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19/09/2025Se hai fatto una querela o una denuncia e ti è stato comunicato che il Pubblico Ministero intende chiedere l’archiviazione del procedimento penale, continua a leggere questo articolo.
Ti spieghiamo in modo semplice in quali casi e come il Pubblico Ministero può chiedere una archiviazione, come puoi opporti alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, come si svolge l’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari per decidere sulla richiesta e la relativa opposizione.
In caso di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero è consigliato affidarsi ad un avvocato penalista ed a tal proposito puoi avvalerti dell’esperienza degli avvocati penalisti dello Studio Legale Barsotti.
- Le Indagini Preliminari del Pubblico Ministero
- La Richiesta di Archiviazione del Pubblico Ministero
- L’Opposizione alla Richiesta di Archiviazione da parte della Persona Offesa
- La Decisione del G. I. P. senza Opposizione della Persona Offesa
- Cosa accade se Non viene presentata Opposizione
- Le più recenti Sentenze sulla Opposizione alla Archiviazione
- Osservazioni conclusive
Le Indagini Preliminari del Pubblico Ministero
A seguito della proposizione di una querela o denuncia di reato, la Magistratura svolge indagini preliminari tramite forze dell’ordine, al fine di valutare la fondatezza o meno della querela o denuncia.
Le indagini preliminari, disciplinate dagli artt. 326 e seguenti del codice di procedura penale, costituiscono infatti la fase prodromica del procedimento penale, avente la funzione di verificare la fondatezza della notizia di reato e l’individuazione dei possibili responsabili.
La loro natura è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale: se, da un lato, esse non si configurano come momento processuale in senso stretto, dall’altro determinano effetti giuridici rilevanti, quali l’iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., con le conseguenti garanzie difensive.
Sia nel corso delle indagini preliminari che dell’eventuale successivo processo, il Pubblico Ministero è tenuto, non solo a ricercare elementi a carico, ma anche a discarico dell’indagato, in ossequio al principio di imparzialità dell’organo requirente.
L’attività investigativa deve concludersi entro termini prestabiliti, prorogabili nei casi di reati di maggiore gravità o complessità.
La Richiesta di Archiviazione del Pubblico Ministero
All’esito delle indagini, il Pubblico Ministero può esercitare l’azione penale contro l’indagato ovvero, qualora ritenga insussistenti le condizioni per sostenere l’accusa in giudizio, avanzare richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari (art. 408 c.p.p.).
L’art. 408 c. p. p. prevede che il Pubblico Ministero possa fare richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Quindi, può essere chiesta l’archiviazione se il Pubblico Ministero ritiene che i risultati delle indagini non consentano di trarre davanti al Giudice l’indagato ed ottenerne con ragionevole previsione la condanna.
L’Opposizione alla Richiesta di Archiviazione da parte della Persona Offesa
Quando il Pubblico Ministero intende chiedere al Giudice per le Indagini Preliminare l’archiviazione, è tenuto a darne avviso alla persona offesa che, in sede di querela o denuncia, o successivamente alla sua presentazione, ha dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
Quindi, nel momento in cui si presenta una querela o denuncia è sempre importante inserire la richiesta di essere avvisati se il Pubblico Ministero intende chiedere l’archiviazione del procedimento al G.I.P..
Nell'avviso che il Pubblico Ministero invia alla persona offesa (o al suo avvocato se già nominato) è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Quando il Pubblico Ministero procede per il reato di cui all'art. 624 bis del codice penale (furto in abitazione o con strappo), il termine è elevato a trenta giorni.
L’opposizione alla richiesta di archiviazione deve essere presentata con atto scritto al Pubblico Ministero che, a sua volta, la trasmetterà al Giudice per le Indagini Preliminari con tutto il fascicolo di indagine.
È necessario sapere che l’opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Non è sufficiente, pertanto, una mera contestazione della valutazione del pubblico ministero: l’opposizione deve avere carattere propositivo e costruttivo, pena la sua inammissibilità.
La Decisione del G. I. P. senza Opposizione della Persona Offesa
Quando la persona offesa dal reato presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) fissa una udienza camerale, nel contraddittorio tra pubblico ministero, indagato e persona offesa.
