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05/10/2025Con questo articolo parliamo di unioni civili e dell’assegno di mantenimento che può essere riconosciuto al partner più debole.
Richiameremo in particolare l’ordinanza n. 24595/2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha dato utili indicazioni per la questione dell’assegno di mantenimento in caso di unioni civili.
Continua a leggere questo articolo per saperne di più su unioni civili e assegno di mantenimento e contatta lo Studio Legale Barsotti se hai bisogno di assistenza legale.
- In cosa consiste una Unione Civile
- Unione Civile: Diritti e Doveri
- Caso di Morte di un Componente della Unione Civile
- Assegno di Mantenimento in caso di Scioglimento
- Le Indicazioni della Corte di Cassazione sull’Assegno di Mantenimento
- Rivolgiti allo Studio Legale Barsotti per questioni sulla Unione Civile
In cosa consiste una Unione Civile
Le unioni civili rappresentano una delle conquiste più significative degli ultimi anni in materia di diritti civili in Italia.
Con l’approvazione della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà), il nostro ordinamento ha finalmente riconosciuto e regolamentato le unioni tra persone dello stesso sesso, colmando un vuoto giuridico che durava da decenni.
L’unione civile è un istituto giuridico che permette a due persone maggiorenni dello stesso sesso di costituire un vincolo stabile, con effetti giuridici simili a quelli del matrimonio.
L’unione viene costituita davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Dal momento della dichiarazione, i due partner diventano a tutti gli effetti una “coppia legalmente riconosciuta”.
Unione Civile: Diritti e Doveri
I diritti e doveri derivanti dall’unione civile sono in larga parte assimilabili a quelli del matrimonio:
• Obbligo reciproco di assistenza morale e materiale;
• Coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità economiche e di lavoro;
• Cognome comune: i partner possono decidere di assumere lo stesso cognome;
• Diritti sanitari: il partner ha titolo a prendere decisioni mediche urgenti per l’altro, nonché a essere informato sul suo stato di salute.
Va però sottolineato che l’unione civile non prevede l’obbligo di fedeltà, a differenza del matrimonio.
Caso di Morte di un Componente della Unione Civile
In caso di morte di un componente dell’unione civile, il superstite può vantare:
• Diritti successori: ciascun componente è erede legittimo dell’altro, come avviene nel matrimonio;
• Pensione di reversibilità: in caso di morte, il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità e alle indennità previste per il coniuge;
Il partner superstite gode di tutte le tutele successorie riconosciute al coniuge in un matrimonio:
• diritto di abitazione nella casa familiare
• pensione di reversibilità
• quota di legittima nell’eredità.
Questo garantisce stabilità economica e giuridica al sopravvissuto, evitando che rimanga privo di diritti rispetto ai beni dell’altro.
Assegno di Mantenimento in caso di Scioglimento
L’unione civile può sciogliersi nei seguenti casi:
• volontà di una o di entrambe le parti (con dichiarazione all’ufficiale di stato civile)
• morte o dichiarazione di morte presunta
• sentenza di rettificazione di sesso di uno dei due componenti.
In caso di scioglimento, il giudice può stabilire un assegno di mantenimento a favore del partner economicamente più debole, sul modello di quanto accade nei divorzi.
La giurisprudenza ha infatti equiparato questo aspetto alle regole sul matrimonio, prevedendo la tutela della parte più fragile, se sussistono i requisiti.
Le Indicazioni della Corte di Cassazione sull’Assegno di Mantenimento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24595 del 17 settembre 2025, ha fornito utili indicazioni sul diritto all’assegno di mantenimento nelle unioni civili.
1. In cosa consiste l’Assegno di Mantenimento
Secondo la Corte di Cassazione, nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa.
Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte.
Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto.
Se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.
2. La rilevanza della durata del rapporto
È stato poi precisato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno successivo allo scioglimento dell'unione civile, la durata rilevante del rapporto comprende anche la convivenza di fatto preesistente, purché si accerti la continuità della relazione e la sua incidenza sulle scelte di vita e sul patrimonio comune.
La sola perdita di chance lavorativa non legittima l'assegno, che può essere attribuito solo ove, previa verifica dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne riconosca la funzione assistenziale e/o compensativa-perequativa.
Laddove ricorra soltanto la funzione assistenziale, l'assegno sarà determinato secondo le esigenze esistenziali dell'avente diritto, mentre ove sia riconosciuta anche la funzione compensativa, la misura dell'assegno terrà conto del contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altra parte.
Rivolgiti allo Studio Legale Barsotti per questioni sulla Unione Civile
Se fai parte di una unione civile o intendi unirti civilmente al tuo compagno o alla tua compagna, puoi valutare una consulenza legale con gli avvocati dello Studio Legale Barsotti.
Lo Studio Legale dell’Avvocato Nicola Barsotti è stato fondato nel 2004 e si occupa di diritto di famiglia e diritti successori, quindi sapremo dare le giuste risposte alle tue domande.
Rivolgendoti all’avv. Nicola Barsotti ed agli altri avvocati dello Studio Legale, potrai essere tutelato in caso di scioglimento dell’unione civile o di questioni legate all’eredità.
Se ci sono i presupposti per richiedere un assegno di mantenimento a seguito dello scioglimento dell’unione civile, l’avvocato saprà aiutarti a cercare un accordo valido o ti difenderà in giudizio.
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