostrare la Relazione con il Paziente Vittima di Errori Medici
- Il Risarcimento va Chiesto Entro 5 anni
- Avvocati Collegati: al Tuo Fianco fino ad Avvenuto Risarcimento
- Sentenze sul Risarcimento per il Partner Non Sposato della Vittima di Malasanità
Il Diritto al Risarcimento da Malasanità dei Familiari del Paziente
La morte o la grave invalidità di una persona a causa di un errore sanitario può compromettere profondamente anche la vita dei suoi familiari. Il dolore, la perdita della quotidianità condivisa e i cambiamenti imposti alla vita affettiva danno diritto a un risarcimento autonomo.
Anche il convivente non sposato può chiedere il risarcimento per la morte o le gravi lesioni del proprio partner causate da malasanità. La tutela comprende infatti le relazioni more uxorio: rapporti di coppia stabili, fondati sulla comunanza di vita e sulla reciproca assistenza morale e materiale, senza matrimonio o unione civile.
Il risarcimento può spettare a tutti i prossimi congiunti del paziente vittima di malasanità che abbiano subito un danno effettivo: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle e, ricorrendone i presupposti, altri familiari. Anche il partner convivente può far valere la compromissione del proprio rapporto affettivo.
Il riconoscimento non è automatico: occorre accertare la responsabilità sanitaria, il collegamento causale con il decesso o le lesioni e il pregiudizio concretamente subito da chi domanda il risarcimento. La consistenza del legame e le conseguenze sulla vita del familiare assumono quindi un ruolo centrale.
Per il convivente si tratta di un diritto personale, esercitabile indipendentemente dalla qualità di erede: la richiesta riguarda il danno subito direttamente per la perdita o la compromissione della relazione.
Quando il Paziente Muore per Malasanità il Convivente ha Diritto al Risarcimento
Se l’errore sanitario provoca la morte del paziente, il convivente può chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Nonostante questa denominazione, la tutela comprende anche la perdita di una stabile relazione di coppia di fatto.
Il danno riguarda il danno non patrimoniale morale per la sofferenza per la morte del partner e la definitiva perdita della vita condivisa: affetto, sostegno, abitudini quotidiane e progetti comuni.
L’articolo 1, comma 49, della legge n. 76/2016 prevede espressamente che, quando il decesso del convivente di fatto deriva dall’illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile si applichino gli stessi criteri previsti per il coniuge superstite. L’importo va comunque determinato sulla base delle circostanze concrete e del pregiudizio dimostrato.
La quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale viene solitamente basata su tabelle che prendono in considerazione il rapporto familiare, l’età della vittima, l’età del convivente superstite e l’intensità della convivenza e del legame affettivo.
Anche se il Paziente rimane Invalido il Convivente può essere Risarcito
Il risarcimento può essere richiesto anche quando il paziente sopravvive, ma riporta lesioni che compromettono gravemente la relazione con il partner.
In questo caso si parla di danno da lesione del rapporto parentale. Una grave invalidità può modificare la comunicazione, l’intimità, la possibilità di svolgere attività insieme e l’intera organizzazione della vita di coppia. A queste conseguenze può aggiungersi la sofferenza di assistere quotidianamente il proprio compagno o la propria compagna in condizioni di forte difficoltà.
Il convivente può ottenere il riconoscimento del proprio danno se ne dimostra l’esistenza e il collegamento con le lesioni del paziente. La tutela dei familiari e del convivente in caso di lesioni personali trova riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 9556/2002).
Come Dimostrare la Relazione con il Paziente Vittima di Errori Medici
Per il convivente è fondamentale documentare la stabilità e l’effettività della relazione. Possono essere utili la documentazione anagrafica, le testimonianze di familiari e amici, la presenza di figli comuni, le spese condivise e gli altri elementi che ricostruiscono il percorso di vita della coppia.
La sola condivisione di un’abitazione potrebbe non essere sufficiente a dimostrare un rapporto affettivo tutelabile: occorre descrivere e provare il legame e le conseguenze della sua perdita o compromissione.