Le opzioni decisorie del G.I.P. sono le seguenti:
• se l’opposizione è inammissibile o la notizia di reato è infondata, viene disposta l’archiviazione;
• se l’opposizione è ritenuta fondata, si procede al rigetto della richiesta di archiviazione, con contestuale ordine al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione o svolgere ulteriori indagini;
Tale meccanismo si configura come un controllo giurisdizionale sulla discrezionalità del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale, espressione del principio di obbligatorietà sancito dall’art. 112 Cost. e al contempo strumento di tutela degli interessi della persona offesa.
Cosa accade se Non viene presentata Opposizione
Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al Pubblico Ministero.
Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
Se invece il G.I.P. non accoglie la richiesta, entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al Pubblico Ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato.
La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al Pubblico Ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.
Altrimenti, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, il G.I.P. dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il Pubblico Ministero formuli l'imputazione.
Le più recenti Sentenze sulla Opposizione alla Archiviazione
In tema di archiviazione, non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione avanzata dall'indagato avverso la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, disponga che il pubblico ministero formuli l'imputazione coatta (Cassazione penale, sez. V, 08/01/2025, n. 5265).
In base alla giurisprudenza unionale e della CEDU , è incompatibile col principio del ne bis in idem in ambito comunitario e, in particolare, con l'art. 50 della CDFUE, l'instaurazione di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio, o la sua prosecuzione - anche in sede di opposizione giurisdizionale - per l'illecito di cui all' art. 187-bis TUF , ove, con riguardo agli stessi fatti storici, la posizione dell'incolpato abbia formato oggetto di proscioglimento, in sede penale, dal delitto ex art. 184 TUF , con decreto di archiviazione richiesto all'esito di un'istruttoria approfondita e connotata da un'accurata valutazione, nel merito, di un complesso di indizi sufficientemente completo, valevole a rendere tale decisione equiparabile a una pronuncia assolutoria (Cassazione civile, sez. II, 19/11/2024, n. 29801).
L'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione all'archiviazione proposto dal querelante non comporta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'indagato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità (Cassazione penale, sez. VII, 18/10/2024, n. 2939).
Contro il decreto di archiviazione emesso senza avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, sono ammessi i rimedi della riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero ai sensi dell' art. 414 c.p.p. , dell'opposizione presentata dalla persona offesa ai sensi dell' art. 410 c.p.p. e del reclamo proposto dalla persona offesa ai sensi dell' art. 410-bis c.p.p. , e come tale va qualificato il ricorso per cassazione presentato avverso il suddetto provvedimento in conformità al principio generale di conservazione degli atti giuridici e al favor impugnationis , con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Cassazione penale, sez. II, 12/07/2024, n. 30701).
Osservazioni conclusive
La disciplina dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero rappresenta un delicato punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte:
• da un lato, evitare che il sistema penale sia gravato da procedimenti infondati, attraverso il filtro della valutazione del pubblico ministero;
• dall’altro, garantire che il potere requirente non si traduca in un ingiustificato abbandono delle indagini, mediante il rimedio oppositivo della persona offesa e il conseguente controllo giurisdizionale.
In tale prospettiva, l’udienza camerale dinanzi al GIP non è un mero passaggio procedurale, bensì il luogo in cui si esplica un effettivo bilanciamento tra l’interesse pubblico all’efficienza del sistema penale e l’interesse individuale della vittima alla tutela della legalità sostanziale.
Per avere tutela come persona offesa o indagato in un procedimento penale in cui è presentata richiesta di archiviazione, puoi contattare gli avvocati penalisti dello Studio Legale Barsotti.
L’avvocato Nicola Barsotti si occupa di diritto penale dal 2004 ed ha partecipato a numerosi procedimenti penali in cui si è dibattuto sulla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Rivolgendoti all’avvocato Nicola Barsotti puoi proporre una richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Contatta lo Studio Legale dell’Avvocato Barsotti per un preventivo se vuoi presentare una opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Puoi essere assistito dall’avvocato Nicola Barsotti anche se sei indagato in un procedimento penale ed è stata fissata udienza davanti al G.I.P. per esaminare l’opposizione alla richiesta di archiviazione.
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