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14/11/2025Gli incidenti stradali provocati dalla presenza di animali domestici o selvatici sulla carreggiata rappresentano un rischio reale e spesso sottovalutato.
In molti casi, il conducente di un’auto, di una moto o di una bicicletta può riportare gravi lesioni, e purtroppo non mancano episodi di decessi legati a questo tipo di sinistri.
In situazioni come queste, è fondamentale conoscere i propri diritti ed affidarsi ad avvocati per chiedere il risarcimento dei danni.
Se hai subito un incidente stradale per colpa di animali domestici o selvatici, puoi chiedere il risarcimento tramite il nostro gruppo di avvocati che si occupa di risarcimento danni per incidenti stradali provocati da animali da oltre 20 anni in tutta Italia.
Continua a leggere per sapere come puoi ottenere con l’aiuto del nostro gruppo di avvocati il risarcimento per sinistro stradale derivato da animali sulla strada.
- La Responsabilità del Proprietario dell’Animale Domestico o Selvatico
- Come si Dimostra il Risarcimento per Danni a Persona o Veicoli
- Alcuni Casi Giudiziari di Incidenti Stradali contro Animali
- Studio Legale Barsotti: Avvocati per Risarcimento da Incidente Stradale Provocato da Animale
- Leggi altri Articoli e Video sul Risarcimento Danni
La Responsabilità del Proprietario dell’Animale Domestico o Selvatico
L’articolo 2052 del Codice Civile prevede che: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La norma prevede quindi che la responsabilità per un incidente stradale derivato dalla presenza di un animale sulla strada è del proprietario dell’animale.
Se l’animale è domestico (cane, gatto etc.) o direttamente dipendente da cure del proprietario (cavallo, asino etc.), la responsabilità sarà direttamente di chi non ha evitato che l’animale provocasse l’incidente stradale.
Ma anche se l’animale è da ritenersi selvatico - cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato - perché vive in ambiente naturale e non è di proprietà privata di qualcuno, si può ottenere il risarcimento.
Infatti, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di risarcire i danni cagionati dalla fauna selvatica a norma dell'art. 2052 del Codice Civile.
Infatti, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale ed in considerazione del fatto che le specie selvatiche rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Come si Dimostra il Risarcimento per Danni a Persona o Veicoli
Quando avviene un incidente stradale per colpa di animali domestici o selvatici, chi riporta lesioni o danni al veicolo ha diritto ad un risarcimento.
Per ottenere il risarcimento in caso di sinistri stradali avvenuti per animali domestici o selvatici, dobbiamo richiamare gli articoli 2052 e 2054 del Codice Civile.
L’articolo 2052 del Codice Civile si intitola “Danno cagionato da Animali” e prevede che: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
L’articolo 2054 del Codice Civile si intitola “Circolazione di Veicoli” e prevede che:
[1] il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
[2] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. [3] Il proprietario del veicolo, o in sua vece l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
[4] In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Ciò premesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 2052, con riferimento alla responsabilità per i sinistri causati da animali selvatici, sul danneggiato grava l'onere di provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.
Inoltre, laddove si verifichi una collisione tra un veicolo e un animale, opera altresì la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 a carico del conducente, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie, secondo l'ordinaria diligenza, per prevenire l'evento lesivo.
L'interazione tra le presunzioni normative di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. comporta l'obbligo per il giudice di procedere a una valutazione contestualizzata del caso concreto.
Come si Dimostra il Risarcimento per Danni a Persona o Veicoli
Quando avviene un incidente stradale per colpa di animali domestici o selvatici, chi riporta lesioni o danni al veicolo ha diritto ad un risarcimento.
Per ottenere il risarcimento in caso di sinistri stradali avvenuti per animali domestici o selvatici, dobbiamo richiamare gli articoli 2052 e 2054 del Codice Civile.
L’articolo 2052 del Codice Civile si intitola “Danno cagionato da Animali” e prevede che: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
L’articolo 2054 del Codice Civile si intitola “Circolazione di Veicoli” e prevede che:
[1] il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
[2] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
[3] Il proprietario del veicolo, o in sua vece l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
[4] In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Ciò premesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 2052, con riferimento alla responsabilità per i sinistri causati da animali selvatici, sul danneggiato grava l'onere di provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.
Inoltre, laddove si verifichi una collisione tra un veicolo e un animale, opera altresì la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 a carico del conducente, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie, secondo l'ordinaria diligenza, per prevenire l'evento lesivo.
L'interazione tra le presunzioni normative di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. comporta l'obbligo per il giudice di procedere a una valutazione contestualizzata del caso concreto.
Alcuni Casi Giudiziari di Incidenti Stradali contro Animali
In caso di investimento di un cane lasciato senza guinzaglio, ai fini della valutazione della condotta del proprietario danneggiato non assume rilevanza la trasgressione delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 209 del 2013 del Ministero della Sanità, in quanto volte alla tutela dell'incolumità dei terzi rispetto ad aggressioni degli animali, bensì la violazione della regola di cautela generica, non prevista da leggi o regolamenti, di legare l'animale o ricondurlo in un luogo sicuro, onde tenerlo al riparo da manovre di emergenza o, comunque, dalla presenza di autoveicoli nelle vicinanze. Cassazione civile, sez. III, 28/03/2022, n. 9864.
In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.. Cassazione civile, sez. III, 07/03/2016, n. 4373.
v
In sede di liquidazione di danni non derivanti da sinistri stradali, deve escludersi la possibilità di applicare analogicamente l'art. 139 cod. ass. poiché tale norma, nello stabilire i criteri di liquidazione dei danni biologici derivanti da sinistri stradali, costituisce una previsione di natura eccezionale. (Fattispecie relativa a danno cagionato da animale, in cui il giudice ha fatto applicazione delle tabelle milanesi ai fini della liquidazione del danno). Tribunale, Grosseto, 11/07/2015, n. 638.
Studio Legale Barsotti: Avvocati per Risarcimento da Incidente Stradale Provocato da Animale
Per chiedere il risarcimento dei danni da incidente stradale provocato da animali, puoi affidarti al nostro gruppo di avvocati con esperienza di oltre venti anni.
Gli avvocati dello Studio Legale Barsotti si occupano infatti di infortunistica stradale e responsabilità civile e possono assisterti in tutta Italia.
Ecco la procedura che seguono i nostri avvocati per una richiesta di risarcimento da incidente stradale provocato da animali:
• Recupero dei verbali di intervento delle autorità (Polizia Stradale o Carabinieri);
• Recupero della cartella clinica in caso di lesioni;
• Individuazione del soggetto responsabile (privato o Ente pubblico);
• Presentazione della richiesta di risarcimento;
• Quantificazione dei danni fisici, morali e materiali subiti.
Chi subisce un incidente causato da animali può ottenere il risarcimento integrale dei danni, che comprende:
• Danni fisici (lesioni temporanee o permanenti, invalidità, danno biologico);
• Danni morali e psicologici;
• Danni patrimoniali (spese mediche, perdita di reddito, danni al veicolo);
• Danni da perdita di un familiare, nei casi più gravi, per i congiunti della vittima deceduta.
Contatta subito gli avvocati dello Studio Legale Barsotti se vuoi chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale per animali domestici o selvatici presenti sulla strada.
Avrai al tuo fianco avvocati che si occupano di risarcimento danni da incidenti stradali che sapranno difenderti in sede stragiudiziale e giudiziale civile.
In caso di denuncia per lesioni o omicidio stradale, potrai farti assistere dagli avvocati penalisti dello Studio Legale Barsotti, i quali si costituiranno parte civile per chiedere il risarcimento dei danni nel giudizio penale.
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