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07/10/2025Il paziente che riporta lesioni per malasanità e i familiari di un paziente macroleso o morto per errori medici hanno diritto ad un risarcimento.
A meno che l’ospedale non riconosca spontaneamente l’errore e il risarcimento, stragiudizialmente o nel corso di una mediazione, il paziente e i suoi familiari devono procedere giudizialmente per avere giustizia.
Ma, anche nel corso di una causa per malasanità si può trovare un accordo per il risarcimento con la struttura sanitaria.
Con questo articolo ti spieghiamo come trovare un accordo con l’ospedale o la clinica dove si è verificato il caso di malasanità
La Conciliazione nel corso della Perizia Medico Legale
Il primo strumento per trovare un accordo per il risarcimento in tempi stretti è rappresentato dalla consulenza tecnica preventiva, detta anche perizia medico legale, che il paziente e i suoi familiari possono richiedere tramite avvocato ai sensi dell’art. 696 bis del codice di procedura civile.
L’articolo 696 bis c. p. c. si intitola “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” e prevede quanto segue:
- L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
- Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
- Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
- Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
- Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
Questo procedimento consente al danneggiato di chiedere al Tribunale la nomina di un medico legale e almeno un medico specializzato nella branca della medicina che riguarda il caso concreto, affinché i consulenti del Tribunale accertino il caso di malasanità ed i danni.
È sempre più frequente che, quando i periti del Tribunale ritengono che il paziente sia stato vittima di errori medici formulano una proposta conciliativa alle parti.
Se il paziente e la struttura sanitaria accettano, i periti non depositano la perizia ma un verbale di conciliazione e la causa di malasanità si chiude in questa fase con un accordo che garantisce il risarcimento senza dover proseguire con un lungo giudizio.
Affidando il tuo caso di malasanità al nostro gruppo di avvocati e medici legali saprai che nel corso della perizia medico legale valuteremo con te se la proposta conciliativa è favorevole o meno.
Il Tentativo di Conciliazione richiesto dalle Parti
Un secondo strumento per accordarsi in tempi stretti con l’ospedale o la clinica è disciplinato dall’art. 185 del codice di procedura civile, che prende proprio il nome di “tentativo di conciliazione” e prevede quanto segue:
- Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
- Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo.
- Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
In questo caso sono spesso le parti – il paziente e la struttura sanitaria – a chiedere congiuntamente al giudice fissazione di una udienza per attivare un percorso di conciliazione.
Si tratta di un’occasione per trovare un accordo e definire la causa di malasanità con un risarcimento condiviso, evitando il protrarsi del processo.
Il nostro gruppo di avvocati valuta caso per caso se è vantaggioso chiedere insieme alla controparte (ospedale pubblico o clinica privata) che il giudice tenti una conciliazione tra le parti.
Definire una causa prima di arrivare ad una sentenza comporta riduzione di tempi e costi; quindi, è sempre meglio valutare un accordo purché vantaggioso per il paziente e i suoi familiari.
La Proposta Conciliativa del Giudice
Il terzo strumento previsto dal codice civile per giungere ad un accordo senza attendere i lunghi tempi della giustizia è previsto dall’art. 185 bis del codice di procedura civile, che prevede la “proposta di conciliazione del giudice” e così recita:
- Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
In questo caso è il magistrato stesso, valutando gli atti e le prove raccolte, a suggerire alle parti una soluzione equa per chiudere la causa di malasanità con un risarcimento proporzionato al danno.
Questa possibilità è particolarmente utile quando le posizioni delle parti restano distanti, ma vi è comunque spazio per un accordo.
Rivolgendoti al nostro gruppo di avvocati per il tuo caso di risarcimento da malasanità, avrai al tuo fianco professionisti in grado di consigliarti se accettare o meno la proposta conciliativa.
Avvocati per Accordi con Ospedali o Cliniche sul Risarcimento per Malasanità
Se ritieni di aver subito danni da errori medici, puoi rivolgerti al nostro gruppo di avvocati e medici legali che dal 2004 assiste vittime di malasanità in tutta Italia.
Il nostro metodo di lavoro per chiedere il risarcimento per errori medici prevede una stretta collaborazione tra avvocati e medici legali e consiste in:
• Una valutazione medico legale del caso da parte dei nostri consulenti, che sapranno individuare dalla cartella clinica se c’è stato un caso di malasanità
• Una valutazione giuridica da parte dei nostri avvocati, che sapranno richiedere il risarcimento all’ospedale o alla clinica.
Quando la perizia medico legale riconosce il caso di malasanità, se il paziente preferisce giungere al risarcimento in tempi brevi, possiamo valutare:
1) La proposta conciliativa dei periti medici legali incaricati dal Tribunale
2) Una conciliazione con l’ospedale o la clinica con l’aiuto del Giudice
3) La proposta conciliativa del Tribunale.
La possibilità di giungere a una conciliazione – tramite perizia medico-legale, tentativo congiunto o proposta del giudice – rappresenta spesso la via più rapida ed efficace per garantire al paziente il giusto risarcimento.
Se hai bisogno di un parere sul tuo caso di malasanità contattaci subito al Numero Verde Malasanità 800 91 23 01 o usa la chat WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito.
Per ottenere i migliori risultati è utile affidarsi ad avvocati che si occupano di risarcimento da malasanità come noi.
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