Quando i nostri avvocati affrontano un caso di risarcimento da malasanità per chi aveva una relazione con il paziente, viene fornita ogni informazione utile per ricostruire efficacemente il rapporto e poter ottenere il giusto risarcimento.
Avvocati Collegati è un gruppo che si occupa di casi di malasanità da oltre venti anni ed ha sviluppato una procedura per chiedere il risarcimento anche a favore di chi aveva con il paziente una relazione affettiva non formalizzata.
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Il Risarcimento va Chiesto Entro 5 anni
Per il danno personale subito dal convivente o dal familiare, il termine ordinario di prescrizione è di cinque anni, anche quando la richiesta viene rivolta all’ospedale o alla clinica, oltre che direttamente al medico responsabile.
È il danno definito iure proprio, cioè subito direttamente da chi ha perso il partner o ha visto gravemente compromessa la relazione, anche se non è suo erede.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per un caso di malasanità da cui è derivata la morte o l’invalidità di un partner decorre da quando il danneggiato ha conosciuto, o avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, che il decesso o l’invalidità erano riconducibili a una condotta sanitaria colposa. La decorrenza può quindi non coincidere con il giorno dell’evento; non è però necessario attendere una sentenza o una perizia definitiva.
Il termine quinquennale non esaurisce tutte le ipotesi: se il fatto costituisce reato e la prescrizione penale è più lunga, può applicarsi quest’ultima anche alla pretesa risarcitoria civile. Inoltre, i danni subiti dal paziente e successivamente fatti valere dagli eredi seguono regole distinte. Per questo è essenziale verificare tempestivamente il termine applicabile e predisporre gli atti necessari a interrompere la prescrizione.
Per sapere se sei ancora in tempo per una richiesta di risarcimento per compromissione del rapporto parentale chiama subito e senza costi il nostro Numero Verde Malasanità 800912301 o usa la chat WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito.
Se vuoi approfondire l’argomento della prescrizione del diritto al risarcimento da malasanità guarda questo video: Avvocato per Malasanità: Quanto Tempo c’è per Chiedere il Risarcimento all'Ospedale?
Avvocati Collegati: al Tuo Fianco fino ad Avvenuto Risarcimento
Avvocati Collegati ha già seguito numerosi casi di conviventi di pazienti vittime di malasanità, accompagnandoli lungo tutto il percorso necessario per chiedere il risarcimento.
L’assistenza del nostro gruppo si sviluppa attraverso queste fasi:
Primo colloquio con gli avvocati. Ascoltiamo la vicenda, ricostruiamo il percorso sanitario e la relazione con il paziente, esaminiamo la documentazione disponibile e verifichiamo i termini per agire.
Valutazione medico-legale del caso. La documentazione clinica viene esaminata con il supporto di professionisti medico-legali e, quando necessario, di specialisti della disciplina interessata, per verificare possibili errori e il loro rapporto con il decesso o l’invalidità.
Perizia medico-legale. Quando la valutazione evidenzia elementi a sostegno della richiesta, viene predisposta una perizia che approfondisce le responsabilità sanitarie e le conseguenze dannose.
Tentativo di conciliazione con l’ospedale o la clinica. La richiesta viene portata nella sede più adatta al caso, attraverso la mediazione oppure l’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi. Questi percorsi consentono di ricercare un accordo e assolvere la condizione di procedibilità prevista per le controversie sanitarie.
Causa civile in caso di mancato accordo. Quando la conciliazione non riesce e sussistono i presupposti per procedere, assistiamo il convivente nel giudizio per ottenere l’accertamento della responsabilità e il risarcimento dei danni.
Se il tuo compagno o la tua compagna è morto o ha riportato gravi lesioni e sospetti un caso di malasanità, puoi rivolgerti ad Avvocati Collegati per un primo colloquio. Esaminare la documentazione sanitaria e ricostruire la vostra storia è il primo passo per valutare e tutelare il tuo diritto al risarcimento.
Guarda il video dell’avv. Nicola Barsotti per saperne di più sul gruppo Avvocati Collegati e il nostro metodo di lavoro:
Avvocati Collegati per Risarcimento da Malasanità
Sentenze sul Risarcimento per il Partner Non Sposato della Vittima di Malasanità
In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la stabile relazione affettiva di coppia, ancorché non caratterizzata da coabitazione continuativa, integra convivenza giuridicamente rilevante ai fini del danno dinamico relazionale del partner superstite; il figlio di tenerissima età ha diritto al risarcimento iure proprio per la morte del genitore, pur se privo di consapevolezza razionale dell'evento, atteso che la perdita dell'apporto genitoriale, quale fatto oggettivo fisico sensoriale, incide sulla sua sfera esistenziale; la liquidazione del pregiudizio parentale deve avvenire, di regola, mediante tabelle a punti che, sulla base di parametri quali età delle parti, grado di parentela e convivenza, consentano una quantificazione motivata e personalizzata, salva la possibilità di criteri diversi solo se congruamente giustificati. Cassazione civile sez. III, 20/07/2026, n. 23544
La lesione del rapporto parentale determinata dalla morte del congiunto provoca uno sconvolgimento nella vita del superstite che ben può sussistere anche laddove un vero e proprio rapporto di parentela difetti: di conseguenza va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche al convivente " more uxorio " del defunto, quando risulta provata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale. Corte appello Ancona sez. I, 5/05/2025, n. 645
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale, ove il matrimonio sia stato dichiarato nullo - per aver la vittima di un sinistro stradale contratto seconde nozze senza aver sciolto il vincolo con il primo coniuge - il superstite è comunque legittimato a chiedere il risarcimento del danno in qualità di convivente more uxorio, se prova la convivenza fino al momento del decesso. E ciò anche in presenza di richiesta risarcitoria del primo coniuge, la cui posizione giuridica soggettiva è distinta e autonoma rispetto a quella del convivente more uxorio. Tribunale Milano sez. X, 22/12/2022, n. 10143
Va cassata la pronuncia di merito con cui era stato escluso il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore della donna, la quale al momento dell'incidente conviveva con un soggetto che in tale circostanza aveva riportato una grave invalidità (nella specie, quantificata in settantanove punti percentuali) e successivamente lo aveva sposato, senza valutare se l'elevata entità dei postumi permanenti avesse avuto incidenza sull'ambito dinamico relazionale dell'attrice, ma limitandosi a evidenziare che il macroleso era comunque in grado di guidare un'autovettura, procreare e lavorare, nonché a sostenere che il pregiudizio alla sfera psichica del partner risultava completamente compensato con il riconoscimento del danno logico proprio (nella specie, pari a otto punti). Cassazione civile sez. III, 24/04/2019, n. 11212
Ai prossimi congiunti di persona che abbia patito un grave danno alla salute in conseguenza di un fatto illecito spetta il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, inteso in senso ampio ed omnicomprensivo, che andrà liquidato in misura tanto maggiore quanto più elevata sia l'invalidità patita dalla vittima primaria. Cassazione civile sez. III, 13/01/2009, n. 469
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico sanitaria.
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3 Comments
L’anno scorso è morto il mio ex marito, cioè eravamo separati ma non ancora divorziati. I nostri due figli vogliono chiedere il risarcimento all’ospedale dove è morto perchè hanno fatto gravi errori. Posso chiedere anche io il risarcimento? Grazia avvocato
L’anno scorso è morto il mio ex marito, cioè eravamo separati ma non ancora divorziati. I nostri due figli vogliono chiedere il risarcimento all’ospedale dove è morto perchè hanno fatto gravi errori. Posso chiedere anche io il risarcimento? Grazia avvocato
Cara Giovanna, ha tutto il diritto di chiedere anche lei il risarcimento per perdita del rapporto con suo marito (si diventa ex solo dopo il divorzio), tanto più se continuvate ad avere un legame affettivo. Ci contatti pure quando vuole per un nostro parere di avvocati e medici legali